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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 gennaio 2015 di
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RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1)
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contro |
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 gennaio 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 24 febbraio 2014 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 1'000.– più accessori, il 23 gennaio 2015 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano le ha notificato la comminatoria di fallimento;
che con ricorso del 27 gennaio 2015, la RI 1 ne chiede l’annullamento, sostenendo che non le risulta ancora ad oggi notificata la sentenza “definitiva” del Tribunale d’appello sul suo “appello” contro la sentenza 21 agosto 2014, con cui il Giudice di pace del Circolo di Agno ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta all’esecuzione in questione;
che visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso – erroneamente inoltrato direttamente a questa Camera (cfr. art. 7 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – non è stato trasmesso né all’UE né alla controparte (art. 9 cpv. 2 LPR);
che nel merito il ricorso è manifestamente infondato, se non temerario, giacché il 23 ottobre 2014 la ricorrente ha ritirato la decisione con cui, il giorno prima, il presidente della Camera ha stralciato il reclamo da lei interposto contro la decisione di rigetto dell’opposizione, poiché la stessa non aveva dato seguito alle due richieste di anticipo delle spese fattele pervenire all’indirizzo menzionato sul reclamo (inc. 14.2014.172);
che la comminatoria di fallimento impugnata risulta così valida – per tacere del fatto che i reclami non hanno comunque effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC) – e il ricorso da respingere;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.