Incarto n.
15.2016.1

Lugano

19 febbraio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 10 dicembre 2015 di

 

 

RI 1

(ora patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’Ufficio dei fallimenti di Locarno e i suoi funzionari, inteso a farne accertare la prevenzione e a ottenerne la ricusa nonché l’annullamento di due istanze di conciliazione nella procedura di fallimento aperta nei confronti di

 

 

PI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Con decisione del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha decretato l’autofallimento di PI 1. La grida ai creditori e l’autorizzazione a liquidare il fallimento in forma sommaria sono state pubblicate il 14 giugno 2013.

 

                            B.  Il 12 agosto 2014 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Locarno ha depositato la graduatoria e l’inventario, atti che sono poi stati nuovamente depositati il 6 ottobre 2014.

 

                            C.  Con circolare del 3 novembre 2014 l’UF ha proposto ai creditori ammessi in graduatoria di promuovere esso stesso, in nome e per conto della massa, diverse azioni revocatorie in vista di ottenere la retrocessione d’importanti donazioni fatte dal fallito ai figli T__________ e J__________ (per complessivi fr. 1'145'000.–: n. 1-4) nonché la retrocessione di rimborsi e bonifici da lui effettuati per oltre fr. 2'500'000.– a favore di società, tutte iscritte nella gra­duatoria (tranne una), ritenute dall’amministrazione del fallimento vicine al fallito (A__________ GmbH, G__________ AG, G__________ Trust Reg., G__________ Reclaim Trust Reg. e __________ G__________ T__________ AG: n. 5-12). Entro il termine assegnato dall’Ufficio le società G__________ AG, A__________ GmbH, G__________ Trust Reg. e G__________ Re­claim Trust Reg., come pure la B__________ AG, si sono opposte alla proposta, pur senza chiedere la cessione delle pretese revocatorie. Il 21 novembre 2014 il Canton Zurigo e il Comune di PI 2 (ZH) si sono anch’essi opposti alla proposta, ma hanno chiesto nel contempo la cessione di tutte le pretese offerte dall’UF, salvo per il primo limitare poi, il 26 novembre, la sua richiesta alle due pretese contro la figlia J__________ (n. 1 e 4).

 

                            D.  Il 16 e il 17 marzo 2015 la moglie del fallito, PI 1, ha notificato all’UF di avere ottenuto la cessione dei crediti della G__________ Trust Reg., iscritti in terza classe per fr. 10'122.30 e per fr. 2'030'032.65, e ha insinuato un credito proprio di fr. 1'883'753.55 invocando la propria responsabilità come coniuge del fallito per il pagamento delle imposte. Sia nella graduatoria depositata il 12 agosto 2015, poi annullata, sia in quella nuovamente depositata il successivo 10 settembre, l’UF ha men­zionato le cessioni, ma non ha ammesso il nuovo credito. Entrambe le graduatorie sono state contestate da RI 1 con azioni del 28 agosto (poi stralciata dal ruolo) e 28 settembre 2015.

 

                            E.  Con circolare del 5 novembre 2015 l’UF ha informato i creditori sulle richieste di cessione appena menzionate, su ulteriori otto pretese revocabili inventariate nel frattempo (cinque donazioni alla figlia J__________ per complessivi fr. 180'000.– [n. 13-17], una donazione di fr. 200'000.– alla moglie [n. 18] così come due cessioni di quote sociali della A__________ GmbH [n. 19] e di partecipazioni della G__________ Reclaim Trust Reg. [n. 20]) e sulla sostituzione di due pretese menzionate nella precedente circolare (n. 1 e 7) con nuove pretese (n. 21a/b-22). L’UF ha pure precisato che avrebbe notificato al Canton Zurigo e al Comune di PI 2 l’autorizzazione a procedere per le pretese di cui avevano chiesto la cessione (ad esclusione delle posizioni n. 1 e 7), ha fissato alla moglie del fallito un termine per postulare la cessione delle medesime pretese, ha impartito a tutti i creditori il termine del 25 novembre 2015 per opporsi alla proposta dell’am­­ministrazione di rinunciare a far valere le nuove pretese (n. 13-22) a nome della massa e quello del 7 dicembre 2015 per chiederne la cessione ove la maggioranza non si fosse opposta alla rinuncia. Il 24 novembre 2015, PI 1, l’A__________ GmbH, la G__________ AG e la B__________ AG si sono opposte a tale rinuncia, mentre il 16 e il 21 novembre il Comune di PI 2 e il Canton Zurigo hanno invece postulato la cessione delle nuove pretese.

 

                             F.  Con ricorso del 2 dicembre 2015 RI 1 ha chiesto di “accertare la violazione del diritto da parte dell’Ufficio fallimenti di Locarno” e di annullare le circolari 3 novembre 2014 e 5 novembre 2015. Il ricorso è stato respinto con sentenza odierna (inc. 15.2015.96).

 

                            G.  Il 4 dicembre 2015 RI 1 ha a sua volta interposto ricorso chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità – e in subordine l’invalidità – delle richieste di cessione presentate dal Canton Zurigo e dal Comune di PI 2 il 21 novembre 2014, di constatare che questi due creditori non hanno chiesto validamente la cessione delle pretese menzionate nella circolare del 2014 e di vietare all’UF di cederle loro. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile con sentenza odierna (inc. 15.2015.98).

 

                            H.  Con richiesta dello stesso 4 dicembre 2015, RI 1 ha postulato la cessione nel senso dell’art. 260 LEF delle pretese menzionate nella circolare del 3 novembre 2014 (n. 1-12).

 

                              I.  Con successivo ricorso del 10 dicembre 2015 RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo nel senso di vietare ai funzionari dell’UF di procedere a ulteriori atti di amministrazione, di accertare che l’amministrazione del fallimento di PI 1, in subordine l’UF di Locarno, i suoi funzionari o alcuni di essi sono prevenuti e di ordinarne la ricusa. La ricorrente ha inoltre postulato l’annullamento della “presentazione” delle istanze di conciliazione del 13 aprile 2015 nei confronti suoi e della figlia J__________. Il 16 dicembre 2015 l’UF ha concluso per la reiezione della domanda di effetto sospensivo. Il 15 gennaio 2016 il presidente della Camera ha sospeso provvisoriamente la procedura di liquidazione del fallimento di PI 1, fatti salvi gli atti urgenti nel senso dell’art. 238 LEF (interruzione di prescrizioni, atti giudiziari subordinati a scadenza, e così via) e la trattazione dei ricorsi pendenti (inc. 15.2015.96 e 15.2015.98). Nel termine impartito con la stessa ordinanza, poi prorogato di 10 giorni il 21 gennaio, con replica del 5 febbraio 2016 RI 1 ha contestato le osservazioni dell’UF e confermato le richieste formulate nel ricorso. Visto l’esito del giudizio odierno non sono state chieste determinazioni alle altre parti.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Nella sua qualità di autorità di vigilanza cantonale, la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per statuire sul ricorso (art. 17 LEF e 3 LPR).

 

                             2.  In virtù dell’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Ove il ricorrente ne chieda l’annullamento facendo valere che è stato adottato da – o con la partecipazione di – una persona che a suo dire avrebbe dovuto ricusarsi, il termine di ricorso decorre al più tardi dal momento in cui egli ha conoscenza delle circostanze che fondano l’obbligo di ricusa (v. Gilli­éron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 11 ad art. 10 LEF; Möckli in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 3 ad art. 10 LEF). In linea di principio, infatti, l’atto compiuto in violazione del dovere d’astensione non è nullo ma solo annullabile entro il termine di ricorso (Peter in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 10 LEF; Möckli, op. cit., n. 3 ad art. 10).

 

                                  Nel caso specifico, la ricorrente sostiene di avere avuto conoscenza delle circostanze da cui deduce una prevenzione dei funzionari dell’UF di Locarno nei suoi confronti quando ha preso visione degli atti del fallimento il 30 novembre 2015. Nulla nell’in­­carto permette di revocare in dubbio tale affermazione. Certo, la ricorrente ha avuto conoscenza dell’istanza di conciliazione che la massa fallimentare ha promosso contro di lei presso la Giudicatura di pace di __________ per far revocare le donazioni di fr. 200'000.– e di 105 quote societarie fattele dal marito (doc. J accluso al ricorso) già il 27 aprile 2015, quando tale istanza le è stata intimata (doc. n. 139 del protocollo). Che, tuttavia, l’ammini­­strazione del fallimento avesse collaborato con i patrocinatori del Comune di PI 2 per la redazione di quell’istanza non emerge dal suo testo. Il ricorso è quindi tempestivo.

 

                             3.  È legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (DTF 139 III 387 consid. 2.1; sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rimandi).

 

                           3.1  Così, ogni creditore ha diritto, in linea di massima, di ricorrere contro gli atti dell’amministrazione del fallimento che non sono conformi alla legge. Per contro, i terzi estranei alla procedura esecutiva non sono di principio legittimati a inoltrare un ricorso, a meno che un atto esecutivo sia loro direttamente pregiudizievole. In particolare il terzo debitore del fallito può ricorrere contro la cessione ai creditori (nel senso dell’art. 260 LEF) della pretesa fatta valere nei suoi confronti solo se rischia di essere convenuto più volte, ma non è autorizzato a immischiarsi nella procedura di cessione invocando la violazione di regole fallimentari stabilite nell’interesse non suo bensì dei creditori (DTF 139 III 387 consid. 2.1).

 

                           3.2  Ne consegue che nella misura in cui RI 1 fa valere interessi di terzi, come quelli propri nella qualità di terza debitrice di alcune pretese revocatorie della massa, della figlia J__________, del figlio T__________, del marito o delle società che verosimilmente fanno o hanno fatto capo a lui, come la C__________, il ricorso è a priori irricevibile. Sono infatti interessi indiretti (e in parte non propri) di persone (tranne il fallito) non parte alla procedura di fallimento, le cui regole non conferiscono loro pretese degne di protezione nei confronti dell’amministrazio­ne del fallimento. Se dovesse avere subìto un danno causato in modo illecito dall’amministrazione del fallimento, RI 1 potrà chiederne il risarcimento allo Stato (art. 5 LEF), ma non la ricusa dell’organo esecutivo, il cui dovere di neutralità riguarda solo le parti (sotto consid. 6.1). Le censure sollevate dalla ricorrente sono quindi irricevibili per carenza d’interesse. Resta però da esaminare se i rimproveri rivolti all’UF fondano oggettivamente un sospetto di prevenzione nei confronti della ricorrente nella sua posizione di creditrice del fallito.

 

                             4.  Sono tenute a ricusarsi solo le persone fisiche, non le istituzioni (Peter, op. cit., n. 3 ad art. 10; Möckli, op. cit., n. 3 ad art. 10). Nella misura in cui mira all’esclusione dell’UF di Locarno o del­l’amministrazione del fallimento, il ricorso è dunque irricevibile.

 

                             5.  I documenti acclusi al ricorso e quelli contenuti nell’incarto del fallimento acquisito dalla Camera sono sufficienti ai fini del giudizio odierno. Non è necessario assumere le altre prove proposte dalla ricorrente (informazioni scritte dai Comuni di PI 2 e di __________, audizione del fallito, interrogatorio della ricorrente).

 

                             6.  RI 1 fonda la domanda di ricusa di tutti i funzionari dell’UF (o almeno dell’Ufficiale e di due suoi impiegati) – in seguito “i convenuti” – anzitutto sulla pretesa stretta ed esclusiva collaborazione unilaterale dei convenuti con gli avvocati di un creditore, il Comune di PI 2 (ricorso, n. 31-59). Dalla documentazione depositata presso l’UF risulta a suo dire che le istanze di conciliazione inoltrate dall’organo esecutivo nei confronti suoi e della figlia J__________ il 13 aprile 2015 per far revocare donazioni fatte loro dal marito e padre, PI 1, sono state preparate dallo studio legale PA 3 in cui lavora l’avv. PA 3 (patrocinatore del Comune di PI 2), che a questo scopo l’UF ha acquistato dal patrocinatore del fallito informazioni e documentazione poi trasmesse allo studio legale PA 3 e ha ripreso in modo acritico informazioni trasmesse dagli avvocati del Comune nell’istanza di conciliazione diretta contro la ricorrente. Dagli e-mail agli atti si evincerebbe anche l’esistenza di un colloquio tra l’UF e i patrocinatori del Comune, che non è stato protocollato. Secondo RI 1, infine, sempre dalla documentazione dell’UF si deduce che l’avv. CPA 3 ha dato istruzioni per l’inoltro e la compilazione di una domanda d’esecuzione contro il figlio T__________.

 

                                  In conclusione su questo punto, la ricorrente ritiene che l’avv. CPA 3 abbia così influenzato in maniera inammissibile la procedura fallimentare, inducendo l’UF a presentare delle istanze di conciliazione anziché interrompere la prescrizione mediante la promozione di esecuzioni, e ciò violando la decisione dei creditori del novembre/dicembre 2014 di non autorizzare la massa a far valere in nome proprio le pretese revocatorie eventuali contro i membri della famiglia di PI 1. Ai convenuti è anche rimproverato di non avere informato i creditori sull’inoltro delle istanze di conciliazione.

 

                           6.1  In virtù dell’art. 10 cpv. 1 n. 4 LEF (nelle versioni in tedesco e in francese) i funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni in particolare negli affari in cui potrebbero avere un’opinione preconcetta. Ci si può al riguardo riferire alla prassi relativa all’art. 30 cpv. 1 Cost., per cui ognuno ha il diritto che la propria causa sia giudicata da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Tale garanzia è violata quando sussistono circostanze che oggettivamente creano un’apparenza di parzialità o un rischio di prevenzione, le impressioni puramente soggettive della parte che chiede la ricusa non essendo per contro di rilievo (sentenze del Tribunale federale 5A_799/2010 dell’8 marzo 2011 consid. 6.2, con rinvii, e 5A_81/2010 del 29 aprile 2010 consid. 5.2; Fran­çois Chaix, Récusation et actes interdits (art. 10 et 11 LP), JdT 2016 II 54 e 58). Solo le parti principali o accessorie e altri partecipanti al procedimento possono prevalersi di una violazione della garanzia del giudice indipendente e imparziale (Reich in: Basler Kommentar, BV, 2015, n. 9 ad art. 30 Cost.).

 

                                  Decisioni procedurali o materiali errate – tranne se sono gravi e ripetute – non sono in linea di massima atte a fondare un’appa­­renza di prevenzione (DTF 125 I 124 consid. 3/e; 116 Ia 138 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale 5P.145/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.3.2). Semplici errori giuridici devono infatti essere contestati e corretti con il rimedio di diritto specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_404/2012 del 14 agosto 2012 consid. 4; Chaix, op. cit., pagg. 67-68 ad D).

 

                           6.2  Nella fattispecie l’UF non contesta di avere collaborato con il Comune di PI 2 per preparare le note istanze di conciliazione. Sottolinea, anzi, la trasparenza del suo operato, giacché la corrispondenza con il Comune è stata regolarmente protocollata. La ricorrente sostiene invece che l’UF non ha registrato nel protocollo tutta la documentazione né tutti i contatti avuti con i rappresentanti del Comune, ciò che creerebbe il sospetto di un “camuffamento” (replica n. 27-30 51-58).

 

                           6.3  Nella sua qualità di terza debitrice convenuta nell’azione revocatoria, la ricorrente non può seriamente pretendere che l’UF abbia favorito il Comune rispetto a lei in modo inammissibile. Anzitutto, già si è detto che la ricorrente, come terza debitrice, non vanta alcun interesse degno di protezione (sopra consid. 3.1). Ma pure nel merito il ricorso sarebbe infondato. Non agisce con parzialità, infatti, l’amministrazione del fallimento che collabora con un creditore per realizzare una pretesa della massa, poiché ciò rientra nel compito che le assegna la legge (art. 240 LEF). L’obbligo d’indipendenza vale del resto solo nei confronti delle parti e non di terzi estranei alla procedura gestita dall’organo di cui è chiesta la ricusa (sopra consid. 6.1).

 

                           6.4  La collaborazione tra UF e Comune, d’altronde, non si configura come un atto di favoreggiamento indebito neppure in rapporto agli altri creditori, di cui fa anche parte la ricorrente.

 

                             a)  In effetti, contrariamente al Comune quei creditori hanno rinunciato all’esercizio delle pretese revocatorie contro i figli del fallito, sicché la cooperazione specifica tra UF e Comune si fonda su una circostanza oggettiva non sospetta. Il fatto che la ricorrente abbia chiesto anch’essa la cessione di quelle pretese il 4 dicembre 2015 non è di rilievo per l’attività anteriore dell’Ufficio. A prescindere dalla questione delle spese, su cui si tornerà più avanti (sotto consid. 7), da siffatta collaborazione non può del resto sorgere alcun danno per gli altri creditori: anzi, non si può escludere che dalla realizzazione delle pretese possa scaturire un’ec­­cedenza a favore della massa nel senso dell’art. 260 cpv. 2 LEF.

 

                            b)  Non si disconosce invero che l’UF ha iniziato le procedure revocatorie contro i figli del fallito contravvenendo alla decisione dei creditori di opporsi alla proposta contenuta nella circolare del 3 novembre 2014 (sopra consid. C). L’UF si giustifica affermando di avere agito così per interrompere la prescrizione, ma tale obiettivo sarebbe potuto essere raggiunto anche rilasciando tempestivamente al Comune e al Cantone Zurigo le autorizzazioni a far valere in proprio nome le pretese della massa. Premesso ciò, considerato in modo oggettivo l’operato dell’UF in tale frangente potrà essere valutato come un eccesso di zelo, ma non suscita seriamente dubbi sulla sua imparzialità. Nulla indica che si sarebbe comportato in modo diverso per un altro creditore posto nella stessa situazione del Comune di PI 2.

 

                             c)  L’UF non era poi tenuto a informare gli altri creditori sui passi intrapresi per interrompere la prescrizione delle pretese revocatorie, cui essi stessi avevano rinunciato. Non risulta d’altronde che l’UF abbia nascosto la sua collaborazione con il Comune di PI 2, visto che vi si accenna in diversi punti del protocollo, come ammette la ricorrente (replica, n. 51). Che non tutti i contatti con gli avvocati del Comune siano protocollati non avvalora i sospetti insinuati dalla ricorrente. Solo le notifiche e i fatti che possano avere un’importanza giuridica devono infatti essere annotati nel protocollo (art. 9 del Regolamento concernente l’am­ministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF, RS 281.32]). Non è il caso di atti preparatori. I rimproveri di “camuffamento” (n. 58), di “cospirazione” (n. 57) o di creazione di “un clima ostile” (n. 59) contro la ricorrente e la sua famiglia non poggiano così su circostanze che oggettivamente potrebbero far paventare il rischio che l’UF non tratti la ricorrente, nella sua veste di creditrice, in modo neutrale.

 

                            d)  Anche per quanto concerne le pretese revocatorie contro la moglie la cooperazione tra UF e Comune non assume oggettivamente la connotazione di un favoreggiamento di quel creditore rispetto agli altri, dal momento che i suoi eventuali frutti profitteranno a tutti – e in questa ipotesi integralmente – siccome a maggioranza è stato deciso che l’UF doveva procedere alla realizzazione di quelle pretese.

 

                           6.5  Che l’UF abbia fatto valere nell’esecuzione contro il figlio T__________ e nell’istanza di conciliazione avverso la figlia J__________ l’in­­tera donazione senza dedurre la metà che la ricorrente dice di avere versato personalmente (replica, n. 45) non dà adito a dubbi di parzialità, non solo perché l’UF ha chiaramente inventariato le pretese revocatorie e le ha sottoposte ai creditori nelle sue note circolari per l’intero importo delle donazioni, stante l’assenza di prove inconfutabili che la metà provenga dal patrimonio della ricorrente, ma anche perché non spetta all’ufficio dei fallimenti, bensì semmai al giudice di statuire sulla rivendicazione della ricorrente. Pure in questo contesto, del resto, la legittimazione di RI 1 è dubbia poiché non interviene quale parte della procedura fallimentare ma come terza rivendicante.

 

                           6.6  Ammesso, ma non concesso, che la presentazione delle istanze di conciliazione nei confronti della ricorrente e della figlia possa essere annullata, dalle considerazioni che precedono non si desume alcun motivo di annullamento. Sul merito della questione statuirà il giudice civile. Non giova quindi dilungarsi oltre in questa sede.

 

                             7.  La ricorrente rileva inoltre che l’UF e il Comune di PI 2 han­no convenuto come suddividere i costi dell’aiuto fornito dallo studio legale PA 3, che la nota d’onorario dello studio legale __________ (di fr. 1'735.15) incaricato di presentare le istanze di conciliazione è stata addebitata integralmente alla massa fallimentare e che per la trasmissione dei documenti forniti all’avv. PA 3 l’UF non ha mai emesso una fattura, mentre ha fatto pagare alla ricorrente, al patrocinatore del fallito e allo stesso fallito le spese per le fotocopie degli atti del fallimento, ciò che comproverebbe che il Comune usufruisce, anche in relazione ai costi, di un trattamento privilegiato (ricorso n. 46-47, 50-51). Più in generale, la ricorrente ritiene che i costi esposti dal­l’UF siano sproporzionati (n. 115-116).

 

                           7.1  Secondo la legge (art. 261 LEF), il computo e la ripartizione definitivi delle spese e degli esborsi della massa fallimentare sono stabiliti nel conto finale, al termine della liquidazione. Il fatto che l’UF abbia iscritto nel protocollo o nel conto speciale del fallimento determinati esborsi, emolumenti o spese non è quindi determinante per la loro destinazione definitiva. Ad ogni modo, non risulta dai documenti citati dalla ricorrente (doc. X-Z) che l’assi­­stenza fornita dallo studio legale PA 3 sia stata fatturata alla massa, al contrario se ne deduce che le spese giudiziarie connesse alle istanze di conciliazione sono state poste a carico del Comune, sotto deduzione del costo delle esecuzioni che l’UF avrebbe comunque dovuto promuovere contro la ricorrente e sua figlia per interrompere la prescrizione ove non avesse presentato le istanze di conciliazione. D’altronde, il fatto che la fattura dello studio legale __________ (doc. BB) sia intestata all’UF ancora non significa che verrà posta a carico della massa, anzi secondo gli accordi conclusi con l’UF il Comune si è assunto tale costo (doc. W, email 9 aprile 2015 dell’avv. PA 3). Va invero da sé che nessun costo relativo alle pretese della massa che la maggioranza dei creditori ha rinunciato a far valere potrà essere addebitato alla massa, ma non risulta dagli atti che l’intenzione dell’UF fosse diversa e ad ogni modo un suo eventuale errore al riguardo non sarebbe atto a fondare un’apparenza di prevenzione (v. sopra consid. 6.1).

 

                           7.2  Dal protocollo (doc. E), non si evince che l’UF abbia chiesto al Comune emolumenti per le informazioni e i documenti rilasciati all’avv. PA 3. Non vi sono però elementi oggettivi per non ritenere che ciò sia una semplice dimenticanza, che andrà sanata al momento in cui, all’atto della notifica del giudizio odierno, l’UF avrà a determinarsi sulle richieste di cessione delle pretese menzionate nella circolare del 3 novembre 2014 formulate dal Comune, dal Canton Zurigo e dalla stessa ricorrente. In siffatte circostanze, non si può parlare di un trattamento privilegiato del Comune atto a giustificare la ricusa dei funzionari dell’UF.

 

                           7.3  La ricorrente ritiene che i costi esposti dall’UF per l’allestimento della circolare del 5 novembre 2015 (sopra consid. E, doc. 248 del protocollo) – di fr. 947.80 – siano sproporzionati rispetto al numero di pagine (4) e al costo esposto per la circolare del 3 novembre 2014 (fr. 340.– più spese di fr. 43.40, n. 80 del protocollo). Oltre che prematura (v. sopra consid. 6.1), la censura è irricevibile in questa procedura, perché la ricorrente non spiega in che modo un’eventuale sopravalutazione di un singolo emolumento dimostrerebbe una prevenzione da parte dei funzionari dell’UF né chi ne sarebbero le vittime.

 

                             8.  La ricorrente rimprovera anche all’UF di avere richiesto e ottenuto dall’autorità fiscale di Zurigo le dichiarazioni fiscali di PI 1 e di persone a lui vicine, in particolare della stessa ricorrente, senza alcun motivo d’interesse pubblico e prima che, il 27 marzo 2015, il Comune di PI 2 chiedesse (e ottenesse) dall’autori­­tà competente la liberazione dal segreto fiscale a favore dell’UF. Inoltre, RI 1 si duole che il Comune abbia trasmesso ai propri avvocati e all’UF (tramite un “memorandum” del 30 marzo 2015) una richiesta di “ruling” (ovvero d’informazione), da lei richiesta il 27 gennaio 2015 in merito all’impatto fiscale della vendita di azioni della G__________ R__________ AG (già G__________ Reclaim Trust Reg.), prima di ottenere lo svincolo dal segreto d’ufficio e fiscale. Per allestire le istanze di conciliazione, l’UF avrebbe utilizzato, senza verificarle, tali informazioni, benché ricevute, a suo parere, in modo indebito (ricorso, n. 60-81).

 

                           8.1  Ci si potrebbe chiedere, invero, se: il segreto fiscale vincola anche le autorità che, come l’UF, non esegue la procedura fiscale né vi partecipa; se una tassazione fiscale ottenuta per ipotesi in modo irregolare non possa comunque essere presa in considerazione in una causa civile quale mezzo di prova (cfr. art. 152 cpv. 2 CPC); se lo svincolo dal segreto fiscale ottenuto a posteriori (v. doc. LL) non costituisca una valida ratifica dell’uso degli atti fiscali cui si riferisce; se la ricorrente, quale possibile debitrice del marito tenuta a restituire le donazioni ricevute da lui in caso di revocazione, non fosse in ogni caso obbligata a informare l’UF sulla propria situazione fiscale (art. 222 cpv. 4 LEF).

 

                           8.2  In realtà non è necessario risolvere questi quesiti perché l’ogget­­to della procedura in esame è limitato alla questione della ricusa dei funzionari dell’UF. Orbene, la tassazione fiscale della ricorrente o il memorandum del 30 marzo 2015 sono stati utilizzati in una procedura diretta contro di lei nella sua qualità di terza debitrice e non di creditrice. Già si è detto, al riguardo, che l’obbligo d’indipendenza degli uffici dei fallimenti vale solo nei confronti delle parti e che i terzi non hanno di principio un interesse degno di protezione a dolersi del loro operato se non con un’azione di risarcimento (sopra consid. 3.2). RI 1 non è quindi legittimata a esigere la ricusa dell’UF per gli atti compiuti nel quadro della realizzazione delle pretese revocatorie della massa. Tutt’al più essa potrà contestare nella procedura giudizi­aria revocatoria il valore probatorio dei documenti fiscali acquisiti secondo lei in modo irregolare.

 

                             9.  La ricorrente ritiene inammissibile il modo in cui l’UF ha trattato la notifica delle pretese del Comune di PI 2 nel fallimento, nella misura in cui ha ammesso la produzione delle decisioni di tassazione per gli anni 2006 e 2007 riferite al fallito e alla moglie, con tutti i dettagli e i calcoli, come pure le relative decisioni sul­l’opposizione, e le ha inserite nei suoi atti senza preventiva liberazione dal segreto fiscale (ricorso, n. 82-90).

 

                                  Ora il fallito, come i terzi e le autorità, sono tenuti a informare l’uf­­ficio dei fallimenti su tutti i diritti patrimoniali del fallito, senza potersi prevalere di alcun obbligo di mantenere un segreto professionale che non ricada sotto l’art. 321 CP, sia esso bancario o fiscale (v. Vouilloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 e 19 ad art. 222 LEF). E chiunque renda verosimile un interesse può consultare gli atti del fallimento per i quali ha concretamente dimostrato il proprio interesse (in materia di esecuzione: sentenza della CEF 15.2008.32 del 17 giugno 2008, RtiD 2009 I 717 n. 52c, consid. 3). Essendo per ora i redditi di coniugi o partner registrati non separati legalmente o di fatto cumulati, qualunque sia il regime dei beni (art. 9 cpv. 1 LIFD [RS 642.11] e 3 cpv. 3-4 LAID [RS 642.14]), tassati e riscossi in solido, i creditori hanno il diritto di potere controllare il modo in cui l’imposta è stata calcolata in vista di un’eventuale contestazione del credito fiscale iscritto nella graduatoria. Di conseguenza, non risulta evidente un errore da parte dell’UF e, fosse anche irregolare il suo operato (ciò che andava contestato al momento del deposito della prima graduatoria), non è dato di capire per quale motivo il comportamento dell’UF dovrebbe destare sospetti sulla sua imparzialità, giacché la ricorrente non spiega quale vantaggio il Comune avrebbe tratto da tale episodio.

 

                           10.  La ricorrente reputa inammissibile anche il modo in cui l’UF ha presentato alla Pretura di Locarno-Città l’istanza di conciliazione nei confronti della C__________. Per evitare la prescrizione dell’azione revocatoria, l’UF avrebbe revocato la gradu­atoria del 24 marzo 2015 e allegato all’istanza di conciliazione del 13 aprile 2015 una copia della graduatoria senza la prima pagina, per nasconderne la data, inducendo così in errore i tribunali e la controparte (ricorso, n. 91-102).

 

                         10.1  Ancora una volta la ricorrente si erige a difensore d’interessi di terzi non parte alla procedura di fallimento e presta all’UF intenzioni che non risultano da un’analisi oggettiva dei fatti allegati. Intanto il deposito della graduatoria modificata non avrebbe impedito all’UF d’inoltrare l’istanza di conciliazione prima del passaggio in giudicato di tale modifica, siccome nella liquidazione sommaria la fase della realizzazione inizia già allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 231 cpv. 3 n. 2 LEF) e può anche essere anticipata nei casi d’urgenza (art. 243 cpv. 2 LEF), in particolare per evitare la prescrizione di diritti della massa.

 

                         10.2  D’altronde, il 25 marzo 2015 (v. doc. WW) l’UF non ha annullato il deposito di una nuova graduatoria bensì solo di un nuovo inventario, quello prodotto dalla stessa ricorrente quale doc. VV (v. protocollo n. 100). Certo, la graduatoria (doc. YY e fascicolo “Azioni creditorie”) allegata all’istanza di conciliazione (doc. XX) non corrisponde a quella valida a quel momento (la graduatoria depositata il 6 ottobre 2014, doc. H), né peraltro a quella che sarebbe poi stata depositata l’11 agosto 2015 (doc. N), ma pare essere una bozza intermedia stampata al momento dell’inoltro dell’azione. Gli atti, però, non lasciano pensare che tale disguido sia stato creato ad arte dall’UF per sviare tribunale e controparte. Non ha infatti alcuna rilevanza per l’azione revocatoria il fatto che il totale dei passivi e quello dei crediti fiscali menzionati nell’i­stanza sia più elevato di quelli risultanti dalla graduatoria del 6 ottobre 2014 (ma inferiori a quelli registrati in quella dell’11 agosto 2015). Anche su questo punto il ricorso manca di consistenza.

 

                           11.  La ricorrente lamenta poi un’altra violazione dei suoi diritti della personalità, nella misura in cui l’UF ha annesso all’istanza di conciliazione diretta contro la G__________ Trust Reg. un estratto conto della Banca cantonale di Zurigo del 30 aprile 2012 cointestato al fallito e alla moglie e, senza il consenso di lei né annerimento dei dati non pertinenti, ha lasciato che fosse trasmesso in via rogatoria all’estero (doc. E accluso al doc. FFF) alla sede della convenuta a Vaduz (Liechtenstein) (n. 103-105).

                                  Una volta di più la ricorrente contesta un atto dell’UF compiuto nell’ambito dell’azione promossa nei suoi confronti nella sua veste di terza debitrice. Si può rinviare al riguardo alle considerazioni esposte in precedenza su altre pretese violazioni del segreto fiscale commesse a danno di terzi (sopra consid. 8.1 e 8.2).

 

                           12.  RI 1 ritiene che l’UF abbia anche tentato in modo inammissibile di far bloccare un suo conto postale (n. 106-108). In realtà non si evince dai documenti invocati dalla ricorrente (doc. GGG e HHH) che quel conto sia intestato a lei né che l’UF lo sapesse. La ricorrente gli rimprovera d’altronde di non avere interrogato PI 1 in merito prima di rivolgersi a Post­Finance (replica, n. 71), ma misconosce ch’egli aveva già risposto negativamente alla domanda il 23 aprile 2013 (protocollo n. 6, pag. 3) tacendo l’esistenza del conto n. __________ (protocollo n. 45). La censura cade pertanto nel vuoto.

 

                           13.  Inammissibile, secondo la ricorrente, sarebbe pure la richiesta dell’UF all’Ufficio del registro fondiario del circolo __________ (GR) intesa alla trasmissione di estratti e di contratti di compravendita relativi a due fondi suoi (n. 109-114). A ben vedere, tuttavia, l’UF non si è procurato i dati in questione in modo illegittimo o con inganno. Si è rivolto all’autorità competente per decidere su domande d’informazione relative ai fondi della moglie del fallito e ha motivato la richiesta riferendosi all’“approfondimento di eventuali pretese revocatorie ex art. 288 LEF” (doc. III). Che tale motivazione fosse insufficiente per ottenere i documenti richiesti secondo la legislazione che disciplina l’accesso al registro fondiario (in particolare l’art. 970 CC) è questione che esula dal potere cognitivo di questa Camera. Sta di fatto che l’autorità preposta ha dato seguito alla domanda (doc. JJJ).

 

                                  Dal punto di vista esecutivo, ad ogni modo, a un esame oggettivo non risulta dagli atti che l’UF abbia perseguito interessi estranei alla liquidazione del fallimento eseguita nel modo più vantaggioso per i creditori. Visti i numerosi e consistenti trasferimenti di attivi di PI 1 a società che appaiono vicine a lui (non solo per il nome), alla moglie e ai figli – come risulta dalle istanze di conciliazione presentate dall’UF (doc. J, K, XX e FFF), sul cui merito RI 1 non spende una parola nel ricorso – non pare illegittimo che l’UF indaghi anche su beni formalmente intestati alla ricorrente, ove appena si pensi alla presunzione di revocabilità degli atti di disposizione effettuati a favore di persone vicine al fallito (art. 286 cpv. 3 e 288 cpv. 2 LEF), anche perché RI 1 non appare del tutto estranea alle attività economiche del marito, siccome ha ritirato invii dell’UF destinati all’A__________ GmbH e alla G__________ AG, società di cui è alle dipendenze da diversi anni (replica, n. 42). Per tacere del fatto che le quote sociali della A__________ GmbH, in __________, che erano detenute da PI 1 e T__________, sono state cedute nel luglio del 2015 alla F__________ AG, in __________, i cui amministratori sono la ricorrente e i figli, mentre gli amministratori della G__________ AG, in __________, sono tuttora PI 1 e T__________.

 

                           14.  La ricorrente denuncia infine un ritardo ingiustificato della procedura di fallimento, che in violazione dell’art. 270 LEF dura ormai da due anni e mezzo ed è ancora lontana dalla chiusura. Ritenendo che non vi sia alcun motivo oggettivo perché sia trascorso così tanto tempo, la ricorrente afferma di dover presumere che la procedura viene ritardata consapevolmente dall’UF, “possibilmente per procacciare dei vantaggi ad altri creditori” (n. 117-123).

 

                         14.1  Quali siano quei vantaggi e quali siano quegli altri creditori la ricorrente non precisa. Se intende al riguardo la revoca di atti compiuti dal fallito, prima di dichiararsi insolvibile, a danno dei creditori – e in particolare delle autorità fiscali zurighesi – non si può comunque dire che il prolungamento della liquidazione anziché la sua chiusura senza ulteriori accertamenti siano illegittimi.

 

                         14.2  D’altronde, occorre ricordare che con decisione del 10 agosto 2015 (inc. 15.2015.44-4) la Camera ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine per ultimare la procedura di fallimento e sta esaminando una nuova domanda di proroga.

 

                         14.3  Non sussiste neppure un rischio di rallentamento eccessivo della liquidazione, perché gli interessi legittimi dei creditori che hanno rinunciato alla cessione possono se del caso essere salvaguardati procedendo a ripartizioni provvisorie (art. 266 LEF). Il fallimento può addirittura essere chiuso, se necessario, senz’aspet­­tare l’esito delle cause promosse dai creditori cessionari qualora non sia da aspettare alcuna eccedenza a favore della massa (art. 95 RUF). Nella fattispecie, la ricorrente non allega di avere sollecitato dall’UF maggiore diligenza, per tacere del fatto che, in seguito all’opposizione della maggioranza dei creditori – tra cui la ricorrente – alla proposta contenuta nella circolare del 5 novembre 2015 (sopra ad E), la liquidazione fallimentare non potrà, sia come sia, essere chiusa a breve.

 

                           15.  Nella sua replica del 5 febbraio 2016 (punti 27-31) la reclamante sostiene che l’atteggiamento dell’UF non è neutrale nei suoi confronti perché non ha ancora dato seguito alle richieste 2 e 26 dicembre 2015 di metterle a disposizione gli atti che non ha trovato nel protocollo o che non erano completi quando l’ha consultato il 30 novembre. Sta però di fatto che la trasmissione dell’intero incarto alla Camera con il ricorso e la sospensione della procedura fallimentare a richiesta della stessa ricorrente hanno interrotto il lavoro di ricerca dell’UF. A scanso di equivoci, va precisato che due degli atti mancanti nel protocollo sono conservati in altri fascicoli dell’incarto (il nuovo inventario registrato con il numero 99 si trova nel fascicolo “Graduatorie + inventario” e gli allegati all’istanza di conciliazione diretta contro la G__________ Trust Reg. [n. 118] nel fascicolo “Azioni creditorie (revocatorie)”), mentre gli allegati ai messaggi elettronici contrassegnati con i n. 90 e 111 sono verosimilmente ancora nei computer dei funzionari che li hanno inoltrati. Non vi sono quindi elementi oggettivi per ritenere che l’UF non sia neutrale nei confronti della ricorrente.

 

                           16.  Rimane ancora da verificare se le censure della ricorrente, ancorché singolarmente inidonee a giustificare la ricusa dei funzionari dell’UF, apprezzate nel loro insieme possano legittimare oggettivamente un’altra conclusione. Ebbene, quasi tutte riguardano l’operato dell’UF teso all’esercizio delle pretese revocatorie della massa, nel quadro del quale l’organo esecutivo è istituzionalmente tenuto a difendere gli interessi dei creditori (art. 240 LEF), sicché i terzi debitori del fallito o della massa non sono ammessi a dolersi di una mancanza d’indipendenza o d’impar­­zialità nei loro confronti. Criticabile, invero, è l’avere iniziato le procedure revocatorie contro i figli del fallito contravvenendo alla decisione dei creditori di opporsi alla proposta contenuta nella circolare del 3 novembre 2014 e di non avere ancora regolato in modo chiaro la questione delle spese. Si tratta però al contempo di un eccesso di zelo e di un’omissione, che in sé non indiziano una mancanza d’imparzialità o d’indipendenza tali da richiedere la ricusa dei funzionari dell’UF. Per chiarezza, richiamato il proprio potere di vigilanza (art. 13 cpv. 1 LEF) la Camera ritiene nondimeno opportuno ordinare all’UF di determinarsi indilatatamente sulle (tre) richieste di cessione delle pretese revocatorie oggetto della prima circolare e sui costi connessi alle operazioni eseguite dal dicembre del 2014 fino a oggi riferite a tali pretese, compreso il rilascio d’informazioni e di documenti al Comune PI 2 (v. sopra consid. 7.1 e 7.2).

 

                           17.  Stante l’esito del giudizio odierno, l’effetto sospensivo concesso il 15 gennaio 2016 decade. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                             2.  All’Ufficio dei fallimenti di Locarno è ordinato di determinarsi senza indugio sulle (tre) richieste di cessione delle pretese revocatorie oggetto della circolare del 3 novembre 2014 e sui costi connessi alle operazioni eseguite dal dicembre del 2014 fino a oggi riferite a tali pretese, compreso il rilascio d’informazioni e di documenti al Comune di PI 2.

 

                             3.  L’effetto sospensivo provvisorio parziale concesso il 15 gennaio 2016 dal presidente della Camera è revocato.

 

                             4.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             5.  Notificazione a:

 

–;

    ;

    ;

    .

 

                                  Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.