|
|
|
|
|
|
|
|
Incarti n. 15.2015.84 |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
|
vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo sui ricorsi 9 ottobre 2015 con domanda di restituzione in intero di
|
|
avv. RI 1 (nella sua qualità di esecutore testamentario della Comunione ereditaria fu PI 3, patrocinato dall’avv. PA 1)
|
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Biasca, o meglio contro il pignoramento eseguito il 22 settembre 2011 nell’esecuzione n. __________5 promossa dalla Comunione ereditaria nei confronti di
|
|
PI 2 (inc. 15.2015.82)
|
e avverso l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento eseguito il 16 aprile 2012 nell’esecuzione n. __________2 promossa sempre dalla Comunione ereditaria nei confronti di
|
|
PI 4 (inc. 15.2015.84)
|
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________5 emesso dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Biasca il 24 settembre 2010, la Comunione ereditaria (CE) fu PI 1, e per essa l’esecutore testamentario avv. RI 1, procede contro PI 2 per l’incasso di fr. 11'666.65 oltre agli interessi del 5% dal 14 ottobre 2010. Per la medesima somma la CE procede anche contro il fratello PI 4 sulla scorta del precetto esecutivo n. __________2 emesso dall’UE di Lugano il 23 settembre 2010.
B. Con decisione 27 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Riviera ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da PI 2 al precetto esecutivo e il 23 maggio 2011 egli ha promosso l’azione di disconoscimento del debito.
Con decisione 20 giugno 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da PI 2 al precetto esecutivo. Il reclamo da lui inoltrato contro detta sentenza è stato respinto da questa Camera con decisione del 19 agosto 2011 (inc. 14.2011.100). L’11 luglio 2011 PI 2 aveva pure promosso l’azione di disconoscimento del debito.
C. Così richiesto dalla procedente il 22 settembre 2011 l’UE di Biasca ha pignorato in via provvisoria la quota di comproprietà di un terzo spettante a PI 2 sulla particella n. __________ RFD di __________ (BE), assegnandole un valore di fr. 34'500.–.
A sua volta, il 16 aprile 2012, l’UE di Lugano ha pignorato in via provvisoria la quota di comproprietà di un terzo spettante a PI 4 sulla medesima particella, assegnandole un valore di fr. 98'200.–.
D. Il 26 settembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l’azione di disconoscimento del debito promossa da PI 2 e il 16 gennaio 2015, essendo divenuto il pignoramento definitivo, la creditrice ha chiesto di procedere alla vendita di quanto pignorato.
Il 4 marzo 2015, il Pretore del Distretto di Riviera ha da parte sua stralciato dal ruolo per desistenza l’azione di disconoscimento del debito promossa da PI 2 e il 18 marzo 2015, essendo divenuto il pignoramento definitivo, la creditrice ha chiesto di eseguire se necessario dei pignoramenti supplementari e di procedere alla vendita di quanto pignorato.
E. Con due ricorsi del 9 ottobre 2015, l’avv. RI 1 postula la restituzione del termine di ricorso contro i pignoramenti provvisori del 22 settembre 2011 e del 16 aprile 2012 e la loro modifica nel senso che siano estesi innanzitutto alla rispettiva quota di comproprietà di entrambi i debitori di un terzo della cartella ipotecaria di fr. 78'000.– gravante in II° grado la particella n. __________ RFD di __________. Chiede anche che le domande di realizzazione già da lui presentate siano considerate come vertenti anzitutto su tali quote.
F. Con osservazioni del 23 ottobre, 9 e 27 novembre 2015 PI 2, rispettivamente PI 4 e l’UE di Lugano chiedono la reiezione del gravame che li concerne, mentre con osservazioni del 3 novembre 2015 l’UE di Biasca si rimette al giudizio di questa Camera.
G. Con decreti 14 e 20 ottobre 2015 il presidente di questa Camera ha concesso ai ricorsi effetto sospensivo nel senso che fino alla decisione su di essi non si può procedere alla realizzazione delle quote di comproprietà degli escussi sulla particella n. __________ RFD di __________.
H. Il 6 novembre 2015, il ricorrente ha chiesto d’istruire e di decidere in modo coordinato le due procedure di ricorso da lui inoltrate e i due ricorsi interposti da PI 2 e PI 4 nelle esecuzioni n. __________ e __________ dell’UE di Bellinzona promosse da PI 5 e dallo stesso RI 1 nei confronti della sorella degli escussi, PI 3 nata __________ (inc. 15.2015.74/75), e di emanare una direttiva per cui tutte le esecuzioni che ne sono oggetto “siano in futuro seguite a livello UE sempre dallo stesso funzionario”.
Considerato
in diritto: 1. I ricorsi in esame sono diretti contro due provvedimenti relativi a quote di comproprietà dello stesso fondo, che necessitano di essere coordinati, e possono pertanto essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le cause conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – ad anni di distanza dalla notifica degli atti impugnati eseguiti il 22 settembre 2011 dall’UE di Biasca e il 16 aprile 2012 dall’UE di Lugano, i ricorsi in esame appaiono d’acchito irricevibili (art. 17 LEF).
2.1 Sennonché il ricorrente chiede di restituirgli il termine per impugnare i verbali di pignoramento perché egli dice di essere venuto a conoscenza solo il 1° ottobre 2015 del fatto che gli escussi si pretendono ognuno comproprietari di un terzo della cartella ipotecaria di fr. 78'000.– gravante in II° grado la particella n. __________ RFD di __________, quando egli ha potuto prendere visione dei ricorsi da essi presentati il 23 settembre 2015 nell’ambito di procedure esecutive promosse contro la sorella (inc. 15.2015.74/75, v. sopra ad H) e trasmessigli dall’UE di Bellinzona il 30 settembre 2015.
2.2 Secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF, la restituzione di un termine della LEF è subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa. L’istanza dev’essere scritta e motivata e deve essere inoltrata entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento presso l’autorità competente compiendo l’atto omesso (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 33 LEF). Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o a un motivo di ritardo scusabile (Nordmann, op. cit., n. 10 segg. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
2.3 Nel caso concreto, l’avv. RI 1 non risulta essere stato impedito a ricorrere entro dieci giorni contro i pignoramenti provvisori del 22 settembre 2011 e del 16 aprile 2012 da un ostacolo non imputabile a sua colpa. Non contesta, infatti, di avere ricevuto il primo verbale di pignoramento già nel 2011 (o meglio il 28 ottobre 2011, come si evince dal timbro apposto sul doc. B acclusa al ricorso), e il secondo nel 2012 (è stato spedito il 21 maggio 2012). Avrebbe quindi senz’altro potuto interporre ricorso. Il fatto che né PI 2 né PI 4 avessero a quel momento dichiarato di essere comproprietari della cartella non costituiva un ostacolo insormontabile. Quale parte nei procedimenti diretti contro la sorella PI 3 (inc. 15.2015.74/75) il ricorrente sapeva che con lei i due fratelli erano comproprietari ognuno per un terzo della cartella ipotecaria nominale di primo rango (ciò del resto risulta dal registro fondiario) e quindi avrebbe potuto pensare alla possibilità che la cartella ipotecaria al portatore di secondo grado fosse anch’essa detenuta collettivamente. Gli spettava chiedere agli UE ulteriori accertamenti sulla questione e ricorrere tempestivamente contro i pignoramenti ove avesse ritenuto l’istruttoria insufficiente. Ad ogni modo la scoperta di un motivo di ricorso dopo la scadenza del termine di ricorso non è considerata un motivo di restituzione del termine (v. i casi citati da Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33, ed Erard, op. cit., n. 22-24 ad art. 33). Già per questa ragione, dunque, la domanda di restituzione del termine per ricorrere si avvera infondata.
2.4 D’altronde, secondo la giurisprudenza il termine di ricorso contro un provvedimento esecutivo non è prolungato per il fatto che il ricorrente ha saputo solo dopo la notifica di circostanze o documenti significativi per la valutazione delle possibilità di successo del ricorso (DTF 73 III 115 segg.; sentenze della CEF 15.2012.52 del 7 maggio 2012, RtiD 2013 I 822 n. 47c con rinvii e 15.2015.98 consid. 3; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 256 ad art. 17 LEF). Fosse il provvedimento contestato una decisione giudiziaria, sarebbe invero ipotizzabile una domanda di revisione (v. ad es. art. 328 cpv. 1 lett. a CPC, 57 della legge sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL 3.3.1.1], 66 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). Contro i provvedimenti degli organi esecutivi di prima istanza, invece, né la LEF né il diritto amministrativo (cfr. art. 57 LPamm e 66 PA a contrario) prevedono alcuna possibilità di revisione (se non sotto forma di riconsiderazione, entro i limiti stretti degli art. 17 cpv. 4 LEF, 74 cpv. 2 LPAmm e 24 PA).
Del resto l’art. 115 cpv. 3 LEF conferisce al portatore di un attestato provvisorio di carenza di beni il diritto di esigere, entro un anno dalla notificazione del precetto esecutivo (computato conformemente all’art. 88 cpv. 2 LEF), il pignoramento di beni nuovamente scoperti, ma senza privilegio rispetto a pignoramenti anteriori o a creditori in grado di parteciparvi, siccome gli art. 110 e 111 LEF sono applicabili. Tale norma non avrebbe senso se nelle medesime circostanze i creditori potessero esigere la restituzione del termine di ricorso contro il pignoramento eseguito in loro favore per estenderlo ai beni nuovamente scoperti. Motivo per cui si ritiene che, se l’escusso ha fornito informazioni inesatte o incomplete in sede di pignoramento dei suoi redditi, è con la via del pignoramento complementare della quota che si scopre solo dopo pignorabile che il creditore dovrà procedere e non con una revisione del pignoramento originario (Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 115 LEF e il rinvio alla sentenza 19 marzo 1997 dell’Obergerichtskommission del Canton Obwalden in BlSchK 2000, 101). Concludendo, i ricorsi si confermano ambedue irricevibili siccome tardivi.
3. Per abbondanza si aggiunga che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, l’art. 95 LEF non impone che la quota di comproprietà della cartella ipotecaria sia pignorata prima della quota di comproprietà del fondo. La proprietà della cartella è infatti contesa, lo stesso ricorrente, come pure l’altra procedente PI 5, sostenendo nell’ambito delle procedure di ricorso relative alle esecuzioni promosse contro PI 3 che quest’ultima ne è l’unica proprietaria (inc. 15.2015.74/75). Ora gli oggetti rivendicati da terzi sono pignorati per ultimi (art. 95 cpv. 3 LEF), anche dopo i fondi. Inoltre, nei casi in esame il valore di stima delle quote di comproprietà del fondo di __________, ognuna di fr. 109'000.– (secondo il verbale di pignoramento del Betreibungsamt Oberland del 20 novembre 2014), copre i crediti vantati dal ricorrente (al 25 febbraio 2016 di fr. 16'655.55 contro PI 2 e di fr. 3'933.10 nei confronti di PI 4), senza dimenticare che in occasione della realizzazione delle loro quote di comproprietà del fondo il pignoramento separato della quota della cartella di secondo grado spettante loro (se l’esistenza di tali quote venisse confermata) potrebbe essere escluso in virtù dell’art. 35 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42) (v. la sentenza odierna emessa nell’inc. 15.2015.74/75 consid. 7.2). Anche nel merito i ricorsi sarebbero dunque infondati.
4. Per quanto attiene al coordinamento delle procedure esecutive dirette nei confronti dei fratelli e della sorella, la Camera ha già fornito delle indicazioni nella sentenza odierna emessa nelle cause di cui all’inc. 15.2015.74/75 (consid. 7.2/c).
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso contro PI 2 (inc. 15.2015.82) è irricevibile siccome tardivo.
2. Il ricorso contro PI 4 (inc. 15.2015.84) è irricevibile siccome tardivo.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
|
|
–; –; –; –; –.
|
Comunicazione a:
– Ufficio di esecuzione, Biasca;
– Ufficio di esecuzione, Lugano;
– Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.