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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo sul ricorso 1° marzo 2016 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro la revisione di pignoramento di salario effettuata il 29 gennaio 2016 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti di
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PI 1, __________
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oltre che dalla ricorrente anche da
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__________, __________, (rappr. __________, __________) __________, __________, (rappr. da__________) __________, __________ |
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro PI 1, il 29 gennaio 2016 l’UE ha allestito un nuovo calcolo del suo minimo di esistenza in sostituzione del precedente del 22 ottobre 2015, determinando la quota pignorabile del reddito dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
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fr. |
2'855.00 |
100% |
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Totale |
fr. |
2'855.00 |
100% |
Minimo d’esistenza
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Base mensile |
fr. |
1'200.00 |
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Affitto |
fr. |
1'200.00 |
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Ricerca d’impiego |
fr. |
100.00 |
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Totale |
fr. |
2'500.00 |
100% |
Salario/reddito mensile
Pignorabile fr. 355.00
C. Con ricorso del 1° marzo 2016, la procedente RI 1 chiede che nella determinazione del minimo vitale dell’escusso venga considerato quale importo massimo per i costi della locazione la somma di fr. 600.– mensili.
D. Con osservazioni 16 marzo 2016 l’UE si è opposto al ricorso, rimettendosi al giudizio della Camera in merito alla sua tempestività, mentre PI 1 non si è espresso.
E. Con atto 18 maggio 2016 denominato “ricorso” – atto che in realtà non è un nuovo ricorso, giacché si riferisce a uno scritto del 22 aprile 2016 con cui il supplente ufficiale si limita a motivare la decisione del 29 gennaio 2016 di revisione del minimo esistenziale dell’escusso, ovvero proprio la decisione oggetto del ricorso del 1° marzo 2016 – RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che il costo della locazione venga riconosciuto nella misura massima di fr. 600.– mensili. Con decreto 18 maggio 2016 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale nel senso che il minimo esistenziale di PI 1 è stato fissato in via provvisoria in fr. 2'300.– durante la procedura di ricorso e la ripartizione dell’eccedenza pignorata è stata sospesa fino all’emanazione della decisione sul ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Per quanto riguarda anzitutto la questione della tempestività del ricorso, si osserva che l’UE, il 29 gennaio 2016, ha trasmesso a RI 1 la decisione di revisione del pignoramento tramite invio postale semplice. L’organo esecutivo non è così in grado di dimostrare quando la ricorrente ha ritirato la decisione impugnata. Ora, secondo la giurisprudenza l’onere della prova della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (sentenza della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 4.2/a e i rinvii). Nella fattispecie, l’UE non fornisce alcun elemento di prova al riguardo. È giocoforza, in queste circostanze, ritenere il ricorso tempestivo e pertanto ricevibile.
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. L’insorgente si duole nel ricorso che nella determinazione del minimo vitale dell’escusso siano stati conteggiati fr. 1'200.– a titolo di canone di locazione, perché tale spesa è eccessiva considerata la situazione personale e famigliare dell’escusso (persona sola senza figli a carico). A suo dire, infatti, è notorio che un monolocale nella zona di Locarno può essere facilmente locato per fr. 600.– mensili. Allo scritto del 18 maggio 2016 RI 1 allega i risultati di una ricerca di monolocali e di appartamenti di 1½ locale nella regione di Locarno sui siti “tutti.ch” (doc. C) e comparis.ch (doc. D), le cui pigioni mensili variano da fr. 580.– a fr. 1'100.–.
3.1 Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 consid. 2 e 4; sentenza della CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014 consid. 4.1). La decurtazione del quantum, però, può di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 128 III 337 consid. 3/b; 119 III 73 consid. 3/c; punto II/1.1 della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 528 consid. 3) o che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; sentenza della CEF 15.2014.72 del 16 settembre 2014 consid. 5).
3.2 Nella fattispecie, il 22 ottobre 2015 l’UE ha proceduto al pignoramento del reddito di PI 1, determinando i costi riferiti alla locazione in fr. 676.– mensili in quanto all’epoca l’escusso condivideva con altre due persone un appartamento di 4½ locali a Locarno il cui affitto mensile, comprensivo dell’acconto spese accessorie, assommava a complessivi fr. 2'030.–. A seguito di problematiche personali intercorse con le coinquiline, PI 1 ha concluso un nuovo contratto di locazione a decorrere dal 1° febbraio 2016, motivo per il quale il 29 gennaio 2016 l’UE ha riconsiderato il minimo di esistenza del debitore, determinando in fr. 1'200.– le spese di locazione.
a) Ogni debitore ha diritto a vedersi riconoscere tra le spese vitali il costo di un proprio alloggio appropriato alle circostanze locali e attuali così come alle sue necessità e possibilità. Non si può quindi esigere da lui che condivida il suo alloggio con terzi non tenuti per legge (in particolare in ragione di legami di parentela) o per convenzione ad alloggiarlo. Appurata così la facoltà di PI 1 di farsi riconoscere un proprio alloggio, va stabilito se la sua nuova sistemazione corrisponde ai suoi mezzi finanziari e alla situazione del mercato immobiliare locale.
b) Orbene, il costo del nuovo alloggio, di fr. 1'200.– mensili, risulta sproporzionato al suo reddito di soli fr. 2'855.–, ricordato che secondo l’esperienza comune la pigione non dovrebbe di principio assorbire più del terzo delle risorse del locatario. D’altronde, tale costo supera la pigione massima, di fr. 1'110.– mensili, riconosciuta per una persona sola nel quadro dell’erogazione delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (art. 10 cpv. 1 lett. b n. 1 LPC [RS 831.30]) e delle prestazioni sociali cantonali (art. 9 cpv. 1 Laps [RL 6.4.1.2]). Già con riferimento alla situazione personale dell’escusso il costo dell’alloggio riconosciuto dall’UE risulta troppo elevato.
c) La pigione in questione non appare neppure appropriata rispetto alla situazione del mercato di riferimento. Dagli annunci relativi agli oggetti immobiliari in locazione nella regione di Locarno prodotti dalla ricorrente con lo scritto 18 maggio 2016 – che sono confermati dalle verifiche effettuate da questa Camera – emerge che attualmente i costi per la locazione e le spese accessorie di monolocali, escludendo casi eccezionali che non possono essere considerati ai fini di una valutazione oggettiva, varia da un minimo di complessivi fr. 650.– a un massimo di fr. 1'100.– mensili. È però notorio che, in virtù della legge dell’offerta e della domanda, gli appartamenti con le pigioni più basse vengono solitamente dati in locazione a persone solvibili mentre quelle con redditi limitati ed estratti esecutivi non vergini sono spesso costrette a ripiegare su oggetti più costosi, che non hanno riscontrato interesse. Nel caso concreto, pare tutto sommato adeguato ridurre a fr. 1'000.– mensili l’importo riconosciuto nel minimo esistenziale di PI 1 a titolo di costi di alloggio, comprese le spese accessorie, come del resto già deciso a titolo provvisionale (sopra ad E). Egli non ha infatti preteso né dimostrato di avere provato e di non essere riuscito a trovare un appartamento con una pigione inferiore a fr. 1'200.– mensili. Siccome egli ha sottoscritto il (nuovo) contratto di locazione il 29 gennaio 2016 (con inizio al 1° febbraio 2016), ossia a un momento in cui egli era già oggetto di varie esecuzioni, la riduzione ha effetto già dall’emanazione del provvedimento impugnato.
4. Alla luce di quanto precede il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UE il 29 gennaio 2016 va rettificato nel seguente modo:
Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'200.00 |
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Affitto |
fr. |
1'000.00 |
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Ricerca d’impiego |
fr. |
100.00 |
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Totale |
fr. |
2'300.00 |
100% |
Il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto nel senso che il pignoramento del reddito mensile di PI 1 dovrà essere esteso alla quota che eccede il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 2'300.– (anziché fr. 2'500.–), oltre ad una eventuale tredicesima mensilità.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Locarno di pignorare la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 2'300.– mensili.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – ; – __________, __________; – __________, __________; – __________, __________.
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.