Incarto n.
15.2016.112

Lugano

12 gennaio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 novembre 2016 di

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di riconsiderazione del 31 ottobre 2016 con cui è stato annullato l’avviso di pignoramento emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, __________

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 dicembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 10'805.60 oltre ad accessori per titolo di salari arretrati da febbraio a luglio 2015.

 

                                  B.   Dopo che la notifica in via postale e due ulteriori tentativi di notificazione tramite la cancelleria comunale e la convocazione del­l’escusso presso l’ufficio non erano andati a buon fine, l’UE ha pubblicato il precetto esecutivo sul Foglio ufficiale cantonale il 15 marzo 2016.

 

                                  C.   Avendo RI 1 presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione, il 21 luglio 2016 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 31 agosto.

 

                                  D.   Il 7 settembre 2016 PI 1 ha chiesto a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità della notifica del precetto esecutivo e di ammettere la sua opposizione all’esecuzione, facendo valere di essere stato spesso assente dal proprio domicilio per motivi di cure, anche in Italia, e di avere dovuto lasciare la sua abitazione a fine del 2015 dopo la scadenza del suo diritto di compera, ragione per cui ha sostenuto di non avere avuto modo d’interporre opposizione al precetto esecutivo. Il 26 settembre il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

 

                                  E.   Con decisione di riconsiderazione del 31 ottobre 2016 l’UE ha annullato l’avviso di pignoramento, dopo aver accertato che la notificazione del precetto esecutivo in via edittale non era avvenuta correttamente.

 

                                  F.   Con sentenza del 22 novembre 2016 la Camera ha dichiarato il ricorso di PI 1 senza oggetto e stralciato la causa dal ruolo.

 

                                  G.   Con il ricorso in esame, inoltrato il 25 novembre 2016, RI 1 si oppone all’annullamento dell’avviso di pignoramento, facendo valere un errore d’apprezzamento dell’UE, nella misura in cui non ha considerato che le visite e le cure mediche allegate da PI 1 non sono, a parere della ricorrente, “incompatibili con la conoscenza delle notifiche”, di cui egli “si è colpevolmente disinteressato”.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). Nella fattispecie, la decisione di riconsiderazione del 31 agosto 2016 oggetto del ricorso è stata consegnata a RI 1 il 18 novembre 2016 al suo domicilio di __________ in Italia (avviso di ricevimento __________). Da quel luogo la procedente ha inviato il ricorso il 25 novembre 2016, ma esso è pervenuto alla posta svizzera solo il 30 novembre (tracciamento dell’invio __________). Orbene, gli atti scritti delle parti devono essere consegnati al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 143 cpv. 1 CPC, cui rinvia l’art. 31 LEF). E nel caso specifico il termine di ricorso era già scaduto – il 28 novembre 2016 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) – quando il ricorso è giunto in Svizzera. V’è però da chiedersi se, come deciso dal Tribunale federale delle assicurazioni sulla base dell’art. 21 PA (DTF 125 V 67 consid. 4), l’atto depositato tempestivamente presso un ufficio postale estero ma pervenuto tardivamente in Svizzera può essere dichiarato irricevibile solo se l’attenzione del destinatario all’estero della decisione impugnata è stata attirata su questo punto. Stante la diversità del quadro normativo è invero dubbio che tale giurisprudenza possa essere trasposta in campo civile ed esecutivo (così: Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 143 CPC). La questione, lasciata aperta dal Tribunale federale (sentenza 2C_986/2015 del 2 marzo 2016 consid. 2.5), può ad ogni modo rimanere irrisolta nel caso specifico, poiché il ricorso è infondato nel merito, come risulta dalle considerazioni che seguono.

 

                                   2.   I precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani del destinatario (art. 72 cpv. 2 LEF). La notificazione edittale è la soluzione estrema (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4; sentenza della CEF 15.2015.6 del 13 aprile 2015, consid. 2.1). È in particolare possibile procedervi quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Ciò presuppone non solo ripetuti tentativi infruttuosi di consegnare l’atto al debitore o a una persona autorizzata, ma pure indizi che il debitore si è sottratto intenzionalmente alla notifica. L’ufficio deve quindi assicurarsi che i tentativi infruttuosi non siano dovuti semplicemente a caso fortuito o a negligenza (sentenza del Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 5.1.2 e riferimenti citati; sentenza della CEF 15.2016.9 del 26 aprile 2016, consid. 2.1) bensì a un atteggiamento consapevole e ostruzionistico dell’escusso (sentenze della CEF 15.2012.74 del 10 agosto 2012 e 15.2016.48 del 31 ottobre 2016 consid. 2.1; cfr. anche Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 64 ad art. 66 LEF).

 

                                2.1   Nel caso in rassegna non si evince dagli atti che l’escusso si è sottratto alla notificazione del precetto esecutivo, siccome né l’Ufficio né la procedente sono in grado di dimostrare che i tentativi di notifica hanno raggiunto l’escusso: anzi entrambi ammettono ch’egli si sia assentato dal proprio domicilio per motivi di cure e risulta anche avere cambiato domicilio, trasferendosi da __________ al suo indirizzo attuale di __________ (in via __________). Ora, spetta all’autorità esecutiva di comprovare che i presupposti per la notificazione in via edittale sono riuniti, ovvero nel caso di specie che l’escusso abbia persistito a sottrarsi alla notificazione, ciò che nella fattispecie non è però stato dimostrato. Va altresì rilevato che, come emerge dall’art. 72 cpv. 2 LEF, neppure si può applicare alla notifica del precetto esecutivo la finzione della notificazione allo scadere del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, evenienza che, in ogni caso, presuppone che “il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”. Ora, in linea di massima ciò non può verificarsi con l’atto introduttivo di causa, in particolare con il precetto esecutivo, che costituisce il primo atto della procedura esecutiva (sentenza della CEF 15.2012.74 del 10 agosto 2012 e riferimenti citati). Che poi PI 1 “si [sia] colpevolmente disinteressato” delle notifiche è una semplice allegazione della ricorrente che non trova riscontri oggettivi nell’incarto. In tali condizioni, non si può considerare che l’escusso si sia sottratto volontariamente alla notificazione del precetto esecutivo, motivo per cui la sua pubblicazione sul foglio ufficiale risulta irregolare.

 

                                2.2   Non è neppure possibile stabilire con certezza quando PI 1 ha ricevuto l’avviso di pignoramento, dal momento che tale atto non gli è stato intimato per raccomandata. In tali circostanze, l’opposizione all’esecuzione da lui formulata con il suo ricorso del 7 settembre 2016 è da ritenere tempestiva, l’organo esecutivo non essendo in grado di dimostrare che PI 1 ha avuto conoscenza degli elementi essenziali del precetto esecutivo più di dieci giorni prima del ricorso. La decisione di riconsiderazione impugnata, con cui l’UE ha annullato l’avviso di pignoramento e registrato l’opposizione, si avvera così fondata e il ricorso da respingere. Contrariamente a quanto RI 1 afferma, ciò non comporta un grave pregiudizio alle sue ragioni creditorie, ma la obbliga solo a procedere giudizialmente contro PI 1 per far rigettare la sua opposizione. Ed egli deve ora, in buona fede, aspettarsi la notifica di atti giudiziari o esecutivi e sopportarne le conseguenze se non li ritira.

 

                                   3.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.