Incarto n.
15.2016.10

Lugano

7 aprile 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo sul ricorso 11 febbraio 2016 di

 

 RI 1 

(patrocinato dall’avv.  PA 1 )

 

 

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale comunicato il 4 febbraio 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 PI 1  

(patrocinato dall’avv.  PA 2 )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, notificato all’escusso RI 1 il 23 aprile 2015, PI 1 procede per l’incasso di fr. 251'446.65 oltre agli accessori. L’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo è stata rigettata con pronunciato 12 agosto 2015 del Pretore del Distretto di Lugano.

 

                                  B.   Il 28 dicembre 2015 l’UE ha proceduto al pignoramento del reddito di RI 1, non conteggiando nel suo minimo vitale alcun importo per le spese afferenti alla locazione.

                                  C.   Con ricorso dell’11 febbraio 2016, RI 1 ha chiesto di annullare il verbale di pignoramento e di ritornare l’incarto al­l’ufficio affinché esso abbia a ricalcolare il suo minimo esistenziale includendo i costi della locazione. Il 16 febbraio 2016 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale nel senso che la distribuzione delle quote di salario pignorate è stata sospesa.

 

                                  D.   Con osservazioni rispettivamente del 2 e del 16 marzo 2016 sia PI 1 che l’UE si sono opposti al ricorso.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, inviato il 4 febbraio 2016 dall’UE di Lugano, e quindi ricevuto dal ricorrente al più presto il giorno successivo, il ricorso, inoltrato l’11 febbraio, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Il ricorrente si duole che l’ufficio non abbia tenuto conto nella determinazione del minimo vitale dell’onere locativo del debitore, risultante dal contratto di locazione stipulato con i locatori __________, che stabilisce un canone di locazione mensile di fr. 3'200.– riferito all’abitazione in cui il debitore alloggia con la sua famiglia. RI 1 evidenzia che il contratto di locazione, pur indicando quale locataria la società A__________ SA di __________, contempla quali beneficiari e garanti i coniugi RI 1 ed __________ e prevede che l’ente locato è adibito ad abitazione famigliare.

 

                                   3.   L’ufficio osserva di non aver tenuto conto del costo della locazione in quanto la locataria è una società e non l’escusso. Inoltre quest’ultimo non ha dimostrato di pagare personalmente il canone di locazione. Il procedente ritiene che l’A__________ SA, la cui sede era all’origine presso l’abitazione dell’escusso, sia riconducibile a lui o alla moglie.

 

                                   4.   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1a).

                                4.1   Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo esistenziale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 22 consid. 3a; 120 III 17 consid. 2c; 112 III 23 consid. 4;). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenze CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid. 3.2, 15.2014.5 del 25 febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per le spese di locazione (v. punto II/1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]).

 

                                4.2   Nel caso in rassegna, l’escusso si limita ad affermare che l’ufficio non ha tenuto conto nella determinazione del minimo vitale dell’onere locativo riferito all’abitazione in cui egli alloggia con la sua famiglia. RI 1 non afferma però esplicitamente di provvedere personalmente al pagamento del canone di locazione di fr. 3'200.– mensili e soprattutto non ha prodotto né al­l’UE né all’autorità di vigilanza i giustificativi che ne comprovino l’effettivo pagamento, malgrado le reiterate richieste rivoltegli dal­l’organo esecutivo (v. scritto del 3 novembre 2015 e email del 4 dicembre 2015). Stando così le cose, a fronte anche dell’unica ricevuta di pagamento dell’affitto agli atti (del 3 novembre 2015), dalla quale emerge che il versamento è stato effettuato dalla conduttrice e datrice di lavoro del ricorrente, l’A__________ SA (ora __________ AG, con sede a __________, di cui l’escusso è amministratore unico), non può ch’essere confermata la decisione dell’organo esecutivo di non tenere conto di tali spese nel minimo vitale, ferma restando la facoltà di RI 1 di chiedere, pro futuro, un riesame del calcolo, qualora dovesse poi dimostrare che le spese in questione sono e saranno da lui pagate regolarmente (v. sentenze CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid. 3.3, 15.2009.115 del 19 gennaio 2010 consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n. 62c). Sotto questo profilo, il ricorso si rivela dunque infondato.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  avv.    ;

–  avv.    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.