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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 10 novembre 2015 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 27 ottobre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1 , (patrocinata dall’ PA 1,)
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con domanda del 22 ottobre 2015 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano la continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti dell’avv. RI 1 per fr. 14'200.– oltre ad accessori, a convalida del sequestro n. __________;
che dando seguito alla predetta richiesta, il 27 ottobre 2015 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento, nel quale è in particolare indicato che “si procederà al pignoramento per un ulteriore credito di CHF 16'475.65, spese e interessi compresi, che viene aggiunto al pignoramento previsto il 20.05.2015”;
che con ricorso del 10 novembre 2015 l’avv. RI 1 si aggrava contro il provvedimento appena menzionato, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo;
che la ricorrente postula inoltre la sospensione delle esecuzioni dirette contro di lei “fino alla definizione del procedimento penale a suo carico, ovvero fino al perdurare della sua indisposizione per malattia”;
che il 17 novembre 2015 l’UE ha preavvisato negativamente la richiesta di effetto sospensivo;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 2 novembre 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che l’impugnativa si rivela tuttavia manifestamente infondata, se non irricevibile, l’insorgente non confrontandosi con il provvedimento impugnato, ma facendo valere mere questioni di merito, che sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza;
che la ricorrente torna invero a disquisire sul sequestro che ha preceduto l’esecuzione in oggetto, ritenendolo arbitrario e illegale, nonostante con sentenza del 15 ottobre 2015 (inc. __________) il Tribunale federale abbia dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile da lei presentato contro la decisione del 13 aprile 2015 (inc. 15.2014.146) con cui questa Camera aveva confermato la reiezione dell’opposizione al sequestro, pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il 23 giugno 2014 (inc. __________);
che neppure l’intenzione manifestata dallinsorgente di presentare un ricorso avanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro la predetta sentenza del Tribunale federale può giovarle in qualche modo, giacché essa non ha dimostrato di aver dato seguito ai suoi propositi e di aver ottenuto la concessione di un eventuale effetto sospensivo;
che l’unico appunto – peraltro non rilevato dalla ricorrente – che si possa rivolgere al provvedimento impugnato riguarda la data fissata per l’esecuzione del pignoramento (20 maggio 2015), giacché precedente a quella dell’avviso stesso (27 ottobre 2015);
che secondo accertamenti effettuati da questa Camera, tal errore è da ricondurre a un problema del nuovo sistema informatico adottato dagli uffici di esecuzione, che mantiene la registrazione della data stabilita per un precedente pignoramento, malgrado quest’ultimo non abbia poi avuto luogo;
che nel caso di specie, ricevuta la domanda di continuazione dell’esecuzione, l’Ufficio era comunque tenuto a emettere l’avviso di pignoramento, non avendo proceduto ad alcun pignoramento nei confronti dell’avv. RI 1 nei 30 giorni antecedenti la domanda, circostanza che l’avrebbe invece obbligato a emettere l’avviso di partecipazione giusta l’art. 110 LEF;
che per motivi di chiarezza, visto anche il tempo trascorso, è comunque necessaria l’emissione di un nuovo avviso di pignoramento, la cui esecuzione dovrà essere fissata a una data successiva all’avviso stesso;
che occorre dunque fare ordine all’UE di notificare all’avv. RI 1 un nuovo atto in tal senso e di eseguire in seguito il pignoramento anche in assenza dell’escussa (cfr. DTF 112 III 16 consid. 5), qualora quest’ultima, regolarmente avvisata, non vi assista o non vi si faccia rappresentare;
che per quanto attiene alla richiesta sospensione di tutte le esecuzioni a carico dell’insorgente, la domanda formulata in tal senso nel ricorso va respinta, anzitutto perché non risulta essere stata dapprima sottoposta all’UE, sicché il ricorso si avvera comunque prematuro, ma anche perché la mera pendenza di un procedimento penale aperto nei suoi confronti non costituisce un motivo di sospensione delle esecuzioni giusta gli artt. 57-62 LEF;
che d’altronde essa non ha dimostrato che la sua inabilità al lavoro per motivi di salute, terminata in ogni caso il 30 novembre 2015 (v. certificati medici allegati al ricorso), le impedisca di tutelare i propri interessi o di designare un rappresentante (cfr. DTF 105 III 104 consid. 3), tant’è vero che è stata in grado di preparare e presentare il ricorso in esame, malgrado la sua inabilità;
che nella misura in cui è ricevibile il ricorso va di conseguenza integralmente respinto;
che la domanda di effetto sospensivo diventa così senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. È fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di notificare all’avv. RI 1 un nuovo avviso di pignoramento e di procedere in seguito al pignoramento anche in sua assenza, qualora essa non vi assista o non vi si faccia rappresentare.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.