Incarto n.
15.2016.19

Lugano

15 giugno 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo sul ricorso 5 febbraio 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale emesso il 28 gennaio 2016 in sostituzione di uno precedente del 5 agosto 2015 nelle varie esecuzioni inserite nei gruppi n. 2 e n. 3 promosse nei confronti di

 

                                         M__________, __________

 

                                         da

 

 

PI 1, __________

(rappr. dalla RA 2, __________)

PI 2, __________

(rappr. dall’RA 3, __________)

PI 3, __________

(rappr. dall’RA 4, __________)

PI 4, __________

(rappr. dall’RA 5, __________

 e dall’RA 4, __________)

PI 6, __________

RA 6, __________)

PI 7, __________

__________, __________

(rappr. dalla __________, __________)

__________, __________

RI 1, __________

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro M__________, il 28 gennaio 2016 l’UE ha allestito un nuovo calcolo del suo minimo di esistenza in sostituzione del precedente del 5 agosto 2015, determinando la quota pignorabile del reddito dell’escusso sulla base del seguente computo:

 

Tabella per il calcolo del minimo esistenziale (art. 93 LEF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                  B.   Con ricorso del 5 febbraio 2016, la RI 1 chiede lo stralcio dal calcolo del minimo di esistenza degli importi di fr. 1'200.– per contributi di assistenza, di fr. 250.45 per i costi di trasferta e di fr. 150.– per le spese mediche e dentali.

 

                                  C.   Con osservazioni 14 marzo 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre M__________ non ha presentato osservazioni.

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, emesso il 28 gennaio 2016 dall’CO 1Locarno e pervenuto alla RI 1 il giorno successivo, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                                   3.   La ricorrente si duole che nella determinazione del minimo vitale dell’escusso siano stati conteggiati fr. 1'200.– a titolo di contributi per il mantenimento della suocera all’estero, perché tale spesa non può rientrare negli importi assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia. La RI 1 ritiene ingiustificate anche le spese di trasferta di fr. 250.45, in quanto il debitore abita ora a __________ e non più a __________ e chiede senza motivazione lo stralcio dei costi del dentista.

 

                                   4.   Contributi di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (cfr. DTF 121 III 22 consid. 3/a; Tabella, punto II/5). Qualora non siano stati accertati giudizialmente, gli obblighi alimentari possono, in principio, entrare in linea di conto nel computo del minimo esistenziale soltanto se l’escusso dimostra che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.), se i contributi sono indispensabili al creditore alimentare (p. es. coniuge e/o figli del debitore) ai sensi dell’art. 93 LEF e se sono e saranno effettivamente pagati dal debitore durante l’intero periodo del pignoramento (v. sentenze della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid. 4.1, 15.2012.39 del 23 marzo 2012, consid. 5.2 e riferimenti citati).

 

                                4.1   Nella fattispecie la beneficiaria dei versamenti di 1'000.– mensili effettuati dall’escusso nei mesi di novembre e dicembre del 2015 e nel gennaio del 2016 è __________, ossia la sua suocera. Ora, M__________ non è tenuto a provvedere al sostentamento di lei né per legge né in base a una decisione giudiziaria. Infatti per l’art. 328 cpv. 1 CC il dovere di mantenimento esiste unicamente tra i parenti in linea ascendente e discendente senza riguardo al grado di parentela. L’elencazione dei beneficiari è esaustiva e per altri parenti e affini (art. 21 CC), tra cui figura anche la suocera, non vi è alcun obbligo di assistenza ai sensi degli art. 328 e 329 CC (Koller in: Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 5a ed. 2014, n. 6 ad art. 328/329 CC). Ne consegue che ciò che M__________ versa alla suocera non può essere computato nel suo minimo di esistenza come spesa indispensabile giusta l’art. 93 LEF, ricordato al riguardo che in linea di massima un eventuale mero obbligo morale oggi non basta più (vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 29, 2° capoverso ad art. 93 LEF).

 

                                4.2   D’altronde il debito alimentare di un coniuge nei confronti di un suo parente di norma non fa parte del “debito mantenimento della famiglia” nel senso dell’art. 163 CC, a meno che rientri tra gli obblighi per cui l’altro coniuge (non imparentato con il creditore alimentare) è tenuto a prestare assistenza giusta l’art. 159 cpv. 3 CC (ad. es. Pichonnaz in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 30 ad art. 163 CC, che rinvia in particolare alla DTF 79 II 140 consid 3/b; Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ª ed. 2014, n. 18-19 ad art. 163 CC). Il coniuge non imparentato non ha però alcun obbligo diretto nei confronti del parente dell’altro, ma può solo essere tenuto ad aumentare la propria quota del debito mantenimento della famiglia in modo da permettere all’altro coniuge di assolvere il suo dovere di mantenimento (Schwander in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ª ed. 2014, n. 12 ad art. 159 CC; Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 468 e 464).

 

                                  a)   Nel caso specifico l’escusso deve già sobbarcarsi l’intero debito mantenimento della famiglia, siccome sua moglie non consegue redditi. È pertanto escluso ch’egli possa aumentare la propria quota, sicché già per questo motivo non risulta tenuto per legge a versare alla moglie i fondi necessari per contribuire al mantenimento della suocera.

                                  b)   Oltretutto, per stabilire se una persona viva “in condizioni agiate” tali da obbligarla legalmente a contribuire al sostentamento di un suo parente nel senso dell’art. 328 cpv. 1 CC, occorre tenere conto solo dei propri redditi e attivi, e non anche quelli del coniuge (v. DTF 65 II 128; Brunner in: Hausheer/Spycher (editori), Handbuch des Unterhaltsrechts, 2a ed. 2010, n. 07.73). Ne consegue che nel caso concreto la moglie dell’escusso non è tenuta legalmente a mantenere la propria madre perché non consegue redditi, per tacere del fatto che M__________ non ha provato e neppure reso verosimile che i contributi alla suocera, per soli due mesi, le siano indispensabili, documentandone le spese effettive mensili, la sostanza, i debiti e i redditi (v. sentenza della CEF ). Per questi motivi nessuna deduzione può essergli riconosciuta a questo titolo.

 

                                   5.   Il ricorrente si duole anche dell’ammissione per fr. 250.45 dei costi di trasferta sostenuti da MPI 1, che a suo parere potevano semmai valere quando egli era ancora domiciliato a __________, ma non più, o perlomeno non nella stessa misura, dopo ch’egli si è trasferito a __________.

 

                                5.1   È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Dal 1° dicembre 2015, nella misura in cui non sono dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale (v. sito www4.ti.ch/poteri/giu­diziario/giustizia-civile/circolari/).

 

                                5.2   Nella fattispecie, il veicolo privato dell’escusso gli è indispensabile per raggiungere il posto di lavoro. Come emerge dal verbale interno delle operazioni di pignoramento del 16 dicembre 2015, egli infatti lavora a turni e non vi sono mezzi pubblici che collegano il suo domicilio di __________ al suo luogo di lavoro a __________. La distanza tra queste due località è di circa 7 km secondo il sito internet Googlemaps (www.google.it/maps) ed egli la percorre due volte al giorno, non potendo rientrare al domicilio per consumare i pasti. Tenuto conto di un numero medio di giorni lavorativi all’anno nel Ticino di 230 (sentenza della CEF 15.2012.114 del 14 novembre 2012), pari a 19,16 giorni al mese, e quindi di circa 268 km/mese percorsi dall’escusso per motivi professionali, il costo da prendere in considerazione ammonta a fr. 145.– arrotondati. In questa misura il ricorso merita accoglimento.

 

                                   6.   Per quanto attiene alla richiesta della ricorrente di stralcio dei costi del dentista, si osserva come la stessa non sia motivata (come invece imposto dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR) e pertanto si riveli irricevibile.

 

                                6.1   Ad ogni buon conto, in base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244 seg.; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 144 e 145 ad art. 93 LEF).

                                6.2   Nel caso in rassegna, per quanto attiene alle spese dentarie prese in considerazione dall’organo esecutivo (fr. 150.–), esso ha fondato la sua decisione sugli estratti conto 15 luglio 2015 dello Studio medico dentistico __________ di __________, attestanti cure in corso a favore dell’escusso per 4'184.– e della moglie per 1'768.–, parzialmente già eseguite e già pagate a concorrenza di € 750.–. I lavori preventivati appaiono necessari. Ne discende che la decisione dell’UE avrebbe resistito alla (generica) critica della ricorrente.

 

                                   7.   Alla luce dei motivi suesposti (consid. 4 e 6) il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UE il 28 gennaio 2016 va rettificato nel seguente modo:

 

 

Tabella per il calcolo del minimo esistenziale (art. 93 LEF) 

 

 

 

 

 

 

 


                                         Nella misura in cui è ricevibile il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto nel senso che il pignoramento del reddito mensile di PI 1 dovrà essere esteso alla quota che eccede il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 4'541.– (anziché fr. 5'846.45), oltre alla tredicesima mensilità.

 

                                   8.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Locarno di pignorare la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 4'541.– mensili.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

    M__________, __________, __________;

–  ;

–  ;

–  ;

     ;

–   ;

– 

–__________, __________;

 

–  __________, __________.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.