Incarto n.
15.2016.27

Lugano

10 maggio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sulla domanda di restituzione del termine d’opposizione presentata il 12 aprile 2016 da

 

 

 IS 1 

 

 

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio promossa nei confronti del ricorrente dalla

 

 

PI 1,

(patrocinata dall’avv.  PA 1 )

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 procede contro IS 1 per l’incasso di fr. 50'000.– oltre agli interessi dell’ 8% dal 15 aprile 2013, indicando quale titolo della sua pretesa: “debitore solidale. Rimborso mutuo concesso a __________ SA, __________. Contratto 15.04.2013”;

                                         che non avendo l’escusso interposto opposizione, a domanda della PI 1 l’UE ha emesso il 30 marzo 2015 l’avviso di pignoramento per il 7 giugno 2016;

                                         che con richiesta pervenuta all’UE il 12 aprile 2016, IS 1 ha chiesto la concessione in via eccezionale della facoltà d’interporre opposizione alfine di avere la possibilità di “andare in Tribunale per poter spiegare la situazione che mi ha portato a questo stato”;

                                         che il 12 aprile 2016 l’UE ha trasmesso la richiesta a questa Camera per trattamento nel senso dell’art. 33 LEF;

                                         che in virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;

                                         ch’egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’im­pedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’au­torità competente l’atto omesso;

                                         che per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione di un termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta a impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o a un motivo di ritardo scusabile indipendente dalla sua volontà (sentenza della CEF 15.2015.81 del 6 ottobre 2014 consid. 4; Nord­mann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9-10 ad art. 33 LEF e i riferimenti ivi citati);

                                         che nel caso concreto il ricorrente espone di avere scoperto il 1° luglio 2014 di essere gravemente malato di cuore e di avere già subito quattro interventi;

                                         che afferma di essere stato particolarmente scosso nel periodo in cui ha ritirato il precetto esecutivo poiché sarebbe dovuto essere nuovamente ricoverato per un ulteriore intervento;

                                         che avendo passato anche la Pasqua al Cardiocentro di Lugano dice di essersi dimenticato di gestire questa pratica interponendo opposizione;

                                         che tale dimenticanza, pur comprensibile dal profilo umano, per la stessa ammissione del ricorrente non è dovuta tuttavia a impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da sua colpa o a un motivo di ritardo scusabile indipendente dalla sua volontà;

                                         che la domanda di restituzione del termine d’opposizione va pertanto respinta;

                                         che la legge prevede però la facoltà per il debitore oggetto di un’esecuzione non sospesa da opposizione di chiedere al giudice di annullarla, dimostrando che il debito posto in esecuzione non esiste (art. 85a LEF);

                                         che nel caso specifico, tuttavia, IS 1 ammette la fondatezza del credito, ma ritiene che la creditrice sia già in possesso dell’unico suo bene pignorabile, le quote della società, mentre lui non sarebbe in grado di far fronte immediatamente a un pagamento di fr. 60'000.–, avendo cessato la propria attività lavorativa dalla prima operazione al cuore nel 2014;

                                         che delle sue necessità esistenziali l’UE terrà conto in sede di pignoramento (art. 92 e 93 LEF);

                                         che se la PI 1 dovesse effettivamente incassare soldi dalla vendita delle azioni della società IS 1 potrà sempre chiedere al giudice di ridurre il suo debito a debita concorrenza (art. 85a LEF e 147 cpv. 1 CO);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35] per analogia).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   La domanda di restituzione del termine d’opposizione è respinta.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.