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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 12 maggio 2016 di
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RI 1 (patrocinata dall’avv. dott. PA 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 2 maggio 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1, (titolare della ditta Studio Ingegneria PI 1 patrocinato dall’avv. PA 2 )
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ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1, indicato sull’atto con la designazione “Studio Ingegneria PI 1”, procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 2'000'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2011 per “responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per difetti, errori di progettazione/DL e ogni altro danno diretto o indiretto, in relazione al contratto d’ingegneria con lo Studio d’ingegneria PI 1 per la progettazione, costruzione e DL di 5 case a __________ di proprietà dei signori __________ (fmn __________), __________ (fmn __________), __________ (fmn __________), __________ (fmn __________) e __________ (fmn __________)”.
Il 3 maggio 2016 l’escussa ha interposto opposizione totale al precetto esecutivo.
B. Con “reclamo” (recte: ricorso) del 12 maggio 2016, la RI 1 ha chiesto alla Camera di accertare la nullità assoluta del precetto esecutivo e della connessa procedura esecutiva, e di ordinare all’UE di Lugano di non comunicare l’esecuzione a terzi, contestando la personalità giuridica del procedente (Studio Ingegneria PI 1).
C. Il 20 maggio 2016, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo, nel senso che l’esecuzione non dev’essere comunicata a terzi.
D. Con osservazioni del 9 giugno 2016, il procedente ha chiesto la reiezione del ricorso e nelle sue del 17 giugno l’UE è giunto alla stessa conclusione.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato alla ricorrente il 3 maggio 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente afferma di non sapere chi sia lo “Studio Ingegneria PI 1” menzionato sul precetto esecutivo e fa valere che siccome tale entità non è iscritta a registro di commercio né come società né come ditta individuale, non ha alcuna personalità giuridica, motivo per cui il precetto esecutivo e la stessa esecuzione sarebbero nulli. Da parte sua il procedente, nelle sue osservazioni del 9 giugno 2016, sostiene che alla ricorrente è sempre stato chiarissimo che l’escutente è la persona fisica PI 1, con studio d’ingegneria a __________. Poiché la designazione difettosa non ha potuto indurre la controparte in errore, secondo la giurisprudenza l’esecuzione non è né nulla né annullabile, ma la designazione dell’escutente deve semplicemente essere corretta nel senso di sostituirla con la persona fisica PI 1.
3. Giusta l’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF, la domanda d’esecuzione deve enunciare in particolare il nome e il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rappresentante. Il precetto esecutivo riporta le indicazioni della domanda d’esecuzione (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). L’ufficio d’esecuzione non è in linea di massima tenuto a verificare la validità delle indicazioni contenute nella domanda d’esecuzione né può modificarle, tranne se non sono chiare o complete oppure se sa che sono false (DTF 140 III 177 consid. 4.1). Ad ogni modo il precetto esecutivo è nullo unicamente se l’inesattezza, l’incompletezza o l’ambiguità riguarda un’indicazione essenziale – ovvero la persona del debitore o del creditore oppure l’importo posto in esecuzione –, se era di natura a trarre effettivamente l’escusso in errore e tale è stato il caso, e se non è stata successivamente sanata, in particolare quando costui ha riconosciuto esplicitamente o per atti concludenti atti esecutivi posteriori (DTF 120 III 13 consid. 1/b; sentenze della CEF 15.2015.70 del 6 novembre 2015 consid. 3/ee 15.2012.107 del 25 ottobre 2012, con riferimenti a Wuthrich/Schoch in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 28 segg. ad art. 69 LEF e Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 19 ad art. 67 LEF). In particolare la designazione errata di una parte con il nome della sua ditta individuale anziché il nome del titolare va rettificata d’ufficio (sentenza della CEF 15.2013.107 del 24 ottobre 2013 pag. 3).
3.1 Nel caso specifico, la designazione “Studio Ingegneria PI 1” è ambigua: in assenza di una qualunque specificazione riferibile a una società (”SA”, ”Sagl”, ecc.), essa può riferirsi a una ditta individuale, nel qual caso come escutente sarebbe dovuta essere indicata la persona fisica titolare della ditta, poco importa se iscritta o no a registro di commercio (v. sentenza della CEF 14.2014.181 del 20 ottobre 2014 consid. 5.2 e il rinvio a Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 39 LEF), oppure una società semplice (l’ipotesi di un’associazione apparendo in concreto inverosimile) qualora lo studio raggruppi diversi ingegneri indipendenti, ciò che avrebbe imposto d’indicare sulla domanda di esecuzione e sul precetto esecutivo le generalità di ogni socio o creditore solidale (DTF 43 III 177, 80 III 9 consid. 2). Visto che l’ambiguità risulta patente, l’UE avrebbe dovuto interpellare il richiedente per fargli precisare la propria identità. Il ricorso andrebbe quindi accolto nel senso di annullare il precetto esecutivo e rinviare gli atti all’UE perché abbia a eseguire tale accertamento. Sennonché da ciò si può prescindere nella fattispecie, siccome la Camera dispone degli elementi per riformare essa stessa la decisione impugnata (art. 21 LEF e DTF 140 III 178 consid. 4.3).
3.2 In effetti, nelle sue osservazioni al ricorso PI 1 ha dichiarato di agire in nome proprio quale titolare della ditta individuale “Studio Ingegneria PI 1”. È quindi sufficiente ordinare all’UE di rettificare la designazione del procedente nel suo registro elettronico THEMIS, sostituendo (con lo strumento della fusione di due persone) lo “Studio Ingegneria PI 1” con “PI 1, titolare dello PI 1”, di modo che appaia correttamente sui prossimi atti esecutivi. Come indirizzo di foro andrà registrato quello privato di PI 1 in “Via __________, __________ __________ mentre come indirizzo di corrispondenza potrà figurare quello dello Studio in “__________, __________ M__________”.
Non è invece necessario emettere e notificare un nuovo precetto esecutivo, l’escussa non avendo subìto alcun pregiudizio concreto, dal momento che ha interposto opposizione (che può in ogni istante ritirare senza spese ove dovesse riconoscere di dovere a PI 1 l’importo posto in esecuzione) e ha ottenuto la sospensione cautelare della comunicazione dell’esecuzione a terzi fino all’emanazione del giudizio odierno.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di procedere nel suo registro elettronico THEMIS alla fusione della registrazione relativa allo “Studio IngegneriaPI 1” (n. __________) con quella del suo titolare PI 1 (n. __________), aggiungendo alla voce “Complemento” l’indicazione “Titolare dello Studio Ingegneria PI 1”, e di rettificare l’indirizzo di foro in “Via __________, __________ S__________”, registrando se necessario quale nuovo indirizzo di corrispondenza quello della ditta in “__________,__________ M__________”.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. .
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.