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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso del 9 novembre 2015 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, o meglio contro lo stato di ripartizione emesso il 29 ottobre 2015 nella procedura di liquidazione fallimentare della
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PI 1, __________
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 30 aprile 2014 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha decretato il fallimento senza preventiva esecuzione della PI 1 e il 16 maggio 2014 il Pretore del medesimo tribunale ne ha autorizzato la liquidazione con la procedura sommaria giusta l’art. 231 LEF;
che il credito di fr. 626.25 insinuato da RI 1 sulla scorta di una nota d’onorario del 9 ottobre 2013 è stato integralmente ammesso e iscritto in terza classe nella graduatoria (quale n. 6);
che previa regolare pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 21 novembre 2014, la graduatoria e l’inventario del fallimento sono stati depositati dal 21 novembre all’11 dicembre 2014 e sono quindi da tempo passati in giudicato;
che l’Ufficio dei fallimenti ha depositato lo stato di riparto dal 29 ottobre al 9 novembre 2015;
che secondo lo stato di riparto l’attivo realizzato è di fr. 5'620.37 e le spese di liquidazione di fr. 4'350.70, onde un saldo disponibile di fr. 1'269.67 per i crediti di complessivi fr. 47'922.99 ammessi in terza classe, equivalente a un dividendo del 2.65%;
che il dividendo a favore di RI 1 è pertanto di fr. 16.60 (2.65% di fr. 626.25);
che con ricorso del 9 novembre 2015 RI 1 contesta tale dividendo e chiede il pagamento dell’intero ammontare del suo credito, facendo valere la propria “continuativa e certificata professionalità”, il “chiaro danno” arrecatogli dal fallimento e la “meritoria opera di valorizzazione dell’impresa e del territorio svizzero e della Confederazione Svizzera”;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, Raccolta delle leggi del Cantone Ticino n. 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dal deposito dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LEF, Raccolta sistematica del diritto federale n. 281.1]);
che incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione del fallimento compila lo stato di ripartizione e il conto finale (art. 261 LEF);
che si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento nonché dalla formazione dell’inventario (art. 262 cpv. 1 LEF), poi la rimanenza viene ripartita fra i creditori non aventi diritti di pegno, in conformità della graduatoria (art. 85 del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF, RS 281.32]);
che nel caso in esame l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha seguito questi principi, calcolando in modo corretto il dividendo spettante al ricorrente;
che il provento netto della realizzazione degli attivi della fallita, sul cui calcolo il ricorrente non muove alcuna critica, non permette di distribuire ai creditori, che concorrono fra loro a parità di diritto (art. 220 cpv. 1 LEF), un dividendo superiore a quello calcolato dall’Ufficio, a prescindere dai meriti dei creditori o dell’entità del loro danno, su cui l’Ufficio non è chiamato istituzionalmente a sindacare;
che incombe infatti fondamentalmente ai creditori stessi di salvaguardare i propri diritti, scegliendo e monitorando i loro debitori o esigendo garanzie per evitare che, a causa di un’insufficiente dotazione in capitale, il loro credito non possa essere integralmente coperto con il provento della realizzazione coatta degli attivi del debitore non gravati da pegno;
che il ricorso va pertanto respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione ad __________.
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Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.