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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sui ricorsi 6 e 8 novembre 2016 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la notificazione 5 ottobre 2016 all’PI 4 del pignoramento della rendita d’invalidità LAINF dovuta alla ricorrente, rispettivamente contro il verbale 4 novembre 2016 del pignoramento eseguito a favore del gruppo di otto esecuzioni n. __________ (es. __________ ecc.) promosse nei confronti della ricorrente da
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Comune di __________, __________ (rappr. dall’Ufficio contribuzioni, __________) Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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ritenuto
in fatto: A. Il 14 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 otto verbali di pignoramento da valere come attestati di carenza di beni a favore del gruppo n. __________ formato delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse dal Comune di __________ (per le due prime), dallo Stato del Canton Ticino (per le quattro successive) e dalla Confederazione Svizzera (per le ultime due), per una somma complessiva di fr. 15'766.10.
B. Con ricorso del 27 giugno 2016 l’escussa ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento degli otto atti appena menzionati e la concessione di una sospensione “sino all’esito del TF delle esecuzioni attinenti le imposte sul capitale LPP” e per le altre esecuzioni l’assegnazione di un nuovo termine “per sdebitarsi”. Con sentenza del 28 luglio 2016 (inc. 15.2016.57), questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso nel senso che gli otto attestati di carenza di beni impugnati sono stati annullati e l’incarto è stato retrocesso all’UE perché procedesse a nuovamente eseguire il pignoramento previa citazione dell’escussa e riesame della questione della pignorabilità della rendita d’invalidità versatale dall’PI 4.
C. Il 5 ottobre 2016, l’UE ha notificato all’PI 4 il pignoramento da subito dell’importo della rendita d’invalidità LAINF dovuta alla ricorrente (di fr. 2'674.–) eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'712.25 mensili (ossia fr. 961.– arrotondati) e il 4 novembre 2016 ha emesso il nuovo verbale di pignoramento a favore del noto gruppo di esecuzioni.
D. Con ricorso del 6 novembre 2016 diretto contro la notificazione di pignoramento del 5 ottobre 2016, RI 1 chiede in via principale, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità della sentenza 28 luglio 2016 di questa Camera, "perché viola il divieto di reformatio in peius", e di conseguenza di ripristinare la precedente decisione dell’UE con cui ha emanato gli otto attestati di carenza di beni e di annullare l’ordine dell’UE all’PI 4 di decurtare la rendita d’invalidità. In via subordinata, in caso di conferma della validità della sentenza 28 luglio 2016, la ricorrente postula in ogni caso l’annullamento dell’ordine dell’UE all’PI 4, con rinvio all’UE perché proceda a nuovamente eseguire il pignoramento previa citazione dell’escussa e riesame della questione della pignorabilità della rendita d’invalidità versata dall’PI 4. La ricorrente domanda inoltre di potere pagare la somma, "nel denegato caso ve ne sia una", direttamente all’UE senza "illegali sequestri preventivi e pregiudiziali" eseguiti senza sentirla, e di vedersi concessa "la sospensione sino all’esito dei ricorsi avanti il TF delle esecuzioni attinenti le imposte sul capitale LPP, conto tenuto anche del fatto che il Comune di __________ [le] ha concesso la rateizzazione".
L’8 novembre, RI 1 ha inoltrato un altro ricorso contro il verbale di pignoramento del 4 novembre 2016, motivato allo stesso modo di quello del 6 novembre e corredato delle stesse conclusioni, cui ha solo aggiunto la richiesta di annullamento del verbale impugnato.
E. Con ordinanza del 16 novembre 2016, il presidente della Camera ha assegnato alla ricorrente un termine di dieci giorni per specificare le proprie spese ch’ella ritiene indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF e per produrre i relativi giustificativi, ritenuto che, sulla base del riscontro ricevuto dalla ricorrente, si sarebbe poi potuto statuire sulla domanda d’effetto sospensivo e, previa eventuale istruttoria complementare, sui ricorsi. Il 18 novembre 2016 la ricorrente ha prodotto alcuni giustificativi e la distinta delle spese da lei ritenute indispensabili, quantificate in fr. 4'027.– mensili oltre al minimo vitale di base di fr. 1'200.–.
F. Preso atto di tale risposta, con ulteriore ordinanza del 23 novembre 2016 il presidente della Camera ha concesso ai ricorsi effetto sospensivo fino al 12 dicembre 2016 e impartito alla ricorrente un termine di quindici giorni per produrre copia dell’ultima perizia assunta dall’assicurazione invalidità, un rapporto medico specialistico recente relativo alle sue difficoltà di deambulazione, copie del contratto leasing dell’automobile e del contratto di locazione e l’estratto dei mesi di ottobre e novembre 2016 di un conto menzionato sull’estratto del conto presso la PI 5 accluso allo scritto del 18 novembre.
G. Entro il termine prorogato con ordinanza del 12 dicembre 2016, la ricorrente ha esibito il 15 dicembre solo parte della documentazione richiesta. Di conseguenza il presidente della Camera ha assegnato il 6 febbraio 2017 un ultimo termine fino al 28 febbraio per produrre copia dell’ultima perizia assunta dall’AI, un rapporto medico specialistico recente relativo alle sue difficoltà di deambulazione, gli allegati al contratto di leasing dell’automobile (condizioni generali e calcolo della capacità creditizia) e gli estratti, dal 1° gennaio 2016, di tutti i suoi conti presso la Banca __________ di __________ (compreso il conto __________).
H. Con istanza – anticipata per fax – del 27 febbraio 2017 RI 1 ha chiesto nella causa in rassegna come pure in “tutti gli altri incarti che vedono il nome RI 1” la ricusa del presidente della Camera come pure l’accertamento della nullità del decreto del 6 febbraio 2017. Nella misura della sua ricevibilità, l’istanza di ricusa è stata respinta dalla Camera con decisione del 9 maggio 2017. Le domande di effetto sospensivo e di accertamento della nullità dell’ordinanza del 6 febbraio 2017 sono state ritenute senza oggetto (consid. 11). Il ricorso in materia civile interposto da RI 1 al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza dell’8 giugno 2017 (inc. 5A_407/2017).
I. Preso atto che la ricorrente non aveva dato seguito all’ordinanza del 6 febbraio 2017 e reso nota l’acquisizione d’ufficio dalla PI 5 di __________ degli estratti dei movimenti dei conti della ricorrente relativi al periodo dal 1° gennaio 2016 al 4 luglio 2017, con ordinanza del 7 luglio 2017 il presidente ha chiuso l’istruttoria. Il 27 luglio 2017, RI 1 ha postulato l’accertamento della nullità del decreto del 7 luglio 2017, previo accertamento della nullità assoluta del decreto del 6 febbraio 2017 e della decisione del 26 luglio 2016, la sospensione del procedimento e la ricusa del presidente della Camera. Un ricorso da lei interposto contro l’ordinanza di chiusura dell’istruttoria è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con decisione del 7 agosto 2017 (inc. 5A_564/2017).
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni rispettivamente dalla conoscenza (tramite l’PI 4) della notificazione del pignoramento e dalla notifica del verbale di pignoramento impugnato, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
2. La ricorrente chiede in via principale di accertare la nullità della sentenza 28 luglio 2016 di questa Camera (inc. 15.2016.57), "perché viola il divieto di reformatio in peius", e di conseguenza di ripristinare la precedente decisione dell’UE con cui aveva emanato otto attestati di carenza di beni.
2.1 Sennonché RI 1 non ha ricorso contro tale sentenza entro il termine di dieci giorni (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) menzionato in fondo alla stessa. Ormai passata in giudicato essa non può più essere modificata. Non potrebbe neppure essere considerata nulla poiché il divieto della reformatio in peius (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF e 22 LPR) non è prescritto nell’interesse pubblico o di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF) e ad ogni modo la Camera si è limitata ad accogliere la domanda di annullamento degli attestati di carenza di beni formulata nel ricorso e a ordinare all’UE di eseguire nuovamente il pignoramento previa audizione dell’escussa, come da lei richiesto, e dandole l’occasione di sdebitarsi come da lei medesima offerto in sede di ricorso.
2.2 Nel suo scritto del 27 luglio 2017, oltre all’accertamento della nullità della sentenza del 26 luglio 2016 la ricorrente postula anche l’accertamento della nullità assoluta delle ordinanze del 6 febbraio e del 7 luglio 2017. Si lamenta pure in questi casi di una violazione del divieto della reformatio in peius.
a) Per quanto riguarda la prima ordinanza, RI 1 rimprovera al giudice istruttore di averla emessa come “rappresaglia e ritorsione vendicativa” perché essa non aveva prodotto l’estratto del suo conto risparmio, a un momento in cui le decisioni fiscali erano ancora oggetto di un ricorso pendente al Tribunale federale, e di avere “allargato sproporzionalmente e a dismisura le sue richieste di nuovi documenti e prove cartacee, inasprendo di nuovo quella che era la [sua] situazione al momento del primo decreto”, in particolare estendendo il periodo temporale dell’estratto del conto risparmio richiesto con l’ordinanza del 23 novembre 2016 e contravvenendo al segreto bancario.
In realtà, l’ordinanza del 6 febbraio 2017 ripropone quelle stesse richieste dell’ordinanza del 23 novembre 2016, cui la ricorrente non aveva dato riscontro né fino ad allora contestato (copia dell’ultima perizia assunta dall’assicurazione invalidità; rapporto medico specialistico recente relativo alle difficoltà di deambulazione della ricorrente; allegati al contratto di leasing dell’automobile; estratti dettagliati relativi al periodo dal 1° gennaio 2016 a oggi di tutti i suoi conti presso la PI 5 di __________, compreso il conto risparmio). L’unica differenza consisteva nell’estensione temporale dei dati richiesti sui conti, passata dagli ultimi due mesi (ottobre e novembre 2016) all’intero anno 2016. E ciò semplicemente perché passando completamente sotto silenzio la prima richiesta, la ricorrente aveva dato l’impressione di volere nascondere informazioni, giustificando così una verifica più approfondita della questione. Tale estensione non viola d’altronde il divieto della reformatio in peius, che concerne solo le sentenze di merito (art. 22 LPR, inserito nel titolo “Sentenze”, art. 21 segg.) e non le ordinanze (art. 24a LPR).
Contrariamente a quanto poi obietta la ricorrente nello scritto del 27 luglio 2017, le richieste del 6 febbraio 2017 sono fondate su una base legale sufficiente, ricordato come giusta gli art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 e 2 LPR l’autorità di vigilanza accerta d’ufficio i fatti determinanti e può chiedere la collaborazione delle parti. In particolare essa può chiedere la produzione di documenti da parte di terzi (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art. 20 cpv. 2 LPR), i quali hanno peraltro lo stesso obbligo d’informazione del debitore (art. 91 cpv. 4 LEF), segnatamente sono tenuti a indicare tutti i suoi beni sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento (art. 91 cpv. n. 2 LEF) e non possono trincerarsi dietro al segreto bancario (art. 47 cpv. 5 LB; sentenza del Tribunale federale 7B.113/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 2.2). La richiesta d’informazione sui conti della debitrice era anche proporzionata allo scopo perseguito dalla Camera, ossia verificare se la ricorrente disponesse di risparmi (meno indispensabili delle sue rendite nel senso dell’art. 95 cpv. 1 LEF) sufficienti a tacitare i creditori, rendendo così senza oggetto il ricorso. Non avesse, del resto, interamente consumato i fr. 30'000.– girati dal suo conto corrente sul conto risparmio l’8 luglio 2016 (due giorni dopo aver effettuato un altro bonifico di fr. 32'000.– che non menziona il beneficiario), specie tramite un prelevamento di fr. 10'000.– a contanti il 15 dicembre 2016 (il giorno in cui ha spedito parte della documentazione richiesta con il decreto del 23 novembre 2016), la ricorrente avrebbe potuto pagare i crediti (di complessivi fr. 15'600.– circa) del gruppo a favore del quale è stato eseguito il pignoramento contestato.
Infine, la pendenza dei ricorsi al Tribunale federale circa alcuni dei debiti posti in esecuzione non impediva alla Camera d’istruire il ricorso in esame (v. sotto consid. 3.1) e il termine fissato nell’ordinanza del 6 febbraio 2017 per produrre la documentazione supplementare è stato sospeso con l’ordinanza del 16 marzo 2017 (dispositivo n. 3) solo “fino alla decisione sulla ricusa”, ovvero fino al 9 maggio 2017 (sopra ad H). Nulla ostava quindi, al 3 luglio 2017, all’assunzione d’ufficio degli estratti conto richiesti senza successo con le ordinanze 23 novembre 2016 e 6 febbraio 2017.
b) Quanto all’ordinanza di chiusura dell’istruttoria del 7 luglio 2017, RI 1 ne invoca la nullità quale conseguenza della nullità della sentenza del 26 luglio 2016 e dell’ordinanza del 6 febbraio 2017. Solo che respinte le censure rivolte a queste ultime due decisioni (sopra consid. 2.1 e 2.2/a), cade anche quella relativa all’ordinanza del 7 luglio 2017. Infondata è altresì l’allegazione secondo cui la Camera non avrebbe potuto chiudere un’istruttoria che non è mai stata aperta, poiché avrebbe negato alla ricorrente il diritto a un’equa e pubblica udienza con una procedura probatoria completa. Infatti, con l’ordinanza del 16 novembre 2016 è stata offerta alla ricorrente la possibilità di specificare le proprie spese e di produrre i relativi giustificativi, e in due ordinanze successive la Camera ha indicato le prove da essa ritenute necessarie per poter statuire sul ricorso. Accertato che la ricorrente non aveva dato seguito all’ultima, null’altro restava che chiudere l’istruttoria e informarne le parti onde permettere loro di eventualmente esprimersi sull’intera procedura, ciò che RI 1 non ha mancato di fare con un allegato di ben 16 pagine. Il suo diritto di essere sentita è quindi stato ampiamente garantito. Non ha d’altronde mai chiesto formalmente la tenuta di un’udienza pubblica, sicché si può considerare vi abbia rinunciato (DTF 134 I 333 consid. 2.3), giacché la legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento prescrive in linea di massima la forma scritta (art. 9 e 12 LPR). L’art. 6 n. 1 CEDU è del resto di dubbia applicabilità nella procedura in rassegna, ove non si tratta (più) di statuire – nel merito – sulla fondatezza delle pretese (già esaminate con decisioni di rigetto definitivo dell’opposizione) poste in esecuzione (v. DTF 141 I 100 consid. 5.1).
Censurando la pretesa carente motivazione dell’ordinanza in questione, la ricorrente misconosce che la chiusura dell’istruttoria è stata ordinata poiché essa “non ha dato seguito all’ordinanza del 6 febbraio 2017”. E quest’ultimo atto rinvia all’ordinanza del 23 novembre 2016, che è sommariamente motivata per quanto attiene alla documentazione relativa alle spese fatte valere dalla ricorrente in relazione al suo autoveicolo. A prescindere dal fatto che le ordinanze istruttorie non devono di principio essere motivate per scritto (v. per analogia: Messaggio del Consiglio federale relativo al CPC, FF 2006, 6750 ad art. 318 e 319; Leu in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a ed. 2016, vol. I, n. 73-174 ad art. 154 CPC con rinvii), specie quando, come nel caso concreto, non causano alle parti un pregiudizio irreparabile (nel senso dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF citato in tutte le ordinanze della Camera), la ragione per cui il giudice istruttore ha chiesto l’estratto del conto risparmio figura nella decisione 9 maggio 2017 sull’istanza di ricusa (consid. 9) e, comunque sia, RI 1 non ha impugnato alcuna delle tre ordinanze in questione. Non occorre quindi approfondire il tema.
3. In via subordinata la ricorrente chiede di vedersi concessa "la sospensione sino all’esito dei ricorsi avanti il TF delle esecuzioni attinenti le imposte sul capitale LPP, conto tenuto anche del fatto che il Comune di __________ [le] ha concesso la rateizzazione". Ribadisce la richiesta nel suo scritto del 27 luglio 2017, producendo un’istanza di revisione della tassazione degli anni dal 2008 al 2014 da lei inoltrata all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ il 31 maggio 2017, con cui chiede di correggere un errore riguardante la compilazione delle proprie dichiarazioni fiscali, che non le ha permesso di ottenere la deduzione del 60% previste dagli art. 21 cpv. 3 LT e 22 cpv. 3 LIFD per le rendite vitalizie percepite dall’PI 4, e di esentare una quota annua di fr. 6'000.– della sua rendita AVS. La questione va esaminata prima di quella attinente al calcolo del minimo esistenziale perché una sospensione della trattenuta renderebbe, almeno temporaneamente, superflua la sua esatta definizione.
3.1 A sostegno della sua prima domanda di sospensione, la ricorrente riproduce la fotocopia di un brano troncato di un commentario senza citarne la fonte. Fatta la necessaria ricerca, si avvera trattarsi del commento di Richard Calame all’art. 387 (n. 13) del Codice di procedura penale (CPP, RS 312.0) nel Commentaire romand (2011). Ora, l’art. 387 CPP stabilisce che il ricorso penale in linea di massima non ha effetto sospensivo. L’autore menzionato precisa unicamente l’esistenza di una specie di effetto sospensivo per legge attaccato al termine di ricorso, che quindi scade con lo stesso, mentre per l’art. 387 CPP il ricorso penale non ha effetto sospensivo automatico, sicché la decisione impugnata è esecutiva finché chi dirige la procedura di ricorso non ne abbia espressamente sospesa l’esecutività (Calame, op. cit., n. 1 e 13 ad art. 387).
La questione è del resto priva di rilevanza nella fattispecie, perché i crediti posti in esecuzione non hanno carattere penale, bensì fiscale o (per l’esecuzione n. __________) amministrativo (canoni radiotelevisivi). D’altronde solo tre delle otto esecuzioni (n. __________, __________ e __________) riguardano le imposte sul capitale LPP, in merito alle quali RI 1 ha interposto ricorso in materia costituzionale al Tribunale federale contro la decisione 7 settembre 2016 di questa Camera (inc. 14.2015.211-213), che ha confermato il rigetto definitivo delle opposizioni da lei interposte. E RI 1 non prova che il Tribunale federale abbia conferito effetto sospensivo ai suoi ricorsi, che non sono automaticamente sospensivi (art. 103 cpv. 1 e 117 LTF). Sia come sia, il Tribunale federale li ha ad ogni modo respinti con sentenze dell’8 dicembre 2016 (5D_70-72/2016). La domanda di sospensione non può così ch’essere respinta.
3.2 È anche irrilevante ai fini del giudizio odierno il fatto che il Comune di __________abbia concesso alla ricorrente una rateazione delle imposte comunali per gli anni dal 2012 al 2014. Quelle in esame in questa sede, infatti, si riferiscono all’imposta del 2008 sulla liquidazione della previdenza professionale (esecuzione n. __________) e all’imposta del 2011 (es. n. __________).
3.3 Per quanto attiene infine alla domanda di revisione, la ricorrente non dimostra – e invero neppure allega – di avere ottenuto la sospensione dell’esecutività delle decisioni fiscali di cui chiede la revisione, sospensione che non interviene d’ufficio per legge (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 LT e 149 cpv. 2, 165 cpv. 3 LIFD). D’altronde una sospensione fondata sull’art. 126 CPC non entra in considerazione, non solo perché il Codice di procedura civile non si applica alla procedura di ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 141 III 171 consid. 3), ma anche perché per la sua stessa natura esclusivamente procedurale la decisione odierna non può entrare in contraddizione con una decisione di merito (cfr. sentenza della CEF 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 8). Se in futuro le decisioni fiscali dovessero essere sospese o modificate, la ricorrente potrà chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF) o la restituzione degli importi pagati in troppo (non riguarda ad ogni modo le esecuzioni n. __________, relativa a una multa fiscale, e n. __________ attinente al canone radiotelevisivo dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015). In ogni caso, le rimane sempre la possibilità di pagare volontariamente gli importi posti in esecuzione, con conseguente estinzione delle relative esecuzioni (art. 12 cpv. 2 LEF). Con la decisione odierna, che respinge la richiesta di sospensione, diventa anche senza oggetto la censura di diniego di giustizia, formulata per la prima volta con lo scritto del 27 luglio 2017.
4. Sempre in via subordinata la ricorrente chiede che il pignoramento sia nuovamente eseguito previa sua citazione. In conformità dei principi di celerità e di economia di procedura il 16, il 23 novembre 2016 e il 6 febbraio 2017 il presidente della Camera ha offerto alla ricorrente la facoltà di specificare le proprie spese non computate dall’UE nel calcolo del suo minimo esistenziale ch’ella ritiene indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF e di produrre i relativi giustificativi, ciò che ha fatto con scritti del 16 novembre e del 15 dicembre 2016. Si è inoltre diffusa ampiamente sull’intera procedura con lo scritto 27 luglio 2017. La domanda è così diventata senza oggetto.
5. Sempre sul piano formale, con lo scritto 27 luglio 2017 RI 1 postula la ricusazione del presidente della Camera “per motivi nuovi e diversi da quelli censurati con l’istanza del 24 febbraio 2017”. Se non che nel punto specifico del suo allegato (pag. 16 in alto) essa si limita a rinviare a “tutti i motivi innanzi esporti in ordine alle nuove arbitrarie e pregiudizievole condotte del giudice Jaques”, senza specificare quali e senza spiegare quale rilevanza tali condotte rivestono dal profilo della ricusazione, ricordato che eventuali errori vanno censurati con i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento giuridico e soltanto sbagli particolarmente grossolani o ripetuti, tali da configurare violazioni gravi dei doveri di funzione, possono destare oggettivi sospetti di parzialità (decisione del 9 maggio 2017 sulla prima istanza di ricusa, consid. 8 con rinvii). Insufficientemente motivata, la nuova istanza di ricusazione è irricevibile.
6. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
6.1 Nella fattispecie il 5 ottobre 2016 l’UE di Lugano ha stabilito il minimo vitale dell’escussa in fr. 1'712.25 mensili (v. verbale di pignoramento pag. 3) sulla base del seguente computo:
Redditi
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PI 4 LAINF |
fr. |
2'674.00 |
Invalidità LAINF |
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Cassa cantonale di compensazione AVS |
fr. |
1'816.00 |
Pensionata AVS |
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Totale |
fr. |
4'490.00 |
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Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'200.00 |
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Affitto |
fr. |
1'883.00 |
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Assicurazione malattia |
fr. |
445.25 |
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Totale |
fr. |
3'528.25 |
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Riduzione minimo ./. d’esistenza |
fr. |
1'816.00 |
Motivazione: la rendita AVS è impignorabile a norma di legge |
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Minimo determinante* |
fr. |
1'712.75 |
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*L’indicazione “salario/reddito mensile pignorabile di fr. 2'777.75” è errata.
6.2 La ricorrente sostiene invece che il suo minimo vitale sia, oltre al minimo di base di fr. 1'200.–, di fr. 4'027.– sulla base del seguente computo:
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1-Affitto |
fr. |
1'800.00 |
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2-Cassa malattia |
fr. |
408.45 |
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3-Leasing auto |
fr. |
777.65 |
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4-Imposte Comune __________ |
fr. |
400.00 |
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5-Abbonamento via cavo |
fr. |
32.00 |
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6-Telefono mobile |
fr. |
95.00 |
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7-Telefono fisso internet |
fr. |
82.00 |
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8-AIL Fr. 194.–/trim. acconto circa |
fr. |
65.00 |
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9-__________ass. auto fr. 1'613.20/12 |
fr. |
135.00 |
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10-Partecip. spese malattia |
fr. |
75.00 |
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11-Associazione inquilini 85.–/12 12-Costi auto: TCS/assista + costi manutenzione 500/12 (13-gomme neve Fr.1300.–/12 14-Aiuto domestico (pagato in nero) |
fr. fr.
fr. fr. |
7.10 41.70
108.30) 200.00 |
Spesa ancora da fare
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Totale |
fr. |
4'027.00 |
[recte: 4'227.20] |
6.3 Secondo il punto I della Tabella nel minimo vitale di base, stabilito in fr. 1'200.– mensili per una persona sola, rientrano "le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc." Le spese d’elettricità della ricorrente (n. 8) sono quindi già comprese nel minimo di fr. 1'200.–. L’enumerazione non è d’altronde esaustiva. Nell’importo di base vanno anche incluse le spese di telecomunicazioni indispensabili non professionali (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2014.64 del 28 agosto 2014 consid. 5) come pure quelle riferite all’allacciamento televisivo via cavo (sentenza della CEF 15.2005.139 del 21 giugno 2006, consid. 3/c), quelle non indispensabili non dovendosi comunque considerare dal profilo dell’art. 93 LEF. Le poste n. 5-7 fatte valere dalla ricorrente non possono quindi essere computate e ciò vale anche per le imposte (n. 4) in virtù della giurisprudenza federale (DTF 140 III 339 consid. 4.3 con rinvii; cifra III della Tabella).
Non sono poi esistenziali né l’adesione all’associazione inquilini (n. 11) né l’aiuto domestico (n. 14), il cui costo, in quanto pagato "in nero", non può comunque essere comprovato dalla ricorrente, la quale del resto pare averlo scartato dal totale rivendicato.
6.4 Secondo il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3; Ochsner, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 144 ad art. 93 LEF). Anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della CEF, 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93). Possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a).
Nel caso specifico, la ricorrente paga attualmente un premio mensile per la cassa malattia obbligatoria di fr. 386.50 (doc. 1 ad 2) – che da gennaio 2017 è aumentato a fr. 408.45 (doc. 2) – e risulta pagare partecipazioni per circa fr. 75.– mensili in media (doc. 2.2-2.7). Vanno quindi computati nel suo minimo esistenziale fr. 483.45 per i costi della salute anziché i fr. 445.25 computati dall’UE.
6.5 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (v. DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Anche l’automobile di un invalido può costituire un bene impignorabile quando egli non può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più economico e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre persone. Se l’automobile è un bene impignorabile, anche le spese cagionate da tale veicolo devono essere incluse nel suo minimo di esistenza (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5). Non è il caso se l’escusso abita a 5 minuti dal centro città e non prova di aver bisogno dell’automobile per motivi medici (sentenza della CEF 15.2011.49 del 23 maggio 2011, RtiD 2012 I 898 n. 58c [massima]).
a) Nel caso in esame la ricorrente postula l’inclusione nel proprio minimo esistenziale delle spese connesse all’uso del suo veicolo per complessivi fr. 1'062.65 (3-leasing fr. 777.65, 9-assicurazione fr. 135.–, 12-TCS + manutenzione fr. 41.70, 13-gomme neve fr. 108.30).
b) Ora, RI 1 non ha dimostrato di essere afflitta da difficoltà di deambulazione tali da impedirle l’uso dei trasporti pubblici per fare la spesa o recarsi dal medico o dal fisioterapista. Non ha infatti prodotto né l’ultima perizia dell’assicurazione invalidità (che la decisione di rendita da lei trasmessa non può supplire siccome non contiene alcuna descrizione della sua invalidità), né soprattutto il rapporto medico specialistico richiesto, al quale non può assurgere il semplice “certificato medico per il rilascio del contrassegno di parcheggio per persone disabili” rilasciato il 16 dicembre 2016 dal direttore sanitario della Croce Verde di __________, dott. med. __________ (accluso allo scritto 15 dicembre 2016 della ricorrente, act. VI). Dallo stesso di evince invero che la capacità deambulatoria dell’escussa senza mezzi ausiliari (in concreto senza bastone) è stata solo “stimata” (in 50 metri) e che l’interessata non è stata sottoposta a visita specialistica e a controllo tecnico. Come già rilevato nell’ordinanza del 6 febbraio 2017, sono pure prive di sufficiente rilievo ai fini del giudizio odierno sia la decisione di rendita AI del 14 novembre 2007, la quale non contiene alcuna indicazione sul tipo d’invalidità riconosciuta, sia la sentenza 31 luglio 2008 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, la quale, anzi, ipotizzava un miglioramento sensibile delle sue condizioni di salute con il provvedimento terapeutico proposta allora dagli specialisti (pag. 10). Non può infine tenersi conto della perizia del medico dell’PI 4, che la ricorrente afferma di avere ricevuto il 23 marzo 2017 (scritto del 27 luglio 2017 a pag. 7), poiché non l’ha prodotta.
c) Orbene, le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1). Nel caso concreto, avendo la ricorrente, senza motivo oggettivo, rifiutato di produrre un rapporto medico specialistico recente relativo alle sue difficoltà di deambulazione o una perizia equivalente, non possono essere inserite nel suo minimo esistenziale le spese connesse alla sua macchina, ma tenuto conto della sua età (è nata nel 1943) e del suo domicilio (__________, in via __________, a 350 metri dalla fermata del bus “__________”), discosto dal centro città, occorre aggiungervi il costo mensile di un abbonamento “Arcobaleno” ai Trasporti Pubblici Luganesi (zona 10), ossia fr. 35.25 (fr. 423.– diviso 12, www.arcobaleno.ch/content/2-chi-siamo/it_interno_2017.pdf).
d) Può così essere lasciata aperta la questione di sapere se la rata mensile di leasing di fr. 1'062.65 pagata dalla ricorrente, relativa a un’Audi Q3 __________ di un valore di 53'100.–, non sia eccessiva in rapporto alla sua situazione finanziaria e se sia ipotizzabile una sua sostituzione con un veicolo meno caro nel senso dell’art. 92 cpv. 3 LEF prima della fine del contratto stabilita per il 29 marzo 2019, ciò che la copia incompleta del contratto di leasing da lei prodotta comunque non consente di verificare.
6.6 Riassumendo, i ricorsi vanno parzialmente accolti nel senso che il minimo vitale della ricorrente, fissato dall’UE in fr. 1'712.25 mensili, va aumentato a fr. 1'785.70 sulla base del seguente computo:
Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'200.00 |
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Affitto |
fr. |
1'883.00 |
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Assicurazione malattia Abbonamento Arcobaleno |
fr. fr. |
483.45 35.25 |
v. sopra consid. 6.4 v. sopra consid. 6.5/c |
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Totale |
fr. |
3'601.70 |
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Riduzione minimo ./. d’esistenza |
fr. |
1'816.00 |
Motivazione: la rendita AVS è impignorabile a norma di legge |
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Minimo vitale determinante |
fr. |
1'785.70 |
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7. Stante il divieto della reformatio in peius, non spetta a questa Camera bensì all’UE di Lugano determinarsi sulla pignorabilità della rendita mensile di fr. 2'131.– percepita dalla PI 6 (v. estratto del conto privato PI 5). Incomberà invece all’autorità penale, cui la Camera rivolgerà una denuncia, stabilire se i prelievi dal conto risparmio effettuati da RI 1 durante la procedura di ricorso, specie quello del 15 dicembre 2016 di fr. 10'000.–, tacendo di percepire una rendita di fr. 2'131.– non computata dall’UE, costituisca reato di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori giusta l’art. 164 cpv. 1 CP, o perlomeno che il suo comportamento configuri reato di frode nel pignoramento giusta l’art. 163 cpv. 1 CP (occultamento di attivi). Valuterà anche se l’allegato aiuto domestico “pagato in nero” (sopra consid. 6.2) non sia punibile in virtù dell’art. 87 LAVS.
8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono parzialmente accolti nel senso che il minimo esistenziale di RI 1, dedotta la rendita AVS di fr. 1'816.–, è stabilito in fr. 1'785.70.
2. Le domande di sospensione delle esecuzioni e della procedura di ricorso sono respinte.
3. L’istanza di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.
4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Notificazione a:
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– ; – ; – .
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.