Incarto n.
15.2016.18

Lugano

15 giugno 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 14 marzo 2016 di

 

 

 RI 1 

(patrocinato dall’avv. dott.  PA 1 )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 3 marzo 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalle società

 

PI 1,

PI 2,

PI 3,

PI 4,

PI 5,

PI 6,

PI 7,

PI 8,

(tutte patrocinate dall’avv.   PA 2 )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Su istanza formulata il 20 maggio 2015 nei confronti di RI 1 dalle (otto) società PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8, con sentenza del 22 maggio 2015 il Pretore di Lugano, sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza di sequestro conservativo emessa il 20 febbraio 2015 dal Tribunale di Milano (inc. SO.2015.2270). Quali provvedimenti conservativi nel senso dell’art. 47 CLug il Pretore ha inoltre decretato tre sequestri, uno vertente su un immobile, beni mobili, crediti e diritti situati a Lugano, il secondo su fondi e usufrutti siti a __________ e il terzo su beni mobili, crediti e diritti nei confronti di una società con sede a __________, il tutto a concorrenza di fr. 127'155'000.–, pari alla “provvisionale” (nel senso dell’art. 278 comma 2 c.p.c italiano) chiesta nella causa di merito in Italia per risarcire il danno complessivo causato da RI 1 alle istanti, stabilito in € 121'770'000.– nella decisione di cui è chiesto l’exequa­tur. Il 5 giugno 2015 RI 1 ha interposto opposizione ai sequestri, che per i beni situati nel suo circondario l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha terminato di eseguire l’11 giugno 2015, allestendo il relativo verbale (n. __________).

 

                                  B.   Il 15 luglio 2015 RI 1 ha interposto reclamo contro la decisione d’exequatur alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. __________), chiedendo, previa concessione dell’effetto sospensivo, la sospensione del procedimento giusta l’art. 46 CLug fino all’evasione del reclamo presentato il 6 marzo 2015 in Italia avverso l’ordinanza di sequestro conservativo e il versamento di una cauzione nel senso dell’art. 46 cpv. 3 CLug.

 

                                  C.   Il 20 luglio 2015 la Pretura di Lugano, sezione 5, ha sospeso la procedura di opposizione ai sequestri in attesa della definizione della procedura di reclamo contro l’exequatur.

 

                                  D.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gen­naio 2016 dall’UE di Lugano a convalida del sequestro appena menzionato, le otto società sequestranti hanno proceduto contro RI 1 per la costituzione di una garanzia di fr. 127'155'000.– oltre agli interessi dell’8.15% dal 20 febbraio 2015. Quali titoli di credito le istanti hanno indicato l’ordinanza del Tribunale ordinario di Milano del 20 febbraio 2015 e la decisione di exequatur della Pretura di Lugano, sezione 5, del 22 maggio 2015.

 

                                  E.   Non avendo l’escusso interposto opposizione, le società escutenti hanno chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, sicché il 3 marzo 2016 l’UE di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento per il 5 aprile 2016.

 

                                  F.   Con ricorso del 14 marzo 2016 RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del­l’avviso di pignoramento. Il 15 marzo 2016 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo.

 

                                  G.   Con osservazioni del 29 marzo 2016 le società escutenti si sono opposte al ricorso e hanno postulato la revoca immediata dell’effetto sospensivo, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   In merito all’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalle procedenti occorre anzitutto rilevare che l’oggetto dell’impu­­gnazione è l’avviso di pignoramento emesso il 3 marzo 2016 dall’UE di Lugano, ovvero un atto esecutivo contro il quale l’uni­co rimedio giuridico possibile è il ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF. Che i motivi d’impugnazione rientrino eventualmente nella competenza di un’altra autorità – segnatamente giudiziaria – non rende il ricorso inammissibile ma giustifica semmai la sua reiezione. L’interesse di RI 1 a opporsi al pignoramento dei propri beni è pure pacifico, a prescindere dal fondamento delle sue ragioni, che è questione di merito e non di ricevibilità.

 

                                         Interposto, d’altronde, all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 3 marzo e ricevuto dal ricorrente al più presto il giorno successivo, il ricorso è ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Nel ricorso RI 1 ricorda che secondo l’art. 47 cpv. 3 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12), fino all’adozione di una decisione definitiva sul ricorso contro la dichiarazione di esecutività può procedersi solo a provvedimenti conservativi e non a pignoramenti, come risulta sia dal Messaggio del Consiglio federale relativo all’introduzione della nuova Convenzione di Lugano sia dalla giurisprudenza della Seconda Camera civile e della CEF. Siccome il suo reclamo contro l’exequatur è tuttora pendente, egli chiede l’annullamento dell’av­­viso di pignoramento del 3 marzo 2016.

 

                                   3.   In virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug la dichiarazione di esecutività implica l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari, il cui genere e la cui esecuzione sono disciplinati dal diritto interno dello Stato in cui essi devono essere eseguiti (Messaggio del Consiglio federale concernente il decreto federale sull’approvazi­­one e l’attuazione della revisione della Convenzione di Lugano, in FF 2009 pag. 1474 ad 2.7.5.1; sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello [II CCA] 12.2011.196/220 del 14 agosto 2012 consid. 6.1 con I rinvii). Contrariamente a quanto sostengono le procedenti (osservazioni al ricorso, n. 36 segg.), il sequestro giusta gli art. 271 segg. LEF è, in Svizzera, l’unico provvedimento cautelare ammesso a garanzia delle pretese pecuniarie e in prestazione di garanzia (art. 38 cpv. 1 LEF e 269 lett. a CPC) ed è quindi anche, dal 1° gennaio 2011, l’unica misura a disposizione del giudice giusta l’art. 47 n. 2 CLug, a esclu­sione del pignoramento provvisorio, in caso di exequatur di una decisione estera riferita a una pretesa pecuniaria o in prestazione di garanzia (FF 2009 pagg. 1474 seg. ad 2.7.5.2; sentenza della II CCA appena citata, consid. 6.2). In pendenza del termine per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata presa una decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi – quindi in Svizzera a sequestri – sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione (art. 47 cpv. 3 CLug).

 

                                3.1   L’art. 47 cpv. 3 CLug vieta al giudice di porre in esecuzione la decisione estera dichiarata esecutiva in prima istanza nello Stato in cui ne è chiesta l’esecuzione prima che tale decisione sia definitiva. In Svizzera, dunque, fino a quel momento è escluso il rigetto (definitivo) dell’opposizione sulla base della decisione di exequatur che non è ancora definitiva e il successivo pignoramento dei beni dell’escusso (FF 2009 pag. 1472 ad 2.7.3.2; sentenze della CEF 14.2013.104 del 19 novembre 2013, RtiD 2014 II 908 n. 63c, consid. 5.3 e 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 6 [massima in RtiD 2015 II 924 n. 69c]).

 

                                3.2   Diversa è la situazione ove il debitore non abbia interposto opposizione all’esecuzione promossa dal creditore per l’incasso del credito pecuniario o in prestazione di garanzie fatto valere nella procedura giudiziaria avviata all’estero, la cui esecutività è stata riconosciuta in Svizzera in prima istanza. In siffatta ipotesi, infatti, non essendo l’esecuzione stata sospesa da opposizione o da una decisione giudiziale, il creditore è abilitato a chiedere la prosecuzione dell’esecuzione tosto trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto esecutivo (art. 88 cpv. 1 LEF), senza riguardo all’esito di un’eventuale ricorso contro la decisione di exequatur (Kren Kostkiewicz/Penon, Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012 pag. 237 ad V/A; nello stesso senso: Hofmann/Kunz in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 306 ad art. 38 CLug). Non è necessario per lui aspettare che la decisione di exequatur diventi definitiva, dal momento che non sussiste alcuna opposizione che debba essere rigettata in via definitiva sulla scorta della decisione estera. Ciò perché nella procedura esecutiva svizzera disciplinata dalla LEF una verifica del titolo esecutivo o del­l’esistenza del credito invocato dal creditore avviene soltanto se l’escusso interpone opposizione all’esecuzione (DTF 125 III 150 consid. 2/a). E la Convenzione di Lugano non vieta l’esecuzione forzata di pretese che non sono state preventivamente accertate con decisione, l’art. 22 n. 5 CLug limitandosi a prescrivere una competenza giurisdizionale esclusiva “in materia di esecuzione delle decisioni” (sentenza della CEF 15.2013.34 del 10 maggio 2013 RtiD 2014 I 818 a.i. n. 44c consid. 7). Poiché il titolo per l’emissione dell’avviso di pignoramento impugnato è il precetto esecutivo non colpito da opposizione e non la decisione di sequestro conservativo italiano, l’art. 47 cpv. 3 CLug non trova ad applicarsi nella fattispecie in esame.

 

                                3.3   Non si giunge a una conclusione diversa neppure sulla scorta dei riferimenti citati dal reclamante al Messaggio del Consiglio federale e alla giurisprudenza di questa Camera (menzionati sopra al consid. 3.1). Entrambe queste autorità partono dall’ipotesi che l’esecuzione promossa in Svizzera dalla parte che chiede l’exequatur è sospesa da opposizione e non può quindi essere proseguita, mediante pignoramento, fintanto che la decisione d’exequatur non è definitiva, siccome l’art. 47 cpv. 3 CLug ne vieta il rigetto definitivo. Esse non si esprimono invece sull’ipote­si in cui l’escusso non ha interposto opposizione. Quanto alla sentenza della II CCA del 14 agosto 2012 (inc. 12.2011.196/220 consid. 7.2/b), l’invocazione del principio dedotto dall’art. 47 cpv. 3 CLug si riferiva all’ordine del Pretore di dare immediato seguito all’ordinanza italiana di sequestro conservativo e non al suo eventuale effetto su un’esecuzione volta all’incasso del credito fatto valere nella procedura giudiziaria di merito avviata all’este­ro, cui l’escusso non ha interposto opposizione. In definitiva la decisione impugnata resiste alla critica.

 

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  avv.    ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.