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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 19 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a
PI 1
nell’eredità giacente, composta oltre che dall’escusso PI 1 di
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PI 3 PI 4 PI 5 PI 6
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nelle varie esecuzioni promosse contro l’escusso da:
PI 7,
PI 8,
PI 9,
(rappr. dall’RA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse nei confronti di PI 1, il 1° ottobre 2015 l’Ufficio esecuzione (UE) di Mendrisio ha pignorato i “diritti spettanti al debitore nella comunione ereditaria” composta oltre che da lui di PI 3, PI 4, PI 5 e PI 6. In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato quale unico bene appartenente alla comunione ereditaria la particella n. __________ RFD di __________ e ha quantificato il valore di stima dell’intera comunione in fr. 305'464.–.
B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 29 dicembre 2015 a norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), alla quale nessuno si è presentato, sicché non si è potuto raggiungere alcuna conciliazione. Il 12 gennaio 2016, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
C. Il 19 aprile 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti ad PI 1, precisando di attribuire all’interessenza del debitore, di un quinto, un valore di fr. 60'000.– tenuto conto della stima di fr. 300'000.– del possibile ricavo dell’immobile.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2. Nel caso di specie, in occasione del pignoramento l’Ufficio ha attribuito all’intera comunione ereditaria un valore di fr. 305'464.–. Esso, tuttavia, ha omesso sia nel verbale di pignoramento sia in sede di conciliazione d’indicare la quota spettante all’escusso nella comunione e il suo valore. È solo con l’istanza in esame che l’ufficio ha apoditticamente determinato in un quinto la quota spettante ad PI 1. Esso non ha però menzionato i motivi che lo hanno portato a tale conclusione. Dagli atti non emerge se la comunione ereditaria è sorta a seguito del decesso del padre dell’escusso, di un altro parente oppure ancora di un terzo che avrebbe indicato gli attuali membri della comunione ereditaria quali suoi eredi testamentari. Vista la composizione della comunione ereditaria – la madre, tre fratelli e una sorella – la prima ipotesi parrebbe la più plausibile. Se così fosse l’accertamento dell’ufficio è errato. Infatti, in questa ipotesi la quota parte di PI 1 nell’eredità indivisa sarebbe di un ottavo anziché di un quinto, la quota parte di PI 4, quale coniuge del defunto, essendo di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dovrebbe essere divisa tra i quattro figli. Ma come detto non è dato di sapere, neppure dall’estratto del registro fondiario relativo alla nota particella, chi sia la persona il cui decesso ha dato origine alla comunione ereditaria composta di PI 1, PI 3, PI 4, PI 5 e PI 6. Non essendoci certezza che il valore di stima sia stato correttamente accertato dall’ufficio come invece richiede l’art. 5 cpv. 3 RDC, ne consegue che l’istanza va respinta e l’incarto retrocesso all’UE per i relativi accertamenti.
3. Al riguardo l’ufficio procederà ad accertare la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria e a stabilirne nuovamente il valore di stima reale. Fatto ciò, l’UE comunicherà la quota di spettanza dell’escusso e il valore di stima agli interessati, impartendo loro un nuovo termine per presentare eventuali osservazioni o proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è respinta.
2. Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 3 che precede.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio, e per il suo tramite a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.