Incarto n.
15.2015.67

Lugano

2 ottobre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata su istanza 3 settembre 2015 dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a

 

 

PI 1 __________

 

nell’eredità giacente fu __________, composta oltre all’escussa PI 1 di

 

 

CC 4, __________

CC 2, __________

CC 3, __________

CC 5, __________

CC 6, __________

CC 7, __________

 

nelle varie esecuzioni (gruppi 2-9) promosse contro l’escussa da:

 

 

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(entrambi rappr. dall’Ufficio esazioni e condoni, Bellinzona)

__________, __________

__________, c/o __________, __________

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

__________, __________

__________, __________

__________, __________

__________, __________

__________, __________

__________ __________

(rappr. __________)

__________, __________

__________, __________

__________, __________

(rappr. da __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nelle varie esecuzioni promosse contro PI 1 il 21 gennaio 2013, il 4 novembre 2013, il 17 febbraio 2014, il 10 marzo 2014, il 26 maggio 2014, il 4 agosto 2014, il 6 ottobre 2014, il 10 novembre 2014, il 19 gennaio 2015 e il 6 luglio 2015, l’Ufficio esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato i “diritti spettanti all’e­­scussa nella comunione ereditaria” composta oltre a lei di CC 4, CC 2, CC 3, CC 5, CC 6 e CC 7. In sede di pignoramento il 21 gennaio 2013 l’Ufficio ha indicato il valore di stima dell’interes­­senza spettante all’escussa nella comunione in fr. 15'293.30, mentre nei successivi verbali lo ha quantificato in fr. 1.–.

 

                                  B.   Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 20 gennaio 2015 a norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in assenza di tutti i creditori e di parte dei membri della comunione ereditaria. Il 4 febbraio 2015, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa. Nel termine impartito una sola proposta è pervenuta all’Ufficio, con la quale tre membri della comunione ereditaria hanno proposto di versare rate mensili varianti da fr. 250.– a fr. 400.– secondo le proprie possibilità fino a estinzione dei debiti dell’escussa.

 

                                  C.   Il 3 settembre 2015 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti e precisando che, come risulta dal verbale di conciliazione, la sostanza immobiliare di pertinenza della comunione ereditaria, composta della quota di comproprietà B di un mezzo dell’unità di proprietà per piani n. 3907, pari a 116/1000 della particella n. 462 RFD di Gordola, è gravata da cartelle ipotecarie per complessivi fr. 379'000.– a fronte di un valore di stima dell’intera proprietà fr. 922'870.–, motivo per cui l’UE ha attribuito alla quota ereditaria dell’escussa, che partecipa alla comunione nella misura di un settimo, un valore “ufficiale” di fr. 38'847.–.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’uffi­­cio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’a­sta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

 

                                   2.   Nel caso di specie in occasione dei pignoramenti successivi al primo, avvenuto il 21 gennaio 2013, nel quale aveva indicato il valore di stima dell’interessenza spettante all’escussa nella comunione ereditaria in fr. 15'293.30, l’Ufficio ha sempre simbolicamente attribuito alla quota un valore di fr. 1.–. È solo in sede di conciliazione che l’UE ha stimato la quota ereditaria di PI 1 in fr. 38'847.–, moltiplicando la differenza tra il valore di stima dell’intera particella n. __________ RFD di Gordola fr. 922'870.– e il carico ipotecario gravante l’unità n. __________ (pari a complessivi fr. 379'000.–) per la quota spettante all’escussa di tale unità (un settimo della metà). In realtà il calcolo è errato, perché l’onere ipotecario non riguarda l’intero fondo bensì unicamente l’unità n. 3907, sicché esso avrebbe dovuto essere dedotto dalla sola unità di dell’intero fondo, ciò che avrebbe dato un risultato negativo di fr. 271'947.10 (116/1000 di fr. 922'870.– meno fr. 379'000.–). Sennonché è inverosimile che un appartamento di 4 locali con cucina, doppio servizi e balconi al terzo piano di una palazzina a Gordola non valga almeno il carico ipotecario che lo grava, e anzi molto di più. D’altronde l’UE non ha accertato l’effettivo ammontare del debito ipotecario, che parrebbe essere notevolmente inferiore a fr. 379'000.– stando almeno all’erede CC 7, che in uno scritto 15 gennaio 2015 alla nipote CC 4 figurante agli atti lo quantifica in fr. 194'000.–. L’ufficio ha poi erroneamente stabilito la quota parte di PI 1 nell’e­redità indivisa in un settimo anziché in un solo dodicesimo, la quota parte di CC 7, quale coniuge della defunta, essendo di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dev’essere divisa tra i sei nipoti, tutti discendenti dell’unico figlio della stessa, premorto il 15 novembre 2008 (v. certificato ereditario del 26 aprile 2012). Ne consegue che, non essendo il valore di stima stato correttamente accertato come invece richiede l’art. 5 cpv. 3, l’istanza va respinta e l’incarto retrocesso all’UE per nuovi accertamenti.

 

                                   3.   Al riguardo l’ufficio procederà ad accertare l’effettivo ammontare attuale del debito ipotecario gravante l’unità n. __________ e a stabilirne nuovamente il valore di stima reale, semmai con l’ausilio di un perito (art. 97 cpv. 1 LEF), fermo restando che la quota parte di PI 1 è di un dodicesimo di quel valore. Fatto ciò, l’UE comunicherà il valore di stima agli interessati, impartendo loro un termine per presentare eventuali osservazioni o nuove proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).

 

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.    L’istanza è respinta.

 

                                   2.    Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 3 che precede.

 

                                   3.    Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   4.    Intimazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno, e per il suo tramite a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.