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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 novembre 2015 di
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RI 1 (patrocinata dall’ PA 1,)
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona relativo all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 19 giugno 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano nei confronti della ricorrente su istanza della
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PI 1, (patrocinata dall’ PA 2,)
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ritenuto
in fatto: A. Su istanza della PI 1, con decreto del 19 giugno 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato il sequestro del credito della debitrice RI 1 verso il __________ in restituzione del deposito ch’essa ha prestato a garanzia dell’imposta sull’utile immobiliare come previsto dal rogito n. __________ del 15 aprile 2015 dell’avv. __________ relativo alla compravendita del fondo n. __________ RFD __________, e ciò sino a concorrenza di un credito di fr. 56'000.– oltre agli interessi del 5% dal 5 maggio 2014. A garanzia del medesimo credito, il Pretore ha altresì decretato il sequestro di ogni attivo di qualsiasi specie detenuto da RI 1 presso la sede della P__________ a __________, in particolare la relazione IBAN __________, ccp __________.
B. Il 22 giugno 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha notificato il predetto sequestro all’Ufficio esazione e condoni per fr. 65'000.–, oltre a interessi e spese. Altrettanto ha fatto il Betreibungsamt Bern-Mittelland nei confronti della P__________.
C. Con scritto del 23 giugno 2015 la P__________ ha comunicato al Betreibungsamt Bern-Mittelland che il saldo del conto in questione al momento dell’esecuzione del sequestro ammontava a fr. 62'405.28. Il 25 giugno 2015 l’Ufficio esazione e condoni ha invece risposto all’UE di non potersi pronunciare in merito al sequestro sino allo spirare del termine di opposizione, rispettivamente al passaggio in giudicato della decisione sull’opposizione. Ad ogni modo, ha contestato il credito posto sotto sequestro e ha fatto valere sullo stesso un diritto di pegno e di compensazione.
D. Il 6 luglio 2015 RI 1 ha fatto opposizione contro il decreto di sequestro. La procedura è tuttora pendente.
E. Con scritto del 9 novembre 2015 RI 1 ha chiesto all’UE di liberare l’importo di fr. 62'405.28 e di mantenere il sequestro limitatamente a fr. 2'594.72, siccome a garanzia della pretesa fatta valere dal creditore sequestrante il Betreibungsamt Mittelland-Bern aveva già proceduto al sequestro degli averi del suo conto postale per fr. 62'405.28.
F. Ricevuta in copia la predetta richiesta per una presa di posizione, il 17 novembre 2015 la PI 1 si è opposta allo sblocco parziale del sequestro, sostenendo che non è dato di sapere se vi sono altri creditori procedenti o sequestranti di grado poziore al suo e pertanto non vi è certezza che il conto postale sia realmente sufficiente a garantire il credito.
G. Richiamata la presa di posizione appena menzionata, con scritto del 19 novembre 2015 l’UE ha comunicato a RI 1 di non poter dare seguito alla sua richiesta. Con ricorso del 27 novembre 2015 quest’ultima si è quindi aggravata contro tale decisione, chiedendo a questa Camera che gli atti siano ritornati all’Ufficio affinché emani una nuova decisione e allestisca un nuovo verbale di sequestro sulla base dell’art. 95 in relazione con l’art. 275 LEF, in particolare riducendo l’importo colpito dal sequestro n. __________ del 22 giugno 2015 a fr. 2'594.72 e liberando immediatamente fr. 62'405.28 a suo favore.
H. Con osservazioni del 14 dicembre 2015 la PI 1 si oppone al ricorso, postulandone la reiezione, mentre nelle sue del 15 dicembre 2015 l’UE si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 20 novembre 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente si duole anzitutto di una violazione del diritto di essere sentita, da una parte perché l’UE le ha notificato la presa di posizione della creditrice sequestrante alla sua richiesta di sblocco parziale del sequestro solo dopo l’emissione della decisione impugnata, e dall’altra poiché tale decisione nulla aggiunge alla predetta presa di posizione, sicché non sarebbe conforme alle esigenze minime di motivazione previste dal diritto costituzionale.
Ora, la debitrice sequestrata ha potuto esprimersi in questa sede sulle osservazioni 17 novembre 2015 della controparte, sicché l’eventuale violazione del suo diritto di essere sentita è da considerare sanata, ritenuto che questa Camera dispone dello stesso potere cognitivo degli organi esecutivi (cfr. DTF 135 I 285 consid. 2.6.1). D’altronde la motivazione della decisione impugnata è risultata comunque sufficiente perché la debitrice sequestrata potesse capirne la portata e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità di vigilanza (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami), come in definitiva ha fatto, confrontandosi direttamente con le tesi della controparte. Nulla osta quindi alla trattazione del ricorso nel merito (art. 21 LEF), specie perché la decisione impugnata, come si vedrà, va riformata quasi interamente nel senso voluto dalla ricorrente.
3. Nel merito l’insorgente ritiene che il mancato accoglimento della richiesta di sblocco parziale del sequestro violi la legge (combinati art. 275 e 97 cpv. 2 LEF), poiché – a suo parere – sono stati sequestrati beni suoi per un valore molto superiore a quanto basta per soddisfare la pretesa vantata dalla creditrice sequestrante, comprensiva di interessi e spese. Al riguardo essa sostiene che, a fronte del sequestro fruttuoso di fr. 62'405.28 da parte del Betreibungsamt Bern-Mittelland, l’UE avrebbe dovuto limitare il sequestro del deposito di garanzia a fr. 2'594.72, dal momento che la pretesa in questione risultava già garantita “in eccesso” fino a fr. 62'405.28. La ricorrente reputa inoltre del tutto inconferenti le eccezioni sollevate dalla creditrice sequestrante nelle osservazioni alla richiesta di sblocco parziale, in quanto, come confermato dagli organi esecutivi coinvolti, non esistono altri sequestri dei medesimi beni, né l’astratto rischio di successivi sequestri è motivo per sequestrare un importo superiore al credito, compresi interessi e spese.
Dal canto suo, la resistente è del parere che l’assenza di altri sequestri per ora non garantisce alla sequestrante che, al momento debito, i fondi posti sotto sequestro saranno ancora a disposizione. Secondo essa, basterebbe ad esempio che un’autorità penale predisponga la confisca del conto postale o addirittura della garanzia fiscale per vanificare la sua pretesa civile. Ne deduce pertanto che soltanto mantenendo i due sequestri è possibile garantire adeguatamente il suo credito.
3.1 Gli art. 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento si applicano per analogia all’esecuzione del sequestro (art. 275 LEF). Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento – e quindi anche il sequestro – dev’essere limitato a quanto basti per soddisfare i creditori, in capitale, interessi e spese. L’ufficio d’esecuzione è pertanto competente a ridurre i sequestri che eccedono manifestamente il limite dell’art. 97 cpv. 2 LEF, scegliendo, se del caso, tra i diversi beni indicati nel decreto di sequestro, secondo l’ordine determinato dall’art. 95 LEF (cfr. DTF 120 III 51, consid. 2a). Una riduzione del sequestro entra però in considerazione solo se il valore di stima dei beni effettivamente bloccati supera l’ammontare del credito vantato dal sequestrante, oltre agli interessi fino alla realizzazione dei beni sequestrati, alle tasse e alle spese di emissione del decreto di sequestro e di esecuzione del sequestro e alle tasse e alle spese dell’esecuzione a convalida del sequestro, comprese quelle relative a un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 73 III 133 e segg.; sentenza della CEF 15.2012.13 del 9 febbraio 2012, consid. 1 e riferimenti citati).
3.2 Nel caso in rassegna si evince dagli atti che su ordine del Betreibungsamt Bern-Mittelland la P__________ ha bloccato averi della debitrice sequestrata per fr. 62'405.28. L’UE ha a sua volta proceduto al sequestro di tutto il credito, stimato in fr. 65'000.– (v. verbale di sequestro del 22 giugno 2015), che RI 1 vanta verso il Cantone Ticino in restituzione della nota garanzia fiscale. Ne segue che gli organi esecutivi hanno sequestrato beni per un valore di stima complessivo di fr. 127'405.28, che eccede manifestamente quanto basti a soddisfare la pretesa fatta valere dalla creditrice sequestrante (fr. 56'000.–), oltre agli interessi e alle spese (art. 97 cpv. 2 LEF). In tali circostanze, l’UE avrebbe dovuto limitare il sequestro a quanto necessario per coprire la parte di interessi e spese non garantita dal sequestro eseguito dal Betreibungsamt Bern-Mittelland. Ora, posto che entrambi gli organi esecutivi hanno stimato in fr. 65'000.– la pretesa della creditrice sequestrante comprensiva di interessi e spese (v. doc. D ed E) – stima che le parti non hanno contestato – il sequestro eseguito dall’UE va dunque ridotto alla differenza esistente tra quest’importo e l’avere bloccato sul conto postale di RI 1 (fr. 62'405.28), ovvero a fr. 2'594.72. Le obiezioni mosse a tal riguardo dalla resistente non portano a diversa conclusione, poiché secondo il chiaro tenore dell’art. 97 cpv. 2 LEF non è possibile sequestrare beni per un importo superiore a quanto determinato da tale norma alfine di premunire il sequestrante contro i rischi in caso di eventuale e futura esecuzione di sequestri o pignoramenti a favore di altri creditori (DTF 120 III 47 consid. 5a; sentenza della CEF 15.2012.13 del 9 febbraio 2012, consid. 2).
3.3 Il ricorso va pertanto accolto nel senso di limitare il sequestro della garanzia fiscale a fr. 2'594.72, riformando di conseguenza il relativo verbale, e di ordinare all’UE di dissequestrare l’importo residuo (fr. 62'405.28), dandone immediata notizia all’Ufficio esazione e condoni.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza il verbale di sequestro n. __________ del 22 giugno 2015 è riformato nel senso che il sequestro del credito di RI 1 nei confronti del Cantone Ticino in restituzione del deposito ch’essa ha prestato giusta l’art. 253a LT, in base al rogito n. __________ del 15 aprile 2015 dell’ __________ (punto V, pag. 5 in basso), relativo alla compravendita del fondo n. __________ RFD __________, è limitato a fr. 2'594.72.
1.2 È fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona di dare immediatamente notizia all’Ufficio esazione e condoni della riduzione del sequestro.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.