Incarto n.
15.2016.121

Lugano

24 marzo 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 novembre 2016 di

 

 RI 1 

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i pignoramenti eseguiti il 12 maggio 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________ e il 25 ottobre 2016 nell’ese­­cuzione n. __________ promosse da

 

 

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________)

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

__________, __________ (es. n. __________)

(rappresentato dall’__________, __________)

 

nei confronti di

 

PI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 4 dicembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera procedono contro PI 1 per l’incasso di fr. 8'683.20 oltre agli accessori, rispettivamente di fr. 5'888.60 oltre agli accessori. Non avendo l’escusso interposto opposizione, il 12 maggio 2016 l’Uf­­ficio ha pignorato la quota di comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ di sua spettanza. L’UE ha comunicato l’avvenuto pignoramento alla moglie dell’escusso, nella sua qualità di comproprietaria della particella gravata dalla quota pignorata con scritto erroneamente datato 12 gennaio 2016.

 

                                  B.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 mag­gio 2016 dall’UE di Lugano, il __________ procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 4'046.35 oltre agli accessori. Non avendo l’escusso interposto opposizione neppure in questo caso, il 25 ottobre 2016 l’Ufficio ha nuovamente pignorato la quota di comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ di sua spettanza. Lo stesso giorno l’Ufficio ha co­municato l’avvenuto pignoramento alla ricorrente.

 

                                  C.   Con scritto dell’11 novembre 2016 all’attenzione dell’UE, RI 1 ha evidenziato che gli immobili devono essere pignorati in ultimo luogo, ritenuto che prima si deve procedere al pignoramento dei mobili e dei crediti, compreso lo stipendio. Ella ha chiesto all’Ufficio di comunicarle “i passi precedentemente intrapresi a livello di pignoramento nel rispetto dell’art. 95 LEF”.

 

                                  D.   Il 14 novembre 2016 l’Ufficio ha risposta di aver pignorato la quo­ta di comproprietà facendo uso della facoltà prevista dall’art. 95 cpv. 4bis LEF.

 

                                  E.   Con ricorso del 28 novembre 2016, RI 1 ha chiesto di annullare i pignoramenti della quota di comproprietà di spettanza di PI 1 e di rinviare l’incarto all’UE affinché proceda a pignorare una parte del salario dell’escusso. Con osservazioni rispettivamente del 19 e 28 dicembre 2016 PI 1 e l’UE si sono opposti al ricorso.

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica del­l’atto impugnato (art. 17 LEF). Nella fattispecie, RI 1 è già venuta a conoscenza del primo pignoramento della nota quota di comproprietà il 27 maggio 2016, come da lei stessa ammesso nello scritto inviato all’Ufficio l’11 novembre 2016, e del secondo pignoramento il 27 ottobre 2016 (v. estratto relativo al tracciamento della raccomanda n. __________). Di modo che quando ella ha scritto all’UE, l’11 novembre 2016, per chiedere ragguagli sul motivo del pignoramento della quota prima di altri beni, i termini di ricorso erano già scaduti. Presentato poi a questa Camera solo il 28 novembre 2016, il ricorso è (a fortiori) tardivo e pertanto irricevibile, atteso che la risposta dell’UE del 14 novembre 2016 che conferma i pregressi provvedimenti non ha fatto rinascere il termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1; Cometta/Möckli, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 17 LEF; sentenza della CEF inc. n. 15.2013.7 del 18 febbraio 2013 consid. 1), non potendosi considerare una decisione ai sensi dell’art. 17 LEF (cfr. pure Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad art. 17 LEF con rif.; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 54 ad art. 17 LEF; sentenza della CEF 15.2013.7 del 18 febbraio 2013 consid. 1).

 

                                   2.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile siccome tardivo.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  

     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.