Incarto n.
15.2015.80

Lugano

11 maggio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 settembre 2015 di

 

 

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona relativo all’esecuzione dei sequestri n. __________ e n. __________ decretati il 14 luglio 2015 dall’RA 1 e il 3 agosto 2015 dal Giudice di pace del circolo del Ticino nei confronti del ricorrente a favore rispettivamente di

 

 

Confederazione Svizzera, Berna

(rappr. dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna)

 

PI 2,

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 14 luglio 2015, a nome della Confederazione Svizzera l’Am­­ministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emesso nei confronti di RI 1 una richiesta di garanzia per fr. 60'000.– a copertura dell’imposta sul valore aggiunto da lui dovuta. Lo stesso giorno tale autorità ha decretato il sequestro di “tutti i diritti di RI 1 sulla comunione ereditaria fu P__________”, elencando specificatamente singoli beni da sequestrare.

                            B.  Su istanza della RI 1, con decreto del 3 agosto 2015 il Giudice di pace del circolo del Ticino ha ordinato il sequestro dell’interessenza di RI 1 nella successione fu P__________ sino a concorrenza di fr. 4'845.95 oltre alle spese.

 

                            C.  Il 15 luglio e il 6 agosto 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha eseguito i decreti di sequestro e il 9 settembre 2015 ha trasmesso i relativi verbali alle parti.

 

                            D.  Con ricorso del 21 settembre 2015 RI 1 ha chiesto di annullare i verbali di sequestro.

 

                            E.  Con osservazioni del 2 ottobre 2015 la Confederazione Svizzera si è limitata a riassumere quanto accaduto mentre con osservazioni 6 ottobre 2016 l’UE si è opposto al ricorso.

 

                             F.  Statuendo von decreto del 22 ottobre 2015, il Giudice di pace del circolo del Ticino ha ammesso l’opposizione al sequestro presentata il 3 agosto 2015 da RI 1 e ha revocato il sequestro decretato a favore della PI 2.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati notificati dall’UE il 9 settembre 2015 e quindi ricevuto dal patrocinatore del ricorrente al più presto il giorno successivo, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                             2.  Il ricorrente sostiene che, come risulta dal certificato ereditario rilasciato il 17 giugno 2015, egli non è erede di P__________, motivo per cui, avendo l’Ufficio sequestrato beni che in realtà non sono di sua proprietà, i sequestri dovrebbero essere annullati.

 

                             3.  La legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è un presupposto di ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio.

 

                           3.1  Legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto sono lesi dalla misura dell’ufficio, ovvero colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2015.39 del 1° giugno 2015 consid. 2.1 con i rinvii). Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all’esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 consid. 1b) come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 consid. 4; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 LPR; sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5).

 

                           3.2  Nel caso in rassegna RI 1 sostiene di non essere erede di P__________, sicché il sequestro verterebbe su beni che non sono di sua proprietà e dovrebbe di conseguenza essere annullato. Così facendo, egli non fa però valere alcun interesse personale e concreto, motivo per cui il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile (v. sentenza della CEF 15.2008.51 del 12 settembre 2008, RtiD 2009 I 730 n. 63c, consid. 4).

 

                             4.  Ad ogni buon conto il ricorso si rivela inammissibile anche per un altro motivo.

 

                           4.1  In materia di sequestro le competenze dell’autorità di esecuzione forzata sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF, richiamati dall’art. 275 LEF. Le censure che toccano i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà e la titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano invece nell’esclusiva competenza del giudice dell’opposizione (art. 278 LEF). Contro l’esecuzione di un sequestro è dunque dato ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF unicamente per controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state rispettate, salvo che il decreto (o parte di esso) si riveli incontestabilmente nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 136 III 382 consid. 3.1; 129 III 207 consid. 2.3; sentenze della CEF 15.2014.75 consid. 2.1, 15.2010.59 del 12 maggio 2010, consid. 1; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 49 ad § 51). Un caso di nullità è dato quando i beni da sequestrare fanno indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo.

 

                           4.2  Ora, nel caso specifico se è pur vero che il certificato ereditario rilasciato il 17 giugno 2015 sulla base del testamento olografo del 28 novembre 2009 attesta che unica erede del defunto __________ P__________ è la figlia __________, la sola produzione di tale atto non permette di escludere che contro il testamento pubblicato il 18 dicembre 2014 siano state o saranno successivamente presentate azioni di nullità (art. 519 segg. CC), azioni di riduzione (art. 522 segg. CC) oppure petizioni di eredità (art. 598 segg. CC) nei termini previsti rispettivamente agli art. 521, 523 e 600 CC. In effetti, il certificato ereditario altro non è che la dichiarazione rilasciata dal Pretore all’erede istituita dopo un mese dalla comunicazione ai partecipanti all’eredità dell’avvenuta pubblicazione del testamento – in assenza di contestazione da parte degli eredi legittimi o dei beneficiari di precedenti disposizioni (art. 558 cpv. 1 CC) – che essa è riconosciuta erede, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità (art. 559 cpv. 1 CC). Non si può quindi escludere che il ricorrente abbia pretese nei confronti della successione. I beni da sequestrare non risultando così fare indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo, non sussiste un caso di nullità del decreto di sequestro che l’autorità di vigilanza debba accertare d’ufficio. Anche sotto questo profilo il ricorso si rivela dunque inammissibile.

 

                             5.  Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il ricorso è inammissibile.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–;

    .

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.