|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 novembre 2016 di
|
|
RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
|
|
|
contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 25 ottobre 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
|
|
PI 1, __________ (rappresentata dall’RA 1, __________)
|
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 3'011.40 oltre agli interessi del 5% dal 7 maggio 2016, di fr. 473.–, di fr. 326.–, di fr. 98.– e di fr. 10.–. Al precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione.
B. Il 20 giugno 2016 PI 1 ha presentato al Giudice di pace del circolo di Lugano Est un’istanza di conciliazione intesa a ottenere da RI 1 il pagamento del suo credito e il rigetto dell’opposizione. Il 18 agosto 2016 il Giudice di pace si è avvalso della facoltà concessagli dall’art. 210 CPC per proporre alle parti la seguente proposta di giudizio:
1. L’istanza è accolta.
La parte convenuta RI 1 è condannata a pagare all’istante, PI 1, l’importo di fr. 2'104.40 più interessi, accessori e spese.
Conseguentemente l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio di esecuzione di Lugano è respinta in via definitiva per di fr. 2'104.40 più interessi, accessori e spese.
C. Sulla scorta di tale proposta di giudizio, cui la convenuta non si è opposta, e della relativa attestazione di passaggio in giudicato, il 12 ottobre 2016 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione per fr. 2'104.40, oltre a fr. 473.60 per interessi fino al 6 maggio 2016, a fr. 326.– per spese di mora, a fr. 98.– per spese esecutive precedenti, a fr. 73.30 per spese del precetto esecutivo, a fr. 150.– per spese processuali precedenti, a fr. 50.– per spese delle parti, indennità ripetibili ed esborsi precedenti e a fr. 10.– per verifica della solvibilità. Il 25 ottobre 2016 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento per fr. 3'383.10, spese e interessi compresi.
D. Con ricorso del 7 novembre 2016, RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di pignoramento. Con decreto dell’11 novembre 2016 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo al massimo fino al 15 dicembre 2016, poi prorogato il 7 dicembre fino al termine dell’istruttoria.
E. La PI 1 non ha presentato osservazioni, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera con osservazione del 9 dicembre 2016, cui è seguita il 15 dicembre 2016 una replica spontanea di RI 1.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 25 ottobre 2016 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente si duole di non aver ricevuto la notifica dell’istanza di conciliazione, la citazione all’udienza di conciliazione prevista per il 13 luglio 2016 né la proposta di giudizio formulata dal Giudice di pace. Essa precisa che, dopo aver ricevuto l’avviso di pignoramento, ha contattato l’UE tramite il proprio patrocinatore per avere informazioni in merito all’atto, il quale ufficio, il 2 novembre 2016, le ha trasmesso a mezzo posta elettronica la proposta di giudizio del 18 agosto 2016. La ricorrente fa inoltre valere che il credito posto in esecuzione, al cui pagamento la proposta di giudizio la condanna, ammonta solo a fr. 2'104.40 e non a fr. 3'012.– come invece indicato nel conteggio inviatole unitamente all’avviso di pignoramento.
3. Prima che si dia seguito a una domanda di proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF), l’ufficio d’esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 3, 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 2 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal Tribunale federale il 14 marzo 2002 nella decisione 7B.29/2002, consid. 2/c). Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio, respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione allorquando constatano l’esistenza di un grave vizio della procedura di rigetto – come l’assenza di un dispositivo chiaro o un’insufficiente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid. 2.2) – tale da determinare la nullità della decisione di rigetto. In particolare, esse devono considerare inopponibile all’escusso la decisione che non gli fosse stata notificata (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 3, 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 2, 15.2004.5 del 29 marzo 2004 consid. 1.1 e 15.2007.11 del 16 aprile 2007 consid. 2).
4. La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Dandosi un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi che la parte sia già a conoscenza dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenze della CEF 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 4, 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015 consid. 4).
4.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’escusso che ha interposto opposizione al precetto esecutivo non deve aspettarsi necessariamente la notifica di un’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenze della CEF 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 4, 14.2013.74 del 31 maggio 2013, 14.2012.122 dell’11 settembre 2012 e 14.2012.121 del 7 agosto 2012).
4.2 Nel caso concreto, come emerge dalla proposta giudizio del 18 agosto 2016, la reclamante non ha ritirato la citazione per l’udienza di conciliazione prevista per il 13 luglio 2016 intimatale tramite raccomandata. Medesimo destino è toccato alla successiva proposta di giudizio (v. tracciamento dell’invio postale riferito alla raccomandata n. __________ del 18 agosto 2016). E, come visto, dal semplice fatto che l’escussa ha ricevuto il precetto esecutivo non si può ancora presumere ch’essa dovesse aspettarsi la notifica dell’istanza di conciliazione né, pertanto, di una decisione di rigetto o una proposta di giudizio. Le notifiche in questione vanno quindi considerate non avvenute. Ne discende l’inopponibilità della decisione del Giudice di pace e la conseguente nullità dell’avviso di pignoramento. Su questo punto il ricorso si rivela fondato e da accogliere.
5. La ricorrente non può invece essere seguita laddove postula l’assegnazione in questa sede di un’indennità a suo favore. Per legge infatti nell’ambito della procura di ricorso all’autorità di vigilanza cantonale non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è annullato l’avviso di pignoramento emesso il 25 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
|
|
–; –.
|
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.