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Incarto n. |
Lugano 28 gennaio 2015
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 gennaio 2015 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano, o meglio contro lo scritto 12 dicembre 2014 in merito al credito insinuato dal ricorrente il 10 dicembre 2014 nel fallimento della
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PI 1
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 10 dicembre 2014, RI 1 ha insinuato nel fallimento aperto il 26 novembre 2014 contro PI 1, titolare della ditta __________, un credito di fr. 23'245.– per salari maturati da agosto a dicembre del 2014, chiedendone l’iscrizione nella prima classe della graduatoria;
che con scritto del 12 dicembre 2014, l’Ufficio fallimenti (UF) di Lugano ha comunicato ad RI 1 “già sin d’ora che al momento del deposito della graduatoria il credito insinuato verrà con ogni probabilità contestato integralmente”;
che con ricorso del 14 gennaio 2015, RI 1 chiede che venga fatto obbligo all’UF di rilasciare al ricorrente “la conferma del credito di fr. 17'637.– destinato all’Ufficio insolvenza della Cassa disoccupazione di Bellinzona”;
che al di là del fatto che il ricorso è tardivo, essendo stato inoltrato più di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dopo che il ricorrente, al più tardi il 17 dicembre 2014 (cfr. doc. M, in fondo), ha avuto conoscenza della risposta del’UF, esso è ad ogni modo irricevibile, perché lo scritto 12 dicembre 2014 impugnato – invero proceduralmente inutile, siccome non è né una decisione formale di rigetto nel senso dell’art. 248 LEF né una richiesta di produzione di altri mezzi di prova giusta l’art. 59 cpv. 1 RUF – non è un provvedimento impugnabile secondo l’art. 17 cpv. 1 LEF;
che infatti il ricorso fondato sull’art. 17 LEF è proponibile unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata, ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una procedura di esecuzione forzata e che producono degli effetti esterni (sentenza del Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III 401 consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1c);
che per contro non sono impugnabili con ricorso semplici dichiarazioni d’intenzione in merito ad atti esecutivi futuri (DTF 113 III 29; sentenza della CEF 2014.17 del 3 febbraio 2014; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 17 LEF);
che nel caso specifico nello scritto contestato l’UF ha espresso una semplice intenzione futura, che era prematuro contestare prima del deposito effettivo della graduatoria;
che nella misura in cui il ricorrente rimproveri all’UF anche di non aver vidimato la domanda d’indennità per insolvenza acclusa alla notifica di credito (doc. L annesso al ricorso), egli non indica quale norma di legge sarebbe stata violata e del resto né gli art. 51-58 della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI, RS 837.0) né gli art. 73-80 della relativa ordinanza (OADI, RS 837.02) contengono prescrizioni in proposito;
che il formulario in questione – per tacere del fatto che nello scritto 15 dicembre 2014 (doc. N) il rappresentante del ricorrente non ne ha rinnovato la domanda di vidimazione – non prevede comunque una conferma da parte dell’ufficio dei fallimenti, trattandosi di autocertificazione del lavoratore richiedente (v. l’ultima frase), alla quale va solo allegata la “copia dell’insinuazione del credito salariale all’ufficio d’esecuzione e fallimenti”;
che ad ogni modo l’UF non poteva vistare un documento relativo a pretese salariali che avrebbe potuto poi essere chiamato a dover escludere dalla graduatoria;
che l’unico obbligo dell’UF era quello di attestare di avere ricevuto l’insinuazione, sulla copia della stessa o con scritto separato;
che la questione, comunque, è diventata senza interesse dopo che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo (pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________), e poi chiuso, non avendo alcun creditore anticipato le spese di liquidazione entro il termine di 10 giorni impartito dall’UF;
che per quanto riguarda gli apprezzamenti offensivi formulati dal ricorrente senza prove nei confronti del supplente Ufficiale, visto che il ricorso non è stato trasmesso a terze persone si prescinde dal rimandarlo al mittente con l’invito a rifarlo togliendo le espressioni sconvenienti (cfr. art. 7 cpv. 6 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]), fermo restando che il ricorrente è invitato in futuro a rivolgersi all’autorità con toni misurati;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione ad.
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.