statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 agosto 2015 di
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RI 1 |
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contro l’operato dell’
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Ufficio di esecuzione, Lugano, Lugano
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e meglio contro la notificazione del pignoramento di un credito al terzo debitore datata 18 agosto 2015 (pignoramento di relazioni bancarie) emessa nell'ambito delle “esecuzioni n. (50)1653913+div.” promosse nei confronti della ricorrente da
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PI 1
PI 2
rappr. dall'RA 1
PI 3
patrocinato dall'avv. PA 1
PI 4
e sulla contestuale domanda di ricusazione che la ricorrente presenta nei confronti del presidente dell'autorità di vigilanza
giudice Charles Jaques, Lugano
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
1. Nell'ambito di vari procedimenti esecutivi pendenti a carico dell'RI 1 (n. _______.) con decisione 18 agosto 2015 l'Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto, in applicazione dell'art. 99 LEF, alla notificazione del pignoramento di un credito fino a concorrenza di fr. 12'000.– (oltre accessori e interessi aggiornati) a _______ AG di ______, presso la quale l'escussa figurava titolare di una relazione bancaria.
2. Con ricorso 31 agosto/1° settembre 2015 l'RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento affinché ne sia accertata la nullità, subordinatamente che lo stesso sia annullato, e in via ancor più subordinata che sia disposta la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi a suo carico e all'origine di decisioni tuttora impugnate davanti al Tribunale federale di Losanna. La ricorrente protesta tasse, spese e ripetibili.
3. L'PA 1 postula la reiezione del ricorso. Dal canto suo l'UE di Lugano si oppone al ricorso, evidenziando di avere agito correttamente. Le altre parti non hanno formulato osservazioni.
4. Nella sua qualità di autorità di vigilanza cantonale, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) è competente per l'evasione del presente ricorso (art. 17 LEF, art. 10 cpv. 4 LALEF, 3 LPR e 48 lett. e LOG).
5. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso dev'essere presentato entro 10 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Nel caso concreto l'atto impugnato è stato emesso il 18 agosto 2015 e notificato alla debitrice escussa il 26/28 agosto 2015 (copia busta d'intimazione allegata al ricorso). Esso è pertanto ricevibile.
6. La ricorrente rimprovera all'UE di avere proceduto al pignoramento presso ________ AG senza una sua preventiva citazione a presentarsi ai propri sportelli, violando in tal modo il suo diritto di essere sentita fondato sull'art. 29 Cost. Inoltre, l'atto in questione non specifica chi siano i creditori e a quali precise esecuzioni si riferisce. A suo modo di vedere, in difetto di tutti questi elementi essenziali, e non avendo oltretutto l'UE indicato i motivi e le basi legali all'origine del pignoramento del conto appartenente all'escussa presso la citata banca, la decisione impugnata è manifestamente nulla e inefficace.
7. Giusta l'art. 99 LEF, in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all'ordine, si avverte il terzo debitore che d'ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all'ufficio. Ove appaia giustificata dall'urgenza, tale misura, destinata a salvaguardare il pignoramento, può anche essere adottata a titolo provvisionale prima che l'escusso sia stato avvisato del pignoramento (DTF 115 III 44 consid. 2; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed., 2013, n. 65 ad §22). Qualora le circostanze lo esigano, è in particolare consentito all'ufficio d'esecuzione di preparare il pignoramento e di salvaguardare gli interessi del creditore mediante un provvedimento conservativo con il quale sono bloccati globalmente gli attivi del debitore che si trovano presso un terzo (DTF 107 III 67 consid. 2).
L'ufficio notifica il pignoramento del credito al terzo per il tramite del modulo n. 9. L'atto si distingue da quello con cui l'ufficiale procedente informa il debitore dell'avvenuto pignoramento formale (art. 96 cpv. 1 LEF; Foëx in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 15 ad art. 96; Lebrecht in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 7 ad art. 99) che resta impugnabile davanti all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF; Foëx, op. cit., n. 40 ad art. 96). Il provvedimento conservativo non è d'altra parte il presupposto di un valido pignoramento (Lebrecht, op. cit., n. 10 ad art. 99).
8. La ricorrente impugna in modo esplicito la notificazione del pignoramento di un credito emesso in applicazione dell'art. 99 LEF su formulario ufficiale “Mod. 9”, che allega in copia al gravame (ricorso, pag. 3 in basso e decisione impugnata annessa). Come si spiegherà qui di seguito, gli argomenti proposti dall'interessata sono nondimeno sprovvisti di qualsiasi fondamento.
8.1 Risulta anzitutto inconferente l'ipotesi di una lesione dell'art. 29 Cost. sollevata dalla ricorrente per non essere stata preventivamente citata e sentita da parte dell'UE. Conformemente alla giurisprudenza sopra evocata (sopra, consid. 7) la notificazione del pignoramento di un credito al terzo debitore corrisponde a una misura conservativa volta a garantire l'esecuzione del pignoramento effettivo. Proprio per questo in via provvisionale può essere adottata prima che il debitore escusso ne sia stato informato. In quest'ottica pertanto, nell'ambito di una notificazione fondata sull'art. 99 LEF, la salvaguardia del diritto di essere sentita dell'escussa avrebbe vanificato a priori gli effetti di una siffatta misura cautelare. La questione – come ricordato – non va quindi confusa con l'avviso del pignoramento al debitore escusso emesso giusta gli art. 90 e 96 LEF, atti che la ricorrente non pretende qui siano oggetto del ricorso in esame.
Dal canto suo l'UE precisa che in concreto il pignoramento formale non ha ancora avuto luogo e di avere nondimeno diffidato l'escussa a presentarsi presso i suoi sportelli per l'esecuzione del provvedimento, ma che l'interessata non si è presentata (osservazioni UE, pag. 2 in alto e nel mezzo). L'UE ha inoltre spiegato di avere bloccato il citato conto bancario limitatamente a fr. 12'000.– in modo da tutelare i creditori procedenti in varie procedure esecutive per le quali andava da tempo eseguito il pignoramento (osservazioni UE, pag. 2 nel mezzo). Ciò detto, come tale l'atto qui impugnato è stato trasmesso in copia alla ricorrente il 26 agosto 2015 e da lei ricevuto il 28 agosto 2015. Accertato d'altra parte – in mancanza di puntuali contestazioni – il carattere provvisorio della notificazione 18/28 agosto 2015, la ricorrente non sembra nemmeno invocare l'inopportunità della misura impugnata, e meglio che quel provvedimento non fosse dettato da motivi d'urgenza.
8.2 Invano la ricorrente si duole poi del fatto che la notificazione del pignoramento del credito non specifica il nominativo dei creditori procedenti e di tutte le singole esecuzioni alle quali la misura si riferisce. Scopo della notificazione del pignoramento del credito alla banca, quale terza debitrice giusta l'art. 99 LEF, era di informare quest'ultima “che per essere valido ogni pagamento dovrà d'ora innanzi essere effettuato all'Ufficio sottoscritto; se è fatto al debitore escusso, il pagamento potrà essere chiesto una seconda volta” (decisione impugnata, nel mezzo). E questo prescinde sia dall'identità dei creditori che procedono contro la debitrice escussa sia dalle specifiche delle relative esecuzioni in atto. Tali informazioni sarebbero per contro rilevanti ai fini degli avvisi emessi giusta gli art. 90 e 96 LEF, che però non sono – come già detto (sopra, consid. 8.1) – qui impugnati.
8.3 Sprovviste di pertinenza sono pure l'evocata carenza di motivi e l'assenza di riferimenti alle basi legali a sostegno del pignoramento del conto bancario. Il formulario impiegato dall'UE indica in modo esplicito che si tratta della “notificazione del pignoramento di un credito (Art. 99 e 275 LEF)” presentato, oltretutto, sotto forma del modello ufficiale n. 9 prescritto a questo scopo. Di modo che anche il riferimento alla specifica base legale è chiaro. Per il resto, destinataria dell'atto essendo la banca quale terza debitrice, risulta in sé superfluo un accenno ai motivi all'origine del pignoramento. La questione sarebbe evidentemente diversa trattandosi degli avvisi al debitore fondati sugli art. 90 e 96 LEF, che non sono però qui in discussione.
8.4 Invero la ricorrente sembra altresì dolersi del fatto che il provvedimento impugnato non indica le generalità di chi lo ha firmato e la sua legittimazione a farlo (ricorso, pag. 1 nel mezzo). Giova nondimeno ricordare che, per l'art. 3 lett. a del regolamento interno dell'Ufficio di esecuzione, adottato il 23 dicembre 2014 in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 del Regolamento del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2014 sull'organizzazione dell'Ufficio di esecuzione e dell'Ufficio dei fallimenti (RL 3.5.1.4.1), al di fuori di alcuni ambiti che non sono qui di rilievo (aste immobiliari, osservazioni ai ricorsi, denunce penali, rappresentanza dell'Ufficio in vertenze giudiziarie, operazioni finanziarie e di gestione dei conti dell'Ufficio) “le comunicazioni e le decisioni dell'Ufficio di esecuzione possono essere firmate individualmente da ogni suo funzionario nominato”. In concreto la contestata firma coincide con la specifica “Ufficio di esecuzione Lugano, settore 3” e il relativo timbro ufficiale (decisione impugnata, in basso). I dubbi espressi dalla ricorrente sono quindi ai limiti del pretesto.
Per i motivi che precedono, il ricorso si appalesa manifestamente infondato, ciò che consente alla Camera di deciderlo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG).
9. Contestualmente al suo ricorso l'RI 1 chiede – invero a titolo pregiudiziale – la ricusazione del presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, giudice Charles Jaques, a cui rimprovera di avere “arbitrariamente ed illegittimamente emanato una serie di sentenze tutte tese a favorire la controparte e contestualmente per danneggiare RI1” e “mostrato nei di lei confronti un'innegabile ostilità, se non acredine, quantomeno mancanza di sensibilità, favorendo sempre e puntualmente le sue controparti, ovvero danneggiando RI1” (ricorso, pag. 2).
Poiché il giudice Charles Jaques non partecipa nel caso concreto alla composizione della Camera, che decide nella composizione a giudice unico, la domanda di ricusa diviene priva d’oggetto.
10. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusa del giudice Charles Jaques, presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza, è priva d'oggetto.
2. Il ricorso è respinto.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedio giuridico
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione.