Incarto n.
15.2016.35

Lugano

3 maggio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 aprile 2016 di

 

  RI 1 

 

 

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 17 marzo 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

PI 1,  

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 683.35 oltre agli accessori;

                                         che il 17 marzo 2016 l’UE ha accertato che il pignoramento era stato infruttuoso e ha emesso un attestato di carenza di beni;

                                         che con ricorso del 31 marzo 2016, a nome di RI 1 C__________ ha contestato l’attestato di carenza di beni;

                                         che con sentenza del 15 aprile 2016 (inc. 15.2016.24) questa Camera ha dichiarato il ricorso irricevibile, principalmente perché era firmato dal solo C__________, e inoltre poiché il ricorso non adempiva i requisiti dell’art. 7 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2);

                                         che tale decisione è passata in giudicato;

                                         che con il ricorso in esame RI 1 si prefigge di ripresentare lo stesso atto di ricorso inoltrato il 31 marzo 2016, seppure sottoscritto anche da lui “per approvazione e regolarità di procedura”;

                                         che in quanto nuova impugnazione il ricorso si avvera però d’ac­chito tardivo – siccome inoltrato più di dieci giorni dalla notifica dell’attestato di carenza di beni impugnato (v. art. 17 cpv. 2 LEF) – ed è quindi irricevibile;

                                         che anche quale eventuale produzione di un nuovo documento nella precedente procedura di ricorso (inc. 15.2015.24) lo scritto in esame è tardivo giacché la procedura è terminata e la sentenza del 15 aprile 2016 sarebbe potuta essere contestata solo con un ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 10 giorni dalla sua notifica, come indicato in fondo alla stessa sentenza;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.