Incarto n.
15.2016.34

Lugano

24 giugno 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 25 aprile 2016 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 6 aprile 2016 nelle esecuzioni n. __________707, __________19, __________35 e __________31 promosse contro la ricorrente rispettivamente da

 

 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Confederazione Svizzera, Berna

(rappr. dall’Amministrazione federale delle finanze, Berna)

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                  che nelle esecuzioni n. __________19 e __________35 promosse dallo Stato del Canton Ticino contro l’avv. RI 1, il 6 aprile 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento per i crediti di fr. 289.30 e fr. 362.30 posti in esecuzione, indicando per ognuno di essi “che viene aggiunto al pignoramento previsto il 20.05.2015”;

                                  che a richiesta della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG nell’esecuzione n. __________707 diretta sempre contro l’avv. RI 1, il 12 aprile 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento per il credito di fr. 204.05 vantato dall’escutente, “che viene aggiunto al pignoramento previsto il 20.05.2015”;

                                  che infine il 19 aprile 2016 l’UE ha emesso nei confronti di RI 1 un altro avviso di pignoramento dello stesso tenore a favore del credito di fr. 138.30 fatto valere dalla Confederazione Svizzera nell’esecuzione n. __________31;

                                  che con ricorso del 25 aprile 2016 l’avv. RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’accoglimento della domanda di sospensione del pignoramento nelle predette quattro esecuzioni “fino almeno alla fine del mese di giugno 2016 in attesa della risoluzione della vertenza penale, sub eventualmente domanda di condono, ovvero di compensazione ed eventualmente di rettifica”;

                                  che a motivazione della propria richiesta la ricorrente evoca nuovamente il fatto che l’intero contenuto del suo studio legale è stato depositato in un container nell’ambito di una procedura di sfratto “per ordine” di un patrocinatore che a suo dire ha agito senza poteri, come pure il blocco di tutti i suoi conti in un procedimento penale ch’essa qualifica come “abusivo e calunnioso”;

                                  che la questione della pignorabilità dell’inventario dei beni dello studio legale della ricorrente eseguito il 3 dicembre 2014 a tutela del diritto di ritenzione della (sub)locatrice è già stata giudicata con sentenza passata in giudicato (sentenze della CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015 e del Tribunale federale 5A_361/2015 del 28 gennaio 2016);

                                  che in ogni caso la domanda di sospensione delle esecuzioni contenuta nel ricorso è non solo prematura, poiché non risulta essere stata dapprima sottoposta all’UE, ma è anche infondata, perché la mera pendenza di procedimenti civili, amministrativi o penali promossi o aperti nei suoi confronti non costituisce un motivo di sospensione delle esecuzioni giusta gli artt. 57 a 62 LEF (v. sentenze della CEF 15.2015.94 del 26 aprile 2016 pag. 3 e 15.2016.9 di stessa data, consid. 3, relative a due precedenti ricorsi dell’avv. RI 1, la cui impugnazione della prima sentenza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale federale il 24 maggio 2016 [5A_374/2016]), perlomeno se l’autorità giudiziaria non ha formalmente disposto la loro sospensione, ciò che la ricorrente non dimostra di essere stato il caso nella fattispecie;

                                  che l’avv. RI 1 si duole inoltre che l’UE di Lugano abbia pignorato il suo conto presso __________ senza porsi la questione del minimo vitale né interpellarla;

                                  che, per vero, la legge (art. 90 LEF) conferisce all’escusso il diritto di essere sentito sull’esecuzione del pignoramento prescrivendo, appunto, la notifica dell’avviso di pignoramento, in cui gli viene intimato di assistere all’esecuzione del pignoramento, nel quadro della quale egli potrà in particolare far valere l’eventuale impignorabilità dei suoi beni nel senso degli art. 92 e 93 LEF;

                                  che il pignoramento cui si riferisce l’avv. RI 1 riguarda del resto precedenti esecuzioni;

                                  che, in effetti, il 29 luglio 2014 l’UE aveva fissato il pignoramento nell’esecuzione n. __________13 per il 26 settembre 2014, il 23 ottobre 2014 aveva emesso un altro avviso di pignoramento nel­l’esecuzione n. __________63 per il 24 novembre 2014, e rispettivamente il 2 e il 10 aprile 2015 ne aveva notificato due altri nelle esecuzioni n. __________07 e __________61 per il 20 maggio 2015;

                                  che non essendo riuscito a eseguire questi pignoramenti in presenza dell’escussa, il 10 luglio 2015 l’UE l’aveva sollecitata a presentarsi entro 10 giorni ai suoi sportelli onde allestire il verbale di pignoramento;

                                  che con sentenza del 17 agosto 2015 (inc. 15.2015.55) la Camera aveva respinto il ricorso interposto dall’avv. RI 1 il 30 luglio 2015 avverso tale ordine;

                                  che il 18 agosto 2015 l’UE aveva notificato a__________ il pignoramento (supercautelare) delle relazioni bancarie e dei depositi titoli riconducibili alla ricorrente a garanzia della già citata esecuzione n. __________13, delle altre tre procedure esecutive pure già menzionate e di ulteriori quattro esecuzioni – __________ 16, __________111, __________113 e __________114) –, comunque tutte an­teriori a quelle in esame;

                                  che pure contro tale provvedimento l’avv. RI 1 era insorta a questa Camera con un ricorso del 1° settembre 2015 (rubricato come inc. 15.2015.76);

                                  che il 1° ottobre 2015 il Tribunale federale aveva concesso effetto sospensivo al ricorso in materia civile interposto dall’avv. RI 1 contro la (prima) sentenza emessa il 17 agosto 2015 dalla Camera (inc. 5A_690/2015);

                                  che la decisione del Tribunale federale sospende soltanto l’ordi­­ne rivolto alla ricorrente di presentarsi per l’esecuzione del pignoramento a favore delle otto esecuzioni anteriori a quelle in esame (come blocca di fatto la trattazione del ricorso contro la notifica del pignoramento all’UBS, inc. 15.2015.76);

                                  che la decisione del Tribunale federale non ha invece alcun effetto sulle esecuzioni successive n. __________707, __________19, __________35 e __________31 oggetto del ricorso in esame né incombe alla Camera determinarsi in questa sede su un provvedimento ancora sub iudice;

                                  che ad ogni modo la sospensione dell’esecuzione del pignoramento eseguito a favore delle precedenti otto esecuzioni non impedisce un successivo pignoramento a favore delle quattro esecuzioni in rassegna, ancorché limitato alla parte del ricavato dei beni dell’escussa che eccede quanto necessario alla copertura dei crediti a beneficio del pignoramento anteriore (art. 110 cpv. 3 LEF);

                                  che il ricorso si rivela quindi infondato e va respinto;

                                  che la richiesta di effetto sospensivo diventa senza oggetto;

                                  che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

 

–;

    ;

 

    ;

–.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.