Incarto n.
15.2016.108

Lugano

10 maggio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 3 ottobre 2016 di

 

 

  RI 1 

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

 

 

PI 1,

(rappresentata dall’amministratrice unica PI 2,)

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Così come richiesto dall’PI 1, il 30 maggio 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti dell’avv. RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di fr. 10'000'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2012, menzionando quale titolo del credito: Danni reputazionali, d’imma­­gine, morali e materiali per i calunniosi procedimenti penali + fattura per costi.

 

                                  B.   Il precetto esecutivo è stato notificato il 1° giugno 2016 all’avv. RI 1, il quale ha interposto opposizione il 3 giugno successivo. Lo stesso giorno l’escusso ha chiesto all’Ufficio d’invitare la procedente, in virtù dell’art. 73 cpv. 1 LEF, a produrre i mezzi di prova concernenti la pretesa entro il termine di opposizione, invito cui però l’PI 1 non ha dato seguito.

 

                                  C.   Con scritto del 17 agosto 2016 l’escusso ha chiesto all’UE di annullare il precetto in questione, sostenendo che è manifestamente abusivo.

 

                                  D.   Il 24 settembre 2016 l’Ufficio ha respinto la richiesta appena menzionata, ritenendo che non vi fossero indizi concreti per considerare l’esecuzione manifestamente abusiva.

 

                                  E.   Con ricorso del 3 ottobre 2016 l’avv. RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo a questa Camera di ordinare all’UE di annullare il noto precetto esecutivo.

 

                                  F.   Con osservazioni del 14 novembre 2016 l’Ufficio conferma le pro­prie motivazioni, rimettendosi comunque al giudizio della Camera. Stante l’esito del giudizio odierno, si rivela inutile statuire sulla richiesta 24 ottobre 2016 con cui l’amministratrice unica dell’PI 1, per motivi di salute, ha postulato una proroga del termine per presentare osservazioni al ricorso.

 

                                  G.   Con ordinanza del 6 aprile 2017, all’PI 1 è stato assegnato un termine di dieci giorni per specificare a quali procedimenti penali e a quale fattura si riferisse la causale del noto precetto esecutivo e per produrre i documenti in suo possesso relativi a quei procedimenti e a quella fattura. Essa è stata resa attenta che sarebbe stato tenuto conto del suo comportamento processuale, in particolare di un suo eventuale rifiuto di dare seguito alle domande poste. L’PI 1 è rimasta silente.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 24 settembre 2016 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Il ricorrente sostiene che PI 2, amministratrice unica della PI 1, ha promosso l’esecuzione in questione con l’unico scopo di cagionargli un danno. Spiega al riguardo che PI 2 non è nuova a questo genere d’iniziative nei suoi confronti, avendo in passato già fatto spiccare tre precetti esecutivi contro di lui per un importo complessivo di fr. 693'000.–, esecuzioni che il Pretore di Lugano ha poi annullato nell’ambito di una causa di accertamento negativo. Nonostante l’PI 1 sia un soggetto giuridico diverso da PI 2, egli rileva, i fatti dimostrano la perfetta sovrapponibilità tra la prima e la seconda, ritenuto che l’PI 1 ha la propria sede presso lo studio legale dell’avv. PI 2, la quale ne è amministratrice unica e ha allestito la domanda di esecuzione. Il ricorrente è quindi del parere che le azioni dell’PI 1 sono il risultato di decisioni assunte esclusivamente dall’avv. PI 2 e che la nota esecuzione, il cui avvio è successivo di qualche settimana al rifiuto del ricorrente di ritirare una querela penale sporta nei confronti di PI 2 personalmente, è così manifestamente abusiva e da annullare.

 

                                   3.   La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecu­­zione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escus­­so o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

 

                                         Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fon­date sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del cre­dito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta pro­cedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire con­tra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.68/69 del 19 settembre 2016, consid. 4).

 

                                   4.   Nel caso in rassegna l’insorgente fa notare che la causale del credito posto in esecuzione nei suoi riguardi è totalmente stravagante, soprattutto se si considera l’importo di fr. 10'000'000.– per il quale è stato fatto spiccare il precetto. Osserva in proposito di non aver mai sporto alcuna denuncia penale contro l’PI 1 e di non aver mai ricevuto alcuna fattura o richiesta di risarcimento da tale società, con la quale egli spiega di non aver peraltro mai avuto nulla a che fare, né di averla mai sentita nominare prima di ricevere il precetto esecutivo in questione. A ulteriore comprova dell’assoluta abusività dell’esecuzione, osserva l’avv. RI 1, l’escutente non ha prodotto alcun mezzo di prova concernente la pretesa, nonostante la sua richiesta in tal senso, giusta l’art. 73 cpv. 1 LEF.

 

                                4.1   Ora, oltre all’ammontare considerevole per una pretesa del genere di quella dedotta in esecuzione, anche la causale indicata dalla società escussa appare effettivamente alquanto insolita, per non dire fantasiosa, vista la rarità dei procedimenti penali avviati contro persone giuridiche (159 nel 2016, www.bfs.admin.ch/bfs/ fr/home/statistiques/criminalite-droit-penal.assetdetail.2260436.html) e il tipo di danni (reputazionali, d’immagine, morali e materiali) lamentati dalla procedente, ricollegabili solitamente a persone fisiche. Motivo per cui la Camera ha chiesto all’PI 1 di specificare i procedimenti penali e la fattura cui si riferisce nel noto precetto esecutivo (sopra ad G), di cui il ricorrente nega l’esistenza senza poterlo dimostrare trattandosi di fatti negativi. Dal silenzio della società si può dedurre, in virtù dell’art. 19 cpv. 4 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), che i procedimenti penali accennati nel precetto esecutivo in realtà non esistono. Difettando ogni relazione giuridica tra la società escutente e l’escusso ed essendo il credito posto in esecuzione sprovvisto di ogni plausibilità, risulta manifesto che l’esecuzione in esame non persegue l’incasso di un credito (all’evidenza inesistente) bensì altri fini estranei al­l’esecuzione per debiti disciplinata dalla LEF. Onde la sua nullità (in tal senso: Thomas Engler, Die nichtige Betreibung, ZZZ 2016 pagg. 43 seg., e i rinvii alla giurisprudenza dell’Obergericht zurighese).

 

                                4.2   Tale conclusione è rafforzata dal fatto che la società ha promosso l’esecuzione poco dopo che la sua amministratrice unica, PI 2, aveva chiesto senza successo all’avv. RI 1 di ritirare una querela penale sporta contro di lei (v. doc. 2 accluso al ricorso), ciò che lascia pensare a una ripicca. Del resto la causale menzionata sul precetto esecutivo è già stata usata dall’avv. PI 2 in modo analogo in precedenti esecuzioni poi dichiarate abusive da questa Camera (mediante sentenze 15.2014.98/109 e 15.2014.103/124 entrambe del 12 febbraio 2015), e altre esecuzioni promosse da lei contro colleghi avvocati sono state annullate per lo stesso motivo (sentenze 15.2015.2, 15.2015.4 e 15.2015.42/49 tutte del 24 giugno 2016). Pure tre procedimenti esecutivi inoltrati in precedenza dall’avv. PI 2 contro lo stesso avv. RI 1 (n. __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano) sono stati annullati il 30 dicembre 2014 nell’ambito di una causa di accertamento negativo. Nelle predette circostanze, l’esecuzione di cui è chiesto l’annullamento non può avere altra spiegazione se non un tentativo di PI 2 di fare abusivamente capo alla sua posizione di amministratrice unica dell’PI 1, nascondendosi dietro la società, per angariare nuovamente l’avv. RI 1, limitando il rischio di vedere l’esecuzione dichiarata abusiva per il suo carattere recidivo e di essere coinvolta personalmente nella vertenza, segnatamente con una (ulteriore) segnalazione alla commissione disciplinare degli avvocati. Manifestamente abusiva l’esecuzione n. __________ va di conseguenza dichiarata nulla.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza l’esecuzione n. __________ del­l’Ufficio di esecuzione di Lugano è dichiarata nulla ed è fatto ordine all’Ufficio di registrarne la nullità nel suo registro.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   c/o __________, __________;

– 

.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.