Incarto n.
15.2015.60

Lugano

12 ottobre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 luglio 2015 di

 

 

RI 1

(patrocinata dall’ PA 1,)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 17 luglio 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1,

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   A domanda della PI 1, il 17 luglio 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti dell’avv. RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’in­­casso di complessivi fr. 105'209.75 oltre ad accessori, indicando quale titolo di credito: Atto pubblico notarile n. 660 del 14.09.2012, notaio avv. __________, Compravendita immobiliare con costituzione di diritto di recupera.

 

                                  B.   All’atto della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 20 luglio 2015, l’escussa vi ha interposto opposizione.

 

                                  C.   Con “reclamo” (recte ricorso) del 28 luglio 2015 l’avv. RI 1 chiede di accertare la nullità o decretare l’annul­­lamento del precetto esecutivo e di ordinare all’UE di non comunicare a terzi l’“indebita” esecuzione promossa nei suoi confronti.

 

                                  D.   Con osservazioni del 10 agosto 2015 la PI 1 postula la reiezione del gravame, come pure l’Ufficio nelle proprie del 20 agosto 2015.

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza – nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo avvenuta il 20 luglio 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Nel ricorso l’insorgente premette anzitutto di aver acquistato dalla PI 1 la quota di PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD __________ e di aver trattenuto “legittimamente” l’ultima tranche del pagamento del prezzo a causa di diversi gravi difetti riscontrati presso l’appartamento venduto e notificati alla parte venditrice, oltre ad “altre inadempienze” della stessa. Per tale ragione, la ricorrente è del parere che con il precetto esecutivo in oggetto la PI 1 persegue in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, segnatamente quello di angariarla, sicché l’esecuzione è chiaramente vessatoria e manifestamente abusiva.

 

                                2.1   La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 consid. 2a). Non spetta né all’ufficio d’esecu­­zione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escus­­so o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., consid. 3b e 3c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

 

                                         Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2014.98 del 12 febbraio 2015, consid. 6).

 

                                2.2   Nel caso in rassegna, per giustificare il carattere a suo dire manifestamente abusivo del precetto esecutivo la ricorrente si limita a sollevare mere questioni di merito che riguardano il credito posto in esecuzione (presenza di difetti presso l’oggetto venduto, che legittimerebbe la sospensione del pagamento del saldo del prezzo di vendita) e non l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo. Orbene, come esposto in precedenza (consid. 2.1), non spetta né all’UE né a questa Camera esaminare la fondatezza della pretesa invocata dall’escutente. Del resto, neppure emergono dagli atti concreti indizi per ritenere che l’esecuzione abbia carattere manifestamente abusivo o che il comportamento dell’e­­scutente sia contraddittorio. Di fronte a un unico precetto esecutivo emesso in tempi recenti – sicché non si può d’acchito escludere che la procedente prosegua l’esecuzione – per un motivo non manifestamente estraneo all’istituto dell’esecuzione (incasso del saldo del prezzo di vendita pattuito nel contratto di compravendita immobiliare del 14 settembre 2012 e del prezzo di modifiche extra capitolato di cui all’offerta del 17 luglio 2013) non appaiono invero realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto nel caso concreto. La censura si rivela pertanto infondata.

 

                                   3.   La ricorrente ritiene che il precetto esecutivo sia pure nullo perché è stato allestito e notificato in un periodo di ferie esecutive, in violazione dell’art. 56 LEF.

 

                                3.1   Giusta l’art. 56 n. 2 LEF, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio, salvo in caso di esecuzione cambiaria. Secondo la giurisprudenza, un atto di esecuzione compiuto durante le ferie esecutive non è tuttavia nullo, né annullabile. Esso esplica i suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (DTF 127 III 176 consid. 3b; 121 III 285 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 5A_120/2012, consid. 3.3). Detto altrimenti, la sanzione della notifica del precetto esecutivo durante le ferie è unicamente l’inefficacia temporanea, nel senso che il termine per interporre opposizione comincia a decorrere solo dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (sentenza della CEF 15.2003.131 del 31 ottobre 2003, pagg. 4-5 e riferimenti citati).

 

                                3.2   Nel caso concreto, l’UE ha emesso e notificato il precetto esecutivo in questione rispettivamente il 17 e il 20 luglio 2015, ovvero durante le ferie esecutive. Per quanto attiene all’emissione di quell’atto, non trattandosi di un atto esecutivo nel senso dell’art. 56 LEF (DTF 120 III 10 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013, consid. 2.2), nulla può essere rimproverato al­l’Ufficio. Per quanto concerne invece la notifica, il modo di procedere dell’organo esecutivo, sebbene contrario all’art. 56 n. 2 LEF, non è sanzionabile con la nullità né con l’annullabilità del­l’atto esecutivo, la sola conseguenza essendo l’inefficacia temporanea del precetto (consid. 3.1). Avendo la ricorrente del resto interposto opposizione già al momento della notifica, l’operato dell’Ufficio non le ha causato alcun pregiudizio. Ne consegue che il ricorso è infondato anche sotto questo profilo e va dunque respinto.

 

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.