Incarto n.
15.2016.120

Lugano

21 marzo 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo sul ricorso 25 novembre 2016 di

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento eseguito il 15 settembre 2016 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1, __________

PI 2, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

PI 3, __________

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi appena citati emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1, la PI 2, e l’PI 3 procedono contro RI 1 per l’incasso dei propri crediti.

 

                                  B.   Il 15 settembre 2016 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

 

                                         Redditi (del debitore)

PI 4

fr.

    1'926.30

 

Cassa cantonale di

compensazione AVS

fr.

 

    2'350.00

 

 

Totale

fr.

    4'276.30

 

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'200.00

La moglie Grosso Pia residente in

Italia a Porlezza

Affitto

fr.

       675.00

Viene considerato ½

Abita con la figlia PI 7

Assicurazione malattia

fr.

       352.50

Il premio LCA di fr. 141.00 non vie-

ne considerato

Spese mediche e dentali

fr.

       217.45

Fr. 1'739.60 partecipazione ai costi

2016 (calcolato su 8 mesi)

Abbonamento arcobaleno

fr.

        69.00

Abbonamento 2 zone

Franchigia cassa malati

fr.

       208.35

Fr. 2'500.– annui

Conguaglio riscaldamento

fr.

        50.00

Conguaglio riscaldamento

½ a carico della figlia PI 7)

Totale

fr.

    2'772.30

 

 

 

                                         Dall’importo totale del minimo di esistenza di fr. 2'772.30, l’ufficio ha dedotto l’ammontare della rendita AVS di fr. 2'350.–, pignorando la rendita presso la PI 4 per la somma eccedente fr. 422.30.

                                  C.   Con ricorso del 25 novembre 2016, RI 1 postula di riconoscere nella determinazione del proprio minimo vitale tutte le spese mensili da lui sostenute, di sbloccare la rendita percepita dalla PI 4 e di ordinare all’Ufficio di trasmettergli i documenti da lui richiesti con raccomandate del 10 settembre e del 29 luglio 2016.

                                  D.   Il 19 dicembre 2016 RI 1 ha trasmesso all’UE l’estrat­­to per la dichiarazione d’imposta 2016 rilasciato dall’PI 5.

                                  E.   Con osservazioni rispettivamente del 5 e del 21 dicembre 2016, la PI 2 e l’UE di Lugano si sono opposti al ricorso.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Tuttavia, in virtù dell’art. 22 LEF, l’escusso può in ogni tempo contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). In concreto, a prescindere dalla sua dubbia tempestività in considerazione del fatto che l’atto impugnato è stato inviato alle parti già il 17 ottobre 2016 e l’inoltro del ricorso risale solo al 25 novembre 2016, il gravame può nondimeno essere esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

                                   3.   Il ricorrente si duole innanzitutto che metà della rendita erogata dalla S__________ è di pertinenza della moglie che vive in Italia. Inoltre poiché entrambe le rendite che egli percepisce provengono da pregressa invalidità risalente al 2007/2008, esse risultano impignorabili. In merito alla determinazione del minimo vitale egli pretende che vengano considerate le seguenti spese:

 

Affitto mensile fr. 1'350.–

./.partecipazione fr. 400.– figlia PI 7

fr.

       950.00

 

 

Conguaglio spese accessorie

fr.

       100.00

 

Cassa malati

fr.

       493.00

 

Franchigia cassa malati

fr.

       208.35

 

Partecipazione ai costi del 10%

fr.

       708.35

 

Luce e acque

fr.

        70.00

 

Debito PI 9 fr. 3'000.00 all’anno­

 

           

 

Debito __________ card fr. 3'500.00 all’anno­

 

           

 

PI 6

fr.

       100.00

 

Quota sindacale

fr.

        22.00

 

Protezione giuridica __________

fr.

       100.00

 

Quota leasing

fr.

       420.00

 

 

                                         Il 19 dicembre 2016 RI 1 ha trasmesso all’UE l’estrat­­to per la dichiarazione d’imposta 2016 rilasciato dall’PI 5, dal quale emerge che nel 2016 egli ha pagato fr. 4'230.– per il premio dell’assicurazione di base, fr. 1'692.– per il premio dell’assicurazione integrativa e fr. 3'333.10 per costi di malattia e infortunio.

                                   4.   Come risulta dall’ordine di pagamento del 23 ottobre 2014 della PI 4 (doc. D), persona assicurata e beneficiario delle prestazioni di vecchiaia è esclusivamente RI 1, sul cui conto presso PI 9 esse sono versate, e non anche la di lui moglie PI 8. Come (oggi) le prestazioni dell’AVS quelle della previdenza professionale sono infatti individuali. Certo, il giudice del divorzio può ordinare la divisione delle prestazioni di uscita (art. 122 CC), ma non pare il caso nella fattispecie, i coniugi non risultando divorziati seppure la moglie viva in Italia in un’economia domestica separata. Ad ogni modo RI 1 non dimostra che la metà della rendita sia versata alla moglie. Per questo motivo è corretto l’operato dell’Ufficio laddove ha computato l’intera rendita della cassa pensione nel reddito mensile conseguito dal debitore.

                                   5.   Nel caso di specie la rendita che RI 1 percepisce ora dalla PI 4 è una rendita di vecchiaia e non d’invalidità. In ogni caso, anche se si trattasse di una rendita d’invalidità, va ricordato al ricorrente che per l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF solo la rendita d’invalidità erogata giusta l’art. 50 della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI, RS 831.20) è impignorabile. Infatti le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili – come nel caso di specie –, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, invalidità, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile nei limiti stabiliti dall’art. 93 LEF, come il salario che sostituisce (sentenze della CEF 15.2007.67/68 del 19 novembre 2007 consid. 6.2, 15.2006.108 del 25 ottobre 2006 consid. 3.7; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 47 ad § 23).

                                   6.   È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). RI 1 è al beneficio di una rendita di vecchiaia (dal 1° marzo 2015, doc. B) e, perlomeno da quanto emerge dagli atti di causa, non esercita alcuna attività lucrativa. Per questo motivo non gli può essere riconosciuta alcuna deduzione a titolo di spese connesse all’uso di un’autovettura, quale in particolare il canone leasing.

                                   7.   Per quanto riguarda il prospettato computo nella determinazione del minimo vitale di fr. 3'000.– annui per il rimborso di un debito presso la PI 9, di fr. 3'500.– annui per il rimborso di un debito presso la c__________ e di fr. 100.– mensili per il pagamento della protezione giuridica, va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espres­­sa norma di legge in tale senso.

 

                                7.1   La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’at­­tività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18). Tale indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare al­l’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

 

                                7.2   È di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il rimborso di debiti bancari e per il pagamento dell’assicura­­zione di protezione giuridica, importi che l’escusso neppure pretende essere dovuti a creditori privilegiati, non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso agli istituti bancari e all’assicura­­zione. Per abbondanza si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui il ricorrente chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

 

                                   8.   In merito alla pretesa deduzione di fr. 22.– mensili per la quota di adesione al sindacato va evidenziato che, avendo RI 1 raggiunto l’età del pensionamento e non esercitando più alcuna attività lavorativa, l’affiliazione non è obbligatoria, sicché una tale deduzione non può essere inserita nel suo minimo di esistenza.

                                   9.   Il ricorrente pretende che nel calcolo del suo minimo di esistenza vengano considerati fr. 70.– per le spese dell’elettricità e dell’ac­­qua potabile. Sennonché l’importo base mensile di fr. 1'200.– previsto dalla Tabella rappresenta un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso. Esso è pertanto comprensivo delle spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare, telefono (Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93) come pure delle spese riferite all’allacciamento televisivo via cavo, che per questo motivo non possono essere ulteriormente aggiunte al minimo vitale dell’escusso.

                                10.   RI 1 chiede il riconoscimento di fr. 493.– per i premi della cassa malati, di fr. 208.35 per la franchigia della cassa malati, di fr. 708.35 per la partecipazione ai costi di malattia e di fr. 100.– a favore dell’PI 6.

 

                              10.1   Secondo la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 325 consid. 3; Tabella ad II/3). In base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244 seg.; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 144 e 145 ad art. 93 LEF).

 

                              10.2   Nel caso in rassegna, si evince dagli atti che il premio dell’assi­­curazione malattie obbligatoria a carico dell’escusso corrisponde a fr. 352.50, come correttamente determinato dall’UE (v. estratto per la dichiarazione d’imposta 2016 emesso dall’PI 5). A questa somma non può essere aggiunto, come erroneamente crede il ricorrente, anche l’importo di fr. 141.– ch’egli paga per l’assicurazione malattie complementare perché, come visto, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale e neppure quello di fr. 100.–, ch’egli pretende ma non documenta corrispondere all’PI 6, in quanto nella copertura assicurativa di base presso l’PI 5 è anche compresa l’assicurazione infortuni (v. estratto per la dichiarazione d’imposta 2016 emesso dall’PI 5).

                              10.3   Dall’estratto per la dichiarazione d’imposta 2016 rilasciato dall’PI 5 emerge che per il 2016 RI 1 ha partecipato ai costi di malattia e d’infortunio nella misura di fr. 3'333.10, ossia di fr. 278.– mensili. Questo importo è comprensivo della franchigia della cassa malattia, delle spese non coperte dalla stessa e della partecipazione dell’escusso alle spese assicurate. Conteggiando nel minimo vitale dell’escusso l’im­­porto complessivo di fr. 425.80 per spese mediche e dentali e per la franchigia della cassa malati, l’Ufficio ha pertanto già riconosciuto ad RI 1 più di quanto egli avrebbe avuto diritto. E la distinta dei medicamenti ch’egli indica di assumere e le attestazioni mediche prodotte con il ricorso (doc. M) non dimostrano l’esistenza di spese mediche supplementari rispetto a quelle risultanti dall’attestazione della cassa malati. Anche su questo punto il ricorso si rivela così infondato.

                                11.   Secondo il punto 5.2 della Tabella dev’essere considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione a carico dei figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono di un proprio reddito (sentenza del Tribunale federale 7B.225/2003 del 23 ottobre 2003, consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2009.49 del 12 giugno 2009 consid. 2; Ochsner, op. cit., n. 119 e 174 ad art. 93; vonder Mühll, op. cit., n. 35 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, pag. 71 n. 229-230).

 

                              11.1   Nel caso concreto, l’Ufficio ha tenuto conto di una partecipazione della figlia maggiorenne PI 7 alle spese di alloggio e di conguaglio riscaldamento nella misura del 50%, che il ricorrente chiede di limitare a fr. 400.– mensili. Ora, il Tribunale federale ha stabilito che nel minimo di esistenza va computato la metà del canone di locazione, qualora l’escusso e il terzo, che non formano una comunione domestica duratura (la fattispecie si riferiva alla convivenza tra una madre e una figlia maggiorenne che esercitava un’attività lucrativa), utilizzino l’alloggio nella stessa misura (DTF 132 III 486 consid. 5). Il figlio maggiorenne deve però essere in grado di pagare effettivamente la metà della pigione, altrimenti si può tenere conto solo di quanto si può concretamente esigere da lui, fermo restando che nel minimo esistenziale del genitore potrà essere computato al massimo un canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si può pretendere ch’egli si accontenti nelle circostanze concrete del caso in esame (sentenza della CEF 15.2009.49 del 12 giugno 2009 consid. 2.3-2.4; pure: vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad 93).

 

                              11.2   Nel caso di specie, risulta dai pignoramenti eseguiti contro la figlia PI 7 (cui accenna l’UE nelle sue osservazioni) che la stessa percepisce un salario di fr. 2'283.– mensili (secondo l’ultimo verbale del 3 marzo 2017) e che nel suo minimo esistenziale sono stati computati fr. 400.– quale partecipazione alle spese dell’appartamento condiviso con il padre (e in passato con la sorella PI 10). Orbene, tenuto conto del suo minimo di base (fr. 1'200.–), del premio di assicurazione malattia (fr. 224.70), del costo dei pasti fuori domicilio (fr. 211.–) e delle spese di trasferta fino al luogo di lavoro (fr. 372.–), non si può esigere da lei che contribuisca al pagamento della pigione per più di fr. 400.– mensili, spese accessorie comprese. Come preteso dal ricorrente, la sua quota va così portata a fr. 950.– oltre all’intero conguaglio per le spese accessorie pari a fr. 100.–, gli importi in questione non eccedendo quanto si dovrebbe riconoscergli se vivesse da solo. Di conseguenza il suo minimo esistenziale totale aumenta a fr. 3'097.30. La decisione impugnata va così riformata nel senso che il pignoramento della rendita presso la PI 4 è limitato alla somma eccedente fr. 747.30 (anziché 422.30).

 

                              11.3   Quanto al fatto che l’altra figlia, PI 10, viva e lavori ora a Parigi, RI 1 non spiega quale impatto ciò abbia sul proprio minimo esistenziale. Non motivata, la censura è irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2)].

                                12.   Il ricorrente si lamenta infine che l’Ufficio non gli avrebbe trasmesso i documenti agli atti da lui richiesti, postulando di far ordine allo stesso di procedere in tal senso.

 

                              12.1   Per l’art. 8a cpv. 1 LEF chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici di esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti. Le parti della procedura esecutiva hanno sempre un interesse degno di protezione (Peter in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 8a LEF).

 

                              12.2   Nel caso in esame RI 1 con scritto del 29 luglio 2016 ha chiesto all’Ufficio la trasmissione di varia documentazione. L’11 agosto 2016 egli ha comunicato all’Ufficio che sarebbe passato personalmente a ritirare i documenti. Non è dato di sapere se lo abbia poi fatto. Fatto sta che il 10 settembre 2016 egli ha nuovamente richiesto, in riferimento all’esecuzione n. __________, la trasmissione della domanda di proseguimento dell’esecuzio­ne, del suo certificato personale di rendita e dell’estratto B__________ del 3 novembre 2014. Non risulta dagli atti o dalle osservazioni dell’UE che sia stato dato seguito a quest’ultima richiesta. Non potendosi negare al ricorrente un interesse giuridico proprio a entrare in possesso di tali documenti, seppure se li potesse procurare in altro modo, va ordinato all’Ufficio di metterglieli a disposizione, fermo restando che per tale prestazione potrà essere prelevata una tassa in virtù dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35), segnatamente degli art. 9 cpv. 3 e 12, e se del caso chiesto un congruo anticipo (art. 68 LEF).

                                13.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza:

 

                                         1.1  Il minimo esistenziale mensile di RI 1 è aumentato a fr. 3'097.30, compresi fr. 950.– quale supplemento per l’affitto e fr. 100.– per le spese accessorie. Il pignoramento della sua rendita presso la PI 4 è quindi limitato alla somma eccedente fr. 747.30.

 

                                         1.2  È fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di determinarsi come al considerando 12.2 di questa sentenza.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  ;

–  ;

–      .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.