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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2016 di
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RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio nelle esecuzioni n. (600)__________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da
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PI 1, __________
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ritenuto
in fatto: A. Su domande di esecuzione presentate da PI 1, tra il 2009 e il 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha emesso nei confronti della RI 1 dieci precetti esecutivi, il cui contenuto viene riassunto per comodità nella seguente tabella:
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N. esecuzione |
Data emissione |
Importo in fr. |
Causa/titolo del credito |
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1 |
__________ |
14.07.2009 |
13'959.– più accessori |
10% indennità di malattia 01.12.2006- 31.12.2007 |
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2 |
__________ |
14.07.2009 |
102'973.60 più accessori |
Stipendio dal 21.04.2008 al 31.03.2009 |
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3 |
__________ |
14.07.2009 |
32'712.15 più accessori |
Indennità di malattia 01.01.2008-20.04.2008, gg. 110 |
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N. esecuzione |
Data emissione |
Importo in fr. |
Causa/titolo del credito |
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4 |
__________ |
03.08.2009 |
53'300.– più accessori |
Bonus 8% su utili 2002-03-04-05 |
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5 |
__________ |
10.09.2009 |
150'000.– più accessori |
Commissioni 2001-2002-2003-2004- 2005-2006. Secondo accordo scritto del 20.12.2004 – distinta stipendi annui per 2005 approvati dal CdA |
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6 |
__________ |
28.06.2010 |
1) 14'473.65 2) 9'918.– 3) 500.– più accessori |
1-2)Liquidazione parziale delle sequele contrattuali secondo conteggio del 01.06.2010. 3) Spese PE. |
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7 |
__________ |
20.02.2015 |
37'817.75 più accessori |
Bonus parziale 8% su utili (PE __________ del 05.08.2009) |
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8 |
__________ |
24.02.2015 |
53'311.05 più accessori |
Bonus arretrati 8% (rif. PE __________ e __________) – Lettera del 26.01.2015 a avv. __________ |
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9 |
__________ |
01.07.2015 |
448'740.– più accessori |
Differenza stipendi contratto firmato in novembre 2005 e conteggio definitivo del 23 marzo 2015 per allestimento Due Diligence 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 per __________ + avv. __________. Richiamo precedenti precetti di esecuzione ora raggruppati |
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10 |
__________ |
06.09.2016 |
327'686.– più accessori |
Differenza stipendio + differenza indennità di malattia, secondo conteggio dettagliato già trasmesso alla RI 1 |
B. A tutti e dieci i precetti esecutivi (PE) la RI 1 ha interposto opposizione. PI 1 non ne ha mai chiesto formalmente il rigetto salvo nella nona esecuzione (n. 2042124), ma la sua istanza è stata respinta con decisione 9 ottobre 2015 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Egli ha però promosso due azioni di merito contro la RI 1 che vertevano almeno in parte sulle pretese dedotte nelle altre nove esecuzioni, entrambe respinte dal medesimo Pretore con sentenze del 15 marzo 2011 e del 14 settembre 2012. Ora, soltanto le quattro esecuzioni più recenti (n. __________, __________, __________ e __________) figurano ancora nel registro delle esecuzioni consultabile da terzi.
C. Con ricorso del 18 ottobre 2016, la RI 1 chiede di ordinare all’UE di Mendrisio di annotare nel suo registro la nullità di quelle ultime quattro esecuzioni e di procedere alla loro cancellazione, e d’impartire all’escusso un termine di 10 giorni per consegnare all’Ufficio gli esemplari originali per il creditore dei PE affinché vengano distrutti.
D. Con osservazioni 31 ottobre 2016 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
E. Con memoriale del 5 dicembre 2016 la RI 1 ha ribadito le proprie richieste, mentre PI 1 nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2016 vi si è nuovamente opposto.
Considerato
in diritto: 1. I quattro PE impugnati sono stati notificati alla ricorrente il 25 febbraio 2015 (i due primi), il 6 luglio 2015 e il 7 settembre 2016. Il ricorso al vaglio si rivela quindi evidentemente intempestivo (art. 17 cpv. 2 LEF). L’autorità di vigilanza – nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – deve nondimeno accertare d’ufficio l’eventuale nullità dei provvedimenti esecutivi portati a sua conoscenza (art. 22 cpv. 1 LEF), segnatamente quando sono manifestamente abusivi (sentenze del Tribunale federale 5A_533/2016 del 7 settembre 2016 consid. 6.2 e della CEF 15.2015.2 del 24 giugno 2016 consid. 6.1), come preteso dalla ricorrente nella fattispecie, e ciò pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza CEF 15.2014.103/124 del 12 febbraio 2015, consid. 6.1). Per la stessa ragione devono essere assunti agli atti anche il memoriale del 5 dicembre 2016 della RI 1 e le relative osservazioni del 21 dicembre 2016 di PI 1, così come i documenti allegati (v. Thomas Engler, Die nichtige Betreibung, ZZZ 2016, pag. 46 ad III).
2. La ricorrente si duole che PI 1 abbia leso la sua immagine avviando sistematicamente contro di lei diverse procedure esecutive e danneggiando gravemente la sua credibilità economica a fronte degli elevati importi posti in esecuzione. A mente della ricorrente l’alto numero delle esecuzioni promosse da PI 1, 10 in soli 7 anni, è già un chiaro indizio dell’abusività delle procedure inoltrate con il solo scopo di danneggiarla. Gli importi sproporzionati delle varie procedure, assommanti a complessivi fr. 867'554.80, rappresentano a suo dire un ulteriore segno di abuso. Anche il carattere confuso e totalmente privo di fondamento dei titoli di credito indicati nei precetti comprovano secondo la ricorrente il carattere manifestamente abusivo degli stessi. Ne darebbe prova il contenuto polemico e vessatorio degli atti di causa, dal quale traspare tutto il risentimento e la voglia di rivalsa di PI 1 nei confronti della sua ex datrice di lavoro, che lo spingono ad avviare continue procedure esecutive nei suoi confronti per prestazioni che peraltro risultano oramai prescritte, siccome il rapporto di lavoro tra le parti è cessato nel 2006 (art. 128 cifra 3 CO) e l’invio di precetti esecutivi privi di fondamento non può interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Per quanto riguarda più specificamente le quattro esecuzioni contestate tutt’ora pendenti, essa rileva che costituiscono un non meglio comprensibile richiamo e raggruppamento dei PE emessi in precedenza e riguardano pertanto pretese su cui è già stato parzialmente deciso nelle procedure avviate nel corso degli anni da PI 1. Sono inoltre a suo giudizio chiaramente mosse da un desiderio di vendetta, vista la relazione temporale con le esecuzioni legittime avviate da parte sua dalla stessa ricorrente: mentre il 12 gennaio 2015 la RI 1 ha fatto spiccare il PE n. __________ nei confronti di PI 1, soltanto un mese, rispettivamente cinque mesi dopo, egli ha promosso le esecuzioni n. (600)__________, (600) __________ e __________; d’altronde il PE n. __________ è poi stato emesso contro la ricorrente solo 20 giorni dopo la notifica ad PI 1 del pignoramento provvisorio del 20 luglio 2016.
Nel complemento di ricorso del 5 dicembre 2016, la RI 1 espone nuovi elementi che a suo dire attestano chiaramente il carattere abusivo delle procedure esecutive avviate da PI 1: il fatto ch’egli abbia promosso nei suoi confronti due istanze di fallimento, di cui una è già stata respinta a causa della mancata presentazione di una comminatoria di fallimento, il carattere “confuso e incomprensibile” dei crediti da lui vantati in tale contesto, il tentativo di riproporre pretese già respinte nel merito e il carattere gravemente offensivo delle sue istanze, in cui egli l’accusa di truffa e di appropriazione indebita d’indennità malattia.
3. Da parte sua PI 1 ribadisce di avere diritto a ricevere dalla ricorrente la parte delle indennità perdita di guadagno percepite dalla CSS Assicurazione indebitamente trattenuta dall’ex datrice di lavoro, pari a fr. 327'686.–, e si oppone alla cancellazione delle ultime quattro esecuzioni, a suo parere “sempre attuali”, siccome le opposizioni interposte dalla ricorrente non sarebbero valide, sicché “dovranno avere il loro corso davanti all’Autorità Giudiziaria adita”. Nel suo scritto del 21 dicembre 2016, PI 1 contesta poi gli argomenti esposti dalla RI 1 nel complemento di ricorso dettagliando la propria pretesa.
4. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).
Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.68/69 del 19 settembre 2016, consid. 4).
5. Nel caso in rassegna, tutte e dieci le esecuzioni promosse da PI 1 nei confronti dell’ex datrice di lavoro RI 1 tra il 2009 e il 2016 si fondano in un modo o nell’altro sul contratto di lavoro che legava le parti (v. sopra ad A). Egli non ha mai chiesto il rigetto di nessuna delle dieci opposizioni interposte dalla società, tranne di quella interposta alla nona esecuzione, per di più senza successo (v. sentenza 9 ottobre 2015 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, doc. V accluso al ricorso).
5.1 Certo, PI 1 ha promosso due azioni creditorie nel 2009 e nel 2011 per ottenere il pagamento di una piccola parte delle sue pretese, senza peraltro chiedere il rigetto delle opposizioni interposte nelle esecuzioni da lui avviate in precedenza. Nella prima causa egli postulava il versamento di fr. 51'586.80 a titolo di salario per il periodo dal 9 aprile 2008 al 31 marzo 2009 (doc. E consid. 4), ciò che corrisponde pressappoco alla causale del secondo PE (“Stipendio dal 21.04.2008 al 31.03.2009”), emesso il 14 luglio 2009 per fr. 102'973.60 (doc. F). Nella seconda causa, avviata il 4 luglio 2011, egli chiedeva fr. 38'518.35 a titolo di bonus e commissione per il 2004 (doc. I consid. 2, 7 e 8), ciò che corrisponde in minima parte al credito di fr. 53'300.– dedotto nella quarta esecuzione avviata il 3 agosto 2009 per l’incasso dei bonus degli anni dal 2002 al 2005, e alla pretesa di fr. 150'000.– fatta valere il 10 settembre 2009 con la quinta esecuzione per l’incasso delle commissioni relative agli anni dal 2001 al 2006. Il problema è che entrambe le petizioni sono state respinte dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenze del 15 marzo 2011 (inc. OA.2009.113, doc. E) e del 14 settembre 2012 (inc. OR.2011.9, doc. I), ormai passate in giudicato, siccome l’appello da lui inoltrato contro la seconda decisione è stato respinto (doc. L) e il suo ricorso al Tribunale federale dichiarato inammissibile (doc. M). E ciò nonostante, egli ha successivamente promosso le quattro nuove esecuzioni di cui la ricorrente chiede la cancellazione, volte sì all’incasso anche di altre pretese di quelle già respinte, ma sempre senz’alcuna verifica giudiziaria.
5.2 In effetti, la settima esecuzione è la replica della quarta esecuzione e l’ottava la ripetizione della quinta, giacché le causali indicate sul settimo e sull’ottavo PE si riferiscono esplicitamente, il settimo al numero della quarta esecuzione (doc. S) e l’ottavo al numero della quinta (doc. T). Vero è che secondo la giurisprudenza l’avvio di una seconda esecuzione per lo stesso credito non basta in sé a prospettare un atto illecito (DTF 115 III 23 consid. 3/d; 26 I 516). Sennonché nel caso specifico l’escutente, dopo essersi visto respingere nel merito la sua domanda volta al pagamento di un bonus e di una commissione per il 2004, ha nondimeno promosso due nuove esecuzioni – appunto la settima e l’ottava – per le stesse pretese (oltre ai bonus e alle commissioni di altri anni) e ne ha poi lasciato nuovamente scadere il termine di perenzione (art. 88 cpv. 2 LEF) senza chiedere il rigetto dell’opposizione. Manifestamente abusivo, tale comportamento non merita protezione (art. 2 cpv. 2 CC), siccome in realtà PI 1 così non cerca tanto di ottenere lealmente dalla ricorrente il pagamento dei crediti che pretende di avere nei suoi confronti, quanto piuttosto di speculare su un suo scoramento o su una sua disattenzione per riuscire a incassare qualcosa senza avere fatto accertare giudizialmente i pretesi propri diritti quand’anche siano sempre stati contestati dalla RI 1.
5.3 Anche la nona esecuzione pare la ripetizione di precedenti esecuzioni, poiché nella causale del PE PI 1 ha indicato trattarsi di “richiamo precedenti precetti di esecuzione ora raggruppati” (doc. U). Egli ha sì, in questo unico caso, tentato di far rigettare l’opposizione interposta dalla ricorrente, ma senza successo (v. sentenza 9 ottobre 2015 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, doc. V). Il 15 settembre 2016 egli ha poi promosso abusivamente una prima istanza di fallimento fondandosi sul medesimo credito (doc. 4 accluso alle osservazioni 31 ottobre 2016, prodotto dalla ricorrente quale doc. EE con la replica 5 dicembre 2016), che il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto con sentenza del 25 novembre 2016 (inc. OA.2016.570, doc. FF). Che fosse un’iniziativa temeraria risulta già dal fatto che al momento del suo avvio la nona esecuzione era ancora sospesa da opposizione (art. 78 cpv. 1 LEF) e poco dopo (nell’ottobre del 2016) si è estinta per perenzione, sicché PI 1 non è stato ovviamente in grado di produrre alcuna comminatoria di fallimento. Senza neppure aspettare la decisione sulla sua prima istanza, egli ne ha poco dopo, il 15 novembre 2016, presentato una seconda intesa a ottenere il fallimento della RI 1 senza preventiva esecuzione (doc. GG). Poiché nessuno dei presupposti dell’art. 190 LEF era adempiuto, il Pretore l’ha respinta con sentenza del 24 gennaio 2017 (inc. SO.2016.761), poi confermata da questa Camera (sentenza 14.2017.17 del 13 marzo 2017). Tale ingiustificato e vano accanimento costituisce un palese abuso degli strumenti giuridici messi a disposizione dal diritto esecutivo.
5.4 Non pago di tutto ciò, il 16 settembre 2016 PI 1 aveva inoltrato la decima esecuzione, che secondo le sue stesse allegazioni verte su una parte delle pretese fatte valere con la nona esecuzione (cfr. osservazioni 31 ottobre 2016 al ricorso, ad 6, e duplica del 21 dicembre 2016, pagg. 1-2), e pertanto anche su crediti già dedotti in esecuzioni precedenti (v. sopra consid. 7). Ora, né nelle sue osservazioni del 31 ottobre né in quelle del 21 dicembre 2016 egli spiega perché ha promosso così tante esecuzioni e perché non ha ancora inoltrato un’azione creditoria per l’insieme delle pretese da lui fondate sul contratto di lavoro che lo legava alla controparte. In siffatte circostanze, pare ovvio che il vero scopo di PI 1 non sia (più) tanto quello di far valere legittimi diritti quanto quello di angariare deliberatamente l’ex datrice di lavoro.
5.5 In sintesi, PI 1 ha promosso tra il 2015 e il 2016 quattro esecuzioni per pretese in parte già respinte nel merito e in parte già dedotte in sei precedenti esecuzioni, e di quelle quattro esecuzioni ne ha lasciato (finora) estinguersi tre per perenzione senza nulla tentare per proseguirle, se non presentare in modo alquanto temerario un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione e due istanze di fallimento destinate d’acchito all’insuccesso. Tutto ciò dimostra all’evidenza un esercizio ricorrentemente abusivo dell’istituto dell’esecuzione, che non merita protezione (art. 2 cpv. 2 CC). Le quattro ultime esecuzioni vanno pertanto dichiarate nulle e la loro nullità menzionata nel registro delle esecuzioni in modo da evitare che continuino a essere comunicate a terzi (art. 8a cpv. 3 n. 1 LEF). Ciò non impedisce ad PI 1 di promuovere una nuova esecuzione per crediti fondati sul contratto di lavoro, ma essa potrà essere considerata non abusiva solo se al momento del suo inoltro il credito sarà accertato in una sentenza definitiva o in una transazione giudiziale o stragiudiziale.
6. Risulta invece irricevibile la domanda della ricorrente volta a obbligare PI 1 a consegnare gli originali dei precetti esecutivi dichiarati nulli in vista della loro distruzione, poiché non è motivata e non è comunque dato di capire quale sia l’interesse concreto di una simile misura.
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza sono dichiarate nulle le esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio e la loro nullità è menzionata nel registro delle esecuzioni.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.