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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 aprile 2016 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’avviso pignoramento n. __________ emesso il 22 marzo 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
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PI 1,
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in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2015 dal Regionales Betreibungsamt __________, l’PI 1 procede contro RI 1, indicato come domiciliato in “____________________” (AG), per l’incasso di fr. 1'725.70 oltre agli interessi del 6% dall’8 ottobre 2015, di fr. 491.65, di fr. 95.– e di fr. 285.–.
B. Non essendo stata interposta opposizione al precetto esecutivo, PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione al Regionales Betreibungsamt __________, che ha respinto la domanda l’11 gennaio 2016 perché l’escusso è sconosciuto a __________ e dalle indagini esperite è emerso ch’egli è regolarmente registrato a __________, in __________.
C. Il 22 febbraio 2016 la creditrice ha quindi presentato la domanda di proseguimento all’Ufficio di esecuzione(UE) di Mendrisio, che il 22 marzo 2016 ha emesso l’avviso di pignoramento.
D. Con ricorso del 5 aprile 2016 RI 1 chiede l’annullamento della procedura di pignoramento. L’8 aprile il Presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo.
E. PI 1 non ha presentato osservazioni, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendosi incompetente per annullare l’atto emesso da un altro ufficio d’esecuzione e nutrendo dubbi sulla tempestività del ricorso.
F. Il 22 agosto 2016, la Camera ha trasmesso all’autorità di vigilanza inferiore del Canton Argovia nel cui circondario il Regionales Betreibungsamt __________ ha la sede – il Bezirksgericht __________ – perché si determinasse sulla validità del precetto esecutivo. Con sentenza 11 ottobre 2016 (inc. __________), in accoglimento del ricorso detta autorità ha annullato l’esecuzione, ritenendola avviata al foro sbagliato, l’escusso essendo già a quel momento domiciliato in Ticino.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso deve essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF).
1.1 La Camera è competente per statuire sulla validità dell’avviso di pignoramento, emesso da un ufficio d’esecuzione ticinese, mentre nella misura in cui il ricorso verte sulla validità del precetto esecutivo, il suo esame compete all’autorità di vigilanza nel cui circondario l’ufficio che ha emesso il precetto – il Regionales Betreibungsamt __________ – ha la sede, motivo per cui il ricorso è stato trasmesso al Bezirksgericht __________ (sopra ad F) (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 283 ad art. 17 LEF).
1.2 Nel ricorso interposto il 5 aprile 2016, RI 1 evidenza di aver ricevuto l’avviso di pignoramento il 25 aprile 2016, con ogni probabilità sbagliando nell’indicare il mese di aprile in luogo del mese di marzo. Ricordato che l’atto impugnato è stato emanato il 22 marzo 2016, il ricorso è da considerare tempestivo sia che l’atto sia stato notificato all’escusso il giorno successivo, il 23 marzo, sia che lo sia stato il 25 marzo, come da lui probabilmente inteso, poiché la notifica è comunque avvenuta durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine di dieci giorni, iniziato il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 284), ovvero il 4 aprile, è scaduto il 14 aprile 2016.
2. Con sentenza 11 ottobre 2016 (inc. __________), ora passata in giudicato, in accoglimento del ricorso il Bezirksgericht __________ ha annullato l’esecuzione, ritenendola avviata al foro sbagliato, l’escusso essendo già a quel momento domiciliato in Ticino. Il ricorso deve pertanto essere accolto anche per quanto concerne l’avviso di pignoramento, che a questo punto risulta essere stato emesso senza che sia stato preventivamente notificato un valido precetto esecutivo.
3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’avviso di pignoramento n. __________ emesso il 22 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è annullato.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.