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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 novembre 2015 per ritardata giustizia di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della
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PI 1, __________
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2013 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, l’RI 1 procede contro la PI 1 per l’incasso di fr. 11'928.75;
che con ricorso del 24 novembre 2015, la RI 1 chiede che la Camera abbia a intervenire affinché l’UE proceda ai propri incombenti senz’altro ritardo, ricordando di avere chiesto la vendita dei beni mobili pignorati già il 5 marzo 2014 e di avere invano sollecitato il proseguimento della procedura con scritti 14 gennaio, 26 febbraio e 4 settembre 2015;
che con osservazioni del 1° dicembre 2015, l’UE ha comunicato di avere nel frattempo, il 27 e il 30 novembre 2015, affidato all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Circolo di Roveredo l’incarico rogatorio di procedere alla vendita dei beni mobili pignorati nell’esecuzione in rassegna situati a __________;
che giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia all’autorità di vigilanza cantonale, nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR);
che nel caso di specie va dato atto all’UE di Bellinzona di non essere rimasto inattivo dopo la presentazione della domanda di realizzazione, siccome ha provato, ancorché senza successo, d’incassare una prima rata del credito posto in esecuzione nel giugno del 2015;
che, tuttavia, l’Ufficio non ha rispettato il termine d’ordine dell’art. 122 LEF né ha reagito con la necessaria sollecitudine quando l’escussa non ha versato la prima rata che avrebbe giustificato la concessione di una dilazione nel senso dell’art. 123 LEF;
che la questione, ad ogni modo, risulta ora superata, perché l’UE ha nel frattempo riavviato la procedura, affidando all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Circolo di Roveredo l’incarico rogatorio di procedere alla vendita dei beni mobili pignorati e concedendo all’escussa una dilazione (art. 123 LEF) nell’ambito del quale essa ha già pagato fr. 5'300.– per conto della ricorrente;
che d’altronde sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________ è apparso l’avviso che l’asta di tre container della PI 1 avrà luogo presso i suoi locali il 23 febbraio 2016 mentre a breve verranno realizzati anche gli altri beni mobili dell’escussa se non dovesse nel frattempo saldare i suoi debiti;
che a scanso di equivoci va ricordato che anche i creditori la cui esecuzione è sospesa da dilazione partecipano con tutti gli altri partecipanti del proprio gruppo al riparto del provento dell’asta indetta a richiesta di un altro partecipante (DTF 67 III 83-84; Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 123 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad art. 123 LEF);
che il ricorso è così diventato senza oggetto, l’atto omesso essendo stato nel frattempo compiuto;
considerato come la procedura ricorsuale debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.