Incarto n.
15.2016.20

Lugano

24 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente,

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sulla segnalazione 26 febbraio 2016 del

 

 

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano

 

 

relativa all’apertura di un procedimento penale per sospetto di reati di corruzione passiva e accettazione di vantaggi (art. 322quater e segg. CP) nei confronti del caposervizio __________ dell’Ufficio di esecuzione __________

 

 

 DN 1 

(patrocinato dall’avv.  PA 1 )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 24 febbraio 2016 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha segnalato a questa Camera di aver aperto un procedimento penale nei confronti di DN 1, caposervizio __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) __________, e PI 3 per sospetto dei reati previsti dagli art. 322ter e segg. CP. Il Procuratore generale ha quindi chiesto alla Camera di acquisire, nell’ambito delle funzioni di vigilanza, copia degli atti relativi alle procedure esecutive e fallimentari a carico di PI 1 e delle società a lui riconducibili, in ispecie della PI 2 e della PI 3, onde verificare eventuali irregolarità o anomalie nel loro svolgimento da parte del funzionario DN 1 e di trasmetterli ai fini della verifica del fondamento dei reati ipotizzati.

 

                                  B.   Dai primi accertamenti svolti dall’ispettore della Camera sono emersi diversi indizi che hanno corroborato le fattispecie segnalate dal Ministero pubblico, sicché il 9 marzo 2016 la Camera ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di DN 1, delegando l’istruttoria all’ispettore in collaborazione con le autorità inquirenti penali e con l’autorità di nomina.

 

                                  C.   Il 17 marzo 2016 DN 1 è stato interrogato dal Procuratore Generale e dalla polizia. In quelle occasioni, in presenza anche dell’ispettore della Camera, egli ha ammesso in particolare di avere ricevuto favori da PI 1, pur contestando di averglieli chiesti, e di avere dimostrato una “certa flessibilità” nella gestione degli incarti esecutivi della PI 2, tollerando “i ritardi dei versamenti” (cfr. verbale d’interrogatorio della polizia 17 marzo 2016, pag. 8). Alla luce di tali dichiarazioni e tenuto conto delle necessità d’istruzione della causa disciplinare, il 18 marzo 2016 il presidente di questa Camera ha sospeso provvisoriamente DN 1 dalla sua funzione, facendogli divieto di accedere all’UE fino a nuova decisione. DN 1 è ancora stato interrogato dalla polizia lo stesso 18 marzo e l’8 aprile 2016.

 

                                  D.   Sentito il 12 aprile 2016 da questa Camera, DN 1 non si è opposto al mantenimento della sospensione cautelare, ritenuto che a quel momento era pure inabile al lavoro per malattia. Con ordinanza del 14 aprile 2016 il presidente di questa Camera ha quindi confermato la sospensione provvisoria fino al termine dell’istruzione della causa disciplinare.

 

                                  E.   Il 6 giugno 2016 l’autorità di nomina di DN 1 ha comunicato al Presidente di questa Camera che il denunciato avrebbe beneficiato del pensionamento anticipato dal 1° settembre 2016 e che fino a quella data egli sarebbe stato esonerato dagli obblighi di presenza derivanti dal rapporto d’impiego. Tale autorità ha pure segnalato che, a seguito della fine del rapporto d’impiego, non avrebbe adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del funzionario in questione.

 

                                  F.   Con decreto del 16 dicembre 2016 il Procuratore generale ha messo in stato di accusa DN 1 dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Mendrisio, siccome ritenuto colpevole di accettazione di vantaggi (art. 322sexies CP) per avere a Lugano, tra il 2013 e il 2016, in qualità di caposervizio __________ del­l’UE, accettato da PI 1, in considerazione del­l’espletamento della sua attività ufficiale, ovvero in relazione alle procedure esecutive a carico della società PI 2, indebiti vantaggi, in ispecie l’uso gratuito di un parcheggio privato nel­l’autorimessa della società per oltre 6 mesi, un contratto d’impie­­go per il figlio __________ presso la società PI 3 e l’uso da parte del figlio di una vettura VW Passat (con relative riparazioni) acquistata a un’asta diretta dal denunciato il 10 giugno 2013. Non essendosi opposto al decreto d’ac­­cusa, ormai passato in giudicato, DN 1 è stato condan­nato alla pena proposta di 120 aliquote giornaliere da fr. 160.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre a una multa di fr. 5'000.–.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 14 LEF, l’autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare su tutti gli organi d’esecuzione forzata (art. 11 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 3.5.1.1]). Il procedimento disciplinare ha quale funzione il mantenimento dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle autorità e la fiducia nelle stesse. Le misure disciplinari mirano a garantire, dal punto di vista sia preventivo che repressivo, il corretto adempimento dei rispettivi obblighi da parte degli organi sottoposti al potere disciplinare (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 1 e riferimenti citati).

 

                                   2.   Il procedimento disciplinare è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF), tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF), quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF); può essere promosso d’ufficio dall’autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale. Secondo la giurisprudenza di questa Camera, il procedimento disciplinare può essere avviato anche se il rapporto di lavoro con il funzionario sospettato è già stato disdetto (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 2 e riferimenti citati). Per la dottrina specialistica, invero, una misura disciplinare può essere inflitta solo finché l’organo oggetto dell’inchiesta disciplinare mantiene la propria mansione ufficiale (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 37 ad art. 14 LEF; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 i.f. ad art. 14 LEF). E a ben vedere nella decisione del 31 gennaio 2005 (BlSchK 2006, 67 segg.) sulla quale si fonda la giurisprudenza ticinese, l’autorità di vigilanza grigionese ha statuito disciplinarmente sì dopo la di­sdetta del rapporto di servizio con l‘ufficiale sanzionato ma prima della fine effettiva di tale rapporto (consid. 1/d). Ciò nondimeno ci si può chiedere, alla stregua dell’autorità grigionese, se le sanzioni disciplinari non hanno anche quale scopo un certo effetto preventivo generale oltre alla salvaguardia della fiducia della popolazione nell’amministrazione, che il prevenuto non deve potere ostacolare rassegnando le dimissioni dopo l’apertura della procedura disciplinare. La questione può tuttavia essere lasciata aperta nella fattispecie visto l’esito del giudizio odierno.

 

                                   3.   Secondo l’art. 14 cpv. 2 LEF, nei confronti dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti, o di un funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a 1'000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione.

 

                                   4.   Mentre il catalogo delle misure disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge. In senso generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dall’autorità di vigilanza. Nell’ambito disciplinare vige tuttavia il principio di opportunità, secondo cui non ogni violazione dei doveri di funzione dev’essere sanzionata. Sebbene la legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell’intervento disciplinare. La sanzione disciplinare deve inoltre rispettare il principio della proporzionalità, ciò che significa che, da una parte, deve essere idonea a garantire l’os­­servanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace esecuzione delle mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione, e dall’altra, dev’essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e al grado di colpa dell’agente. Occorre considerare eventuali altre sanzioni, in particolare di natura penale, inflittegli per i medesimi fatti (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 4 e riferimenti citati).

 

                                   5.   Nel caso in rassegna, l’istruttoria condotta dall’ispettore della Ca­mera sia in collaborazione con la polizia sia in modo autonomo, in particolare per quanto attiene alla verifica dettagliata degli incarti della PI 2 gestiti da DN 1, non hanno evidenziato chiare infrazioni punibili disciplinarmente oltre a quelle sanzionate sul piano penale.

 

                                5.1   In particolare, la “flessibilità” dimostrata dal segnalato nei confronti della PI 2 non può essere considerata con certezza come un trattamento di favore, siccome una certa tolleranza rispetto ai termini di realizzazione stabiliti dalla legge è prassi assai diffusa negli UE, specialmente quando l’escusso paga, pure con ritardo, rate, acconti o esecuzioni, e ciò anche nell’interesse e a volte con l’accordo tacito degli stessi creditori. Anche l’annul­­lamento della notifica del pignoramento del credito della PI 2 contro l’__________ potrebbe spiegarsi con tale volontà di conciliare gli interessi del debitore e dei creditori (peraltro contemplato all’art. 95 cpv. 5 LEF). Lo stesso dicasi della consulenza fornita dal segnalato sulle istanze di fallimento notificate alla società. Non è d’altronde stato identificato il responsabile della mancata registrazione di talune domande di realizzazione nel sistema informatico né accertato il carattere colposo di tale negligenza. Infine, non è stato dimostrato che DN 1 abbia collaborato durante le ore di lavoro alle pratiche gestite dalla moglie né di avere gestito incarti di debitori di cui si occupava la moglie. Accertamenti più approfonditi sui fatti appena esposti non appaiono poi opportuni, dal momento che il rapporto d’im­­piego del segnalato è terminato il 1° settembre 2016 (sopra ad E), sicché eventuali sanzioni disciplinari aggiuntive non potrebbero più avere alcun effetto preventivo.

 

                                5.2   L’accettazione di vantaggi (art. 322sexies CP), invece, costituisce chiaramente un comportamento di rilevanza anche disciplinare. Invero, dirigere l’asta di un veicolo sapendo che sarebbe stato messo a disposizione del figlio contravviene già di per sé al dovere di astenersi negli affari di parenti (art. 10 cpv. 1 n. 2bis LEF) a prescindere se ciò costituisca o no un vantaggio nel senso dell’art. 322sexies CP. Ad ogni modo l’infrazione disciplinare risulta assorbita dal reato per cui il segnalato è già stato punito sul piano penale (sopra ad F). Non essendo, come visto, state riscontrate altre violazioni dei doveri del funzionario esulanti dalle fattispecie che hanno condotto alla condanna penale, occorre in definitiva rinunciare a infliggere al denunciato una sanzione disciplinare (sopra consid. 4 in fine).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   In considerazione delle sanzioni in cui DN 1 è già incorso per i medesimi fatti sul piano penale, si prescinde dall’in­­fliggergli una sanzione disciplinare.

 

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Notificazione a:

 

  avv.   , ;

    ;

  , ,

 (riservata);

  , ,  (riservata).

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna (art. 72 e segg. LTF), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF), con la limitazione di cui all’art. 93 LTF.