Incarto n.
15.2016.33

Lugano

1 giugno 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 aprile 2016 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1,

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti di RI 1 dall’PI 1, il 19 gennaio 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Acquarossa ha informato l’escus­­so, mediante i relativi avvisi giusta l’art. 90 LEF, che nel pomeriggio del 14 aprile 2016 avrebbe eseguito il pignoramento presso la propria sede. Siccome quel giorno il debitore non si è presentato, l’UE ha proceduto d’ufficio al pignoramento delle indennità giornaliere ch’egli percepisce dalla S__________ a seguito d’infortu­­nio, allestendo il seguente calcolo del minimo esistenziale:

                                  Redditi

Debitore

fr.

    2'158.10

 

Totale

fr.

    2'158.10

 

 

 

 

 

                                         Minimo d’esistenza

Base mensile

fr.

    1'200.00

 

Affitto

fr.

      400.00

 

Assicurazioni

fr.

      100.00

 

Totale

fr.

    1'700.00

 

 

                            B.  Accertata la parziale pignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, con scritto del 18 aprile 2016 l’UE ha diffidato la S__________ a versare l’importo mensile eccedente il minimo esistenziale dell’escusso. Lo stesso giorno l’organo esecutivo ha notificato il verbale di pignoramento al debitore, unitamente al calcolo del minimo di esistenza.

 

                            C.  Con ricorso del 25 aprile 2016 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del proprio reddito, chiedendone l’annulla­­mento.

 

                            D.  Il 29 aprile 2016 l’PI 1 ha ritirato l’esecuzione n. __________, ma il 6 maggio 2016 ha chiesto all’UE il proseguimento di una terza esecuzione (n. __________) diretta anch’essa contro RI 1. Dando seguito a tale domanda, quello stesso giorno l’Ufficio ha deciso di far partecipare quest’ultima esecuzione al pignoramento eseguito il 14 aprile 2016 e ne ha informato le parti mediante invio dell’avviso di partecipazione.

 

                            E.  Con scritto del 9 maggio 2016 il ricorrente ha chiesto a questa Camera di concedere l’effetto sospensivo.

 

                             F.  Con osservazioni del 18 maggio 2016 l’UE postula la reiezione del gravame, mentre la creditrice è rimasta silente.

 

                            G.  Con replica del 22 maggio 2016 l’insorgente ha ribattuto alle osservazioni dell’Ufficio, fornendo alcune precisazioni, mentre il 23 maggio 2016 ha chiesto a questa Camera di sospendere al più presto il pignoramento, ritenuto che prossimamente dovrà sostenere delle spese mediche e dentistiche non indifferenti, che non è in grado di affrontare.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 15 aprile 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                             2.  Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                             3.  Il ricorrente si duole anzitutto del fatto che il pignoramento ha avuto luogo in sua assenza e senz’alcuna previa comunicazione di presentarsi presso l’Ufficio. Egli si duole inoltre che il verbale “è stato firmato solo dall’ufficiale incaricato V__________”. Nella replica egli precisa tuttavia quanto segue:

                                               io sapevo o ero a conoscenza che l’assistenza e la rendita che in seguito mi è stata riconosciuta dalla S__________ fossero impignorabili, per questi motivi non mi sono presentato il 14 aprile al pignoramento e in più ero convinto che venisse eseguito al mio domicilio, quindi questo è un mio errore”.

 

                                  Tale dichiarazione dimostra che RI 1 era a conoscenza della data e del luogo previsti per il pignoramento, sicché la sua censura inerente alla mancata comunicazione dell’avviso di pignoramento si rivela manifestamente infondata. Per quanto attiene invece all’esecuzione del pignoramento in assenza del debitore, basti dire che tale misura è conforme alla legge, qualora, come nel caso di specie, l’escusso, regolarmente avvisato, non vi assista o non vi si faccia rappresentare (DTF 112 III 16 consid. 5). D’altronde il funzionario incaricato V__________ era legittimato a firmare da solo il verbale di pignoramento giusta i combinati art. 6 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (Rform; RS 281.31) e 3a del Regolamento interno dell’UE concernente i diritti di firma. Anche su questo punto il ricorso risulta quindi infondato.

 

                                  Va infine rilevato per chiarezza che il reddito pignorato nel caso di specie, composto delle indennità giornaliere elargite dalla S__________ a seguito di infortunio, è una prestazione destinata a risarcire una perdita di guadagno e costituisce pertanto un reddito limitatamente pignorabile nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF. Non si tratta dunque di un reddito impignorabile (nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF, v. sentenza della CEF 15.2014.93 del 22 giugno 2015 consid. 5.1), come riteneva a torto il ricorrente.

 

                             4.  L’insorgente lamenta altresì che l’UE abbia omesso nel calcolo del minimo esistenziale il premio della cassa malati, che sostiene di pagare regolarmente ogni mese. Senza esporre alcuna argomentazione, egli allega al ricorso anche un contratto di locazione stipulato con sua madre, da cui risulta un canone a suo carico di fr. 500.– (a fronte dei fr. 400.– riconosciuti dall’Ufficio).

 

                           4.1  Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 20 consid. 3/a; 120 III 16 consid. 2/c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i premi d’assicurazione malattie di base obbligatoria e per il canone di locazione (cfr. sentenza della CEF 15.2014.64 del 28 agosto 2014, consid. 3; punti II/3 e I/1 della Tabella).

 

                           4.2  Nel caso in rassegna, il ricorrente non ha prodotto né all’UE né in questa sede alcun giustificativo che comprovi il pagamento dei premi d’assicurazione malattie di base obbligatoria. Stando così le cose, l’organo esecutivo ha agito correttamente laddove non ha tenuto conto di tale spesa nel minimo vitale dell’escusso. A prescindere dal fatto che l’insorgente non motiva la propria censura, altrettanto vale per quanto concerne il canone locatizio, ritenuto che neppure in tal caso il debitore ha trasmesso all’or­­gano esecutivo o a questa Camera i giustificativi di pagamento. Ne consegue la conferma dell’importo di fr. 400.– ammesso a tale titolo dall’Ufficio. Pure da questo punto di vista il ricorso si rivela quindi infondato.

 

                             5.  RI 1 rileva di avere inoltre diverse spese supplementari causate dagli spostamenti con il suo autoveicolo privato per recarsi da vari medici e accompagnarvi pure sua madre, circostanze che – a suo parere – non sono state considerate nel calcolo del minimo d’esistenza.

 

                           5.1  È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre persone (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2015.77 del 10 dicembre 2015 consid. 3.1).

 

                           5.2  Nel caso specifico, non emerge dagli atti – né il ricorrente lo sostiene – che il suo veicolo sia stato dichiarato impignorabile per motivi di ordine medico (eventuali motivi professionali essendo esclusi, l’escusso non esercitando più alcuna attività lucrativa). Egli non ha comunque prodotto attestazioni dei prestatori di cure in merito alla necessità, alla frequenza e ai luoghi degli appuntamenti medici suoi e di sua madre né quantificato le sue spese di trasferta in relazione a questi appuntamenti. Non risulta alla Camera ch’egli abbia nel frattempo fatto avere all’Ufficio tali giustificativi né li ha acclusi al ricorso in esame. Anche su tale punto la decisione dell’UE merita dunque conferma.

 

                             6.  L’insorgente fa valere infine di dover restituire all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento un importo di fr. 3'190.– percepito indebitamente e di doversi sottoporre prossimamente a un intervento dentistico, ciò che ribadisce pure nella richiesta del 23 maggio 2016 con cui chiede di sospendere immediatamente il pignoramento, specificando di dovere versare al suo dentista un acconto di fr. 300.– e sostenere ulteriori spese mediche per il trattamento di una malattia della pelle e delle unghie.

 

                           6.1  Per quanto concerne il debito nei confronti dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, basti rilevare che non si tratta di una spesa assolutamente necessaria al sostentamento del debitore e della sua famiglia giusta l’art. 93 cpv. 1 LEF, ragione per cui non se ne può tener conto nel computo del minimo esistenziale. L’Ufficio in questione non dev’essere infatti privilegiato rispetto ad altri creditori.

 

                           6.2  Relativamente alle spese dentistiche e mediche, a ben vedere il ricorrente fonda le proprie lamentele su fatti nuovi inammissibili in questa sede, perché devono dapprima essere sottoposti al­l’UE con un’istanza di revisione giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF (sentenza della CEF 15.2012.54 del 6 giugno 2012, consid. 1). La richiesta del 23 maggio 2016 va dunque trasmessa all’Ufficio quale istanza di revisione, non senza ricordare sin d’ora all’escusso che dovrà presentare all’organo esecutivo i certificati dentistici e medici e i giustificativi di pagamento delle spese in questione, così che l’UE possa valutare se aggiungerle nel suo minimo di esistenza. In definitiva, il ricorso va respinto e la domanda di effetto sospensivo diviene quindi senza oggetto.

 

                             7.  Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                             2.  La richiesta di RI 1 del 23 maggio 2016 di sospendere immediatamente il pignoramento del 14 aprile 2016 è trasmessa all’Ufficio di esecuzione di Acquarossa quale domanda di revisione del minimo d’esistenza.

 

                             3.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             4.  Notificazione a:

 

–;

–, ,.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.