Incarto n.
15.2015.64

Lugano

22 dicembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 14 agosto 2015 di

 

 

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1,)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Biasca, o meglio contro la decisione di riconsiderazione del 23 luglio 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1,

(patrocinato dall’,)

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Biasca, RI 1 procede nei confronti di PI 1 per l’incas­­so di fr. 12'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2014.

 

                            B.  Non avendo l’escusso interposto opposizione, il 30 giugno 2015 il procedente ne ha chiesto la prosecuzione, per cui il 6 luglio l’UE ha notificato a PI 1 l’avviso di pignoramento.

 

                            C.  Con scritto del 21 luglio 2015, PI 1 ha formulato opposizione al precetto esecutivo, asserendo che il precetto esecutivo non gli era stato consegnato personalmente ma era stato spedito per posta dalla polizia di __________. Accertato che la notifica effettivamente non era avvenuta regolarmente, la polizia avendo confermato di avere depositato l’atto nella buca delle lettere dell’escusso, con provvedimento del 23 luglio 2015 l’UE ha riconsiderato la sua decisione in merito alla notifica del precetto esecutivo, annullandola, procedendo nel contempo a una nuova notifica dell’atto al patrocinatore dell’escusso e prendendo atto dell’opposizione interposta da quest’ultimo.

 

                            D.  Con ricorso del 14 agosto 2015, RI 1 chiede alla Ca­mera di annullare la decisione di riconsiderazione, di accertare che il precetto esecutivo notificato il 5 febbraio 2015 “è rimasto senza opposizione” e di aprire “un’inchiesta amministrativa sull’o­­perato dell’Ufficio di esecuzione di Riviera, tendente ad accertare tramite interrogatori con la partecipazione del ricorrente la procedura applicata al presente caso, e le ragioni della mancata intimazione del ’ricor­so 21.01.2015' del rappresentante del debitore al creditore”.

 

                            E.  Nelle sue osservazioni del 31 agosto 2015 PI 1 conclude in via principale per l’irricevibilità del ricorso per tardività e in via eventuale e subordinata per la sua reiezione, mentre nelle sue del 2 settembre 2015 l’UE postula anch’esso la reiezione del ricorso.

 

                             F.  Interpellato con ordinanza presidenziale del 30 novembre 2015, RI 1 si è determinato sul rapporto d’intimazione del noto precetto esecutivo allestito l’11 settembre 2015 dalla Polizia comunale di Biasca, confermando la sua richiesta di annullare la decisione di riconsiderazione e di ordinare all’UE di dare seguito senza indugio alla domanda di proseguire l’esecuzione. Da parte sua, PI 1 ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni, riconfermandosi nelle proprie conclusioni.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). La decisione di riconsiderazione contestata, in effetti, è stata spedita dall’UE di Biasca il 23 luglio 2015 e l’escutente ne è stato avvisato il giorno successivo (a fidarsi dell’attestazione di tracciamento dell’invio prodotta da PI 1 [doc. 3 accluso alle osservazioni al ricorso], circostanza di cui si potrebbe invero dubitare, dal momento che la raccomandata, il 24 luglio, non era ancora giunta a __________, ma era ancora a __________), sicché il termine di giacenza postale di 7 giorni (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) è scaduto al più presto il 31 luglio, ovvero durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC). Il termine di ricorso è quindi iniziato lunedì 3 agosto (cfr. DTF 96 III 50 consid. 3) ed è così scaduto il 13 agosto, di modo che il ricorso, interposto il penultimo giorno del termine, è tempestivo.

 

                             2.  Il ricorrente giudica “stranissima” la decisione di riconsiderazione impugnata, perché è avvenuta dopo le ripetute rassicurazioni dell’UE sul prossimo pignoramento degli immobili dell’escusso. Inoltre, essa è fondata su uno scritto del 21 luglio 2015 del patrocinatore di PI 1, che il ricorrente afferma non essergli mai stato intimato. Non è d’altronde dato di sapere chi sia il funzionario di polizia cui sia stata attribuita la colpa per l’in­­corretta notifica. Il ricorrente invoca quindi una violazione del suo diritto di essere sentito e chiede l’apertura di un’istruttoria sull’ope­rato dell’UE alla sua presenza.

 

                             3.  Come comunicato alle parti con ordinanza presidenziale del 30 novembre 2015, il fatto che il precetto esecutivo è stato intimato a PI 1 mediante invio postale prioritario sulla scorta di un’autorizzazione firmata da quest’ultimo il 14 agosto 2009, è confermata dal rapporto d’intimazione 11 settembre 2015 della Polizia comunale di __________. La circostanza non è contestata dalle parti. Non si pone più, d’altronde, il problema del diritto di essere sentito del ricorrente, giacché egli ha avuto modo di esprimersi in questa sede su tutti i fatti rilevanti della vertenza, né sono necessari ulteriori atti istruttori. A questo punto si pone ancora soltanto la questione delle conseguenze giuridiche di tale intimazione.

                             4.  Se l’esecuzione è diretta contro una persona fisica, il precetto esecutivo si notifica nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione e in sua assenza a persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF). Ove non si trovi alcuna persona abilitata a ritirare l’atto esecutivo, esso viene consegnato a un funzionario comunale o di polizia perché lo rimetta personalmente al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF).

 

                           4.1  L’agente incaricato di notificare un precetto esecutivo (ufficiale, impiegato dell’ufficio oppure funzionario postale, comunale o di polizia) è tenuto a consegnare l’atto aperto al suo destinatario nonché ad attestare su ambedue gli originali l’avvenuta notifica (art. 72 cpv. 2 LEF; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed. 2010, vol. I, n. 10 ad art. 64 LEF; Wüthrich/Schoch, Basler Kom­mentar zum SchKG, 2a ed. 2010, vol. I, n. 11 ad art. 72 LEF).

 

                             a)  Ne consegue che il deposito del precetto esecutivo nella cassetta delle lettere dell’escusso o nella sua casella postale non costituisce una valida notifica nel senso degli art. 64 e 72 LEF (DTF 117 III 7; sentenze della CEF 15.2015.33 del 26 giugno 2015 consid. 5.1; 15.2008.50 del 7 luglio 2008, consid. 6; 15.2004.136 del 19 ottobre 2004, consid. 2), ciò che del resto figura esplicitamente nella rubrica “Notifica” del precetto (“Una notifica per lettera (anche raccomandata) non è lecita”). L’inidoneità della trasmissione per lettera o deposito vale a prescindere dal fatto che l’escusso abbia preventivamente accettato tale modo di comunicazione quale mezzo di notifica per tutte le esecuzioni e comunicazioni connesse (sentenze della CEF 15.2015.33 del 26 giugno 2015 consid. 5.1; 15.2007.96 del 31 ottobre 2007 consid. 2; 15.2003.86 dell’11 luglio 2003; sentenza 27 novembre 1990 del­l’Autorità di vigilanza di Basilea-Città, in BlSchK 1991, pag. 94; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 14 ad art. 72 LEF).

 

                            b)  Qualora, tuttavia, il precetto esecutivo sia comunque giunto all’e­scusso ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza (DTF 128 III 104 consid. 2, 120 III 116 consid. 3b; 110 III 11, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; già citate sentenze della CEF 15.2008.50, consid. 7 e 15.2004.136, consid. 2, nonché sentenza 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c).

 

                           4.2  Nel caso di specie, di conseguenza, a prescindere dall’autoriz­­zazione data da PI 1 alla Polizia comunale di __________, l’invio postale del precetto esecutivo al domicilio di lui non costituisce valida notifica nel senso dell’art. 72 LEF. Non essendo, d’altronde, né il ricorrente né l’UE, cui incombe l’onere della prova (sentenze della CEF 15.2004.136 del 19 ottobre 2004, consid. 3, e 15.2003.86 dell’11 luglio 2003), in grado di dimostrare in altro modo quando l’escusso ha effettivamente preso conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, si deve ritenere che PI 1 è venuto a conoscenza dell’e­­sistenza dell’atto esecutivo al più presto il 7 luglio 2015, giorno successivo all’invio dell’avviso di pignoramento, ch’egli ammette di avere ricevuto. Pur volendo ammettere ch’egli avrebbe dovuto rivolgersi immediatamente all’UE per ottenere una copia del precetto esecutivo, la sua opposizione, interposta il 21 luglio 2015 tramite il proprio patrocinatore, dovrebbe essere ritenuta tempestiva, dal momento che il termine di opposizione di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), scaduto durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF), sarebbe stato prorogato fino a mercoledì 5 agosto 2015 in virtù dell’art. 63 LEF. Corretta, quindi, la decisione dell’UE di riconsiderare la situazione, registrando l’opposizio­­ne interposta dall’escusso il 21 luglio 2015. Dal profilo formale, invero, l’UE avrebbe dovuto riconsiderare non la notifica del precetto bensì il pignoramento eseguito il 13 luglio, annullandolo come richiesto del resto dal patrocinatore dello stesso PI 1 nello scritto del 21 luglio. La questione non essendo però stata sollevata dalle parti, non è necessario esaminarla. Infondato, il ricorso di RI 1 va respinto.

 

                           4.3  Non si giunge a un altro esito neppure alla luce delle osservazioni presentate il 7 dicembre 2015 dal ricorrente. Contrariamente a quanto egli allega, il precetto esecutivo non è stato correttamente notificato dalla polizia, siccome essa, come visto, ha ma­nifestamente violato l’art. 72 cpv. 2 LEF. Il fatto che l’escusso l’abbia preventivamente autorizzata a consegnargli gli atti esecutivi “a mezzo posta” non la legittimava a disattendere i propri doveri istituzionali, compromettendo così la sicurezza del diritto voluta dal legislatore. L’autorizzazione risulta pertanto nulla, l’esi­genza di prova della notifica costituendo un interesse pubblico al quale l’escusso non può preventivamente rinunciare in termini generali” (sentenza della CEF 15.2003.86 dell’11 luglio 2003, pag. 2 verso il basso). Del resto, l’autorizzazione non contiene alcuna dichiarazione di PI 1 in merito alla questione della data della notifica, ma solo una clausola generica (senza valore giuridico) con cui la polizia declina ogni responsabilità “in caso di [indeterminate] scadenze giuridiche non rispettate”. Egli non può, pertanto, essere considerato in malafede quan­do afferma di non avere saputo dell’esistenza del precetto esecutivo prima di ricevere l’avviso di pignoramento.

 

                             5.  Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–  ;

–  , ,

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Biasca, per il tramite della sede di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.