Incarto n.
15.2016.117

Lugano

22 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 novembre 2016 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento di una rendita LPP eseguito il 22 settembre 2016 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1, __________ (es. n. 2193061)

(rappr. dalla RA 1, __________)

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (es. n. 2167953)

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Kanton Basel-Stadt, Basilea (es. n. 2217595 e 2217599)

(rappr. dalla Steuerverwaltung Basel-Stadt, Basel)

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che nelle esecuzioni appena citate l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato la rendita d’invalidità LPP di fr. 1'863.– mensili versata dall’__________ a RI 1 a concorrenza dell’importo eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'686.– (dedotta la rendita AI di fr. 863.–), secondo il seguente computo:

                                         Redditi

Axa Winterthur Inkasso

fr.

    1'863.00

 

Cassa Cantonale

di compensazione AVS

 

fr.

 

       863.00

 

Totale

fr.

    2'726.00

 

                                         Minimo d’esistenza

Base mensile

fr.

    1'200.00

 

Affitto

fr.

       930.00

 

Affidamento dei minori

fr.

       300.00

  Diritto visita figli a Basilea

Spese mediche e dentali

fr.

        50.00

 

Altri

fr.

        69.00

  Costi di trasferta abb. arcobaleno

Totale

fr.

    2'549.00

 

                                         che con ricorso dell’8 dicembre 2016, RI 1 si duole che il pignoramento è stato eseguito senza il suo consenso, chie­dendo di tenere conto della decurtazione di fr. 80.– della sua rendita AI e di annullare “il pignoramento del salario pari a CHF 170.–”;

                                         che gli escutenti non si sono espressi sul ricorso mentre l’UE ne ha postulato la reiezione nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2016;

                                         che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – solo l’8 novembre 2016 il ricorso appare tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF), siccome RI 1 afferma di avere ricevuto la decisione impugnata già il 26 ottobre, ovvero 11 giorni prima d’inoltrare il ricorso;

                                         che la questione può ad ogni modo essere lasciata aperta, poiché il ricorso è chiaramente infondato;

                                         che, infatti, la validità del pignoramento non dipende dall’accordo dell’escusso né dalla firma da parte sua del verbale di pignoramento – trattandosi per l’appunto di una misura di esecuzione forzata – bensì solo dalla comunicazione del provvedimento al debitore, il quale nella fattispecie ammette di averne avuto conoscenza;

                                         che la trattenuta mensile prospettata dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nello scritto 28 ottobre 2016 (doc. C accluso al ricorso) non era ancora effettiva al momento dell’inoltro del ricorso, anche perché lo stesso ricorrente ha chiesto alla Cassa di aspettare a incassare i contributi personali da lui dovuti affinché egli potesse “risolvere un po’ la [sua] situazione finanziaria” (scritto 7 novembre 2016, doc. D);

                                         che ove la Cassa dovesse concretamente compensare gli arretrati di contributi con la rendita a concorrenza di fr. 80.– mensili, l’UE procederà a una revisione del calcolo del suo minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF) con effetto da quel momento;

                                         che pure la questione dell’aumento delle spese di locazione, a contare dal marzo del 2017, in seguito al trasloco dell’escusso in un appartamento più caro non può essere presa in considerazione nel quadro del ricorso in esame, poiché si tratta di un fatto nuovo, che anch’esso dovrà essere esaminato dall’UE come istanza di revisione, verificando se la nuova pigione, di fr. 1'350.– con le spese accessorie sia conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41);

                                         che alla luce di quanto precede il ricorso va respinto;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–;

   ;

–.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.