Incarto n.
15.2016.47

Lugano

23 settembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 aprile 2016 di

 

 

RI 1

 )

(patrocinata dall’ PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 31 marzo 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 99'171.31 oltre ad accessori.

 

                                  B.   Non avendo rinvenuto beni né redditi pignorabili, il 31 marzo 2015 l’UE ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento e contestualmente l’attestato di carenza beni, motivando la propria decisione nel seguente modo:

                                                   “L’Ufficio non ha accertato presso il debitore la presenza di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento di salario.

                                                   Come da rapporto della Lodevole Polizia Comunale di Lugano l’escusso risulta aver lasciato l’appartamento a Lugano, lo stesso risulta irreperibile. Visto l’irreperibilità dell’escusso si rinuncia al pignoramento dei veicoli in quanto irreperibili.

 

                                  C.   Con ricorso del 18 aprile 2016, l’RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento, affinché l’Ufficio proceda alle necessarie ricerche riferite alle attività societarie dell’escusso, all’accertamento del reddito e al suo interrogatorio.

 

                                  D.   Con osservazioni del 13 giugno 2016 l’UE postula la reiezione del gravame. Mediante replica spontanea del 24 giugno 2016 la ricorrente ripropone le proprie argomentazioni.

 

                                  E.   L’8 settembre 2016 questa Camera ha notificato il ricorso a PI 1 mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale svizzero di commercio n. __________, assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni, siccome i precedenti tentativi per raccomandata del 22 aprile (da parte dell’UE), del 28 giugno e del 16 agosto 2016 non hanno avuto esito positivo. Il resistente è tuttavia rimasto silente.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta l’8 aprile 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   La ricorrente contesta in sostanza all’Ufficio di non aver eseguito tutti gli accertamenti necessari a determinare eventuali beni pignorabili appartenenti all’escusso. A sua detta, l’irreperibilità del debitore non può essere una giustificazione sufficiente per prescindere dall’eseguire qualsiasi accertamento. A tal riguardo, fa notare che con la domanda di continuazione dell’esecuzione dell’11 marzo 2016 aveva indicato all’UE che l’escusso detiene delle azioni al portatore della società J__________ con sede a __________. Nel ricorso, l’insorgente evidenzia altresì che il debitore è pure direttore della U__________ con sede a __________, membro del consiglio di amministrazione della T__________ di __________, gerente della M__________, anch’essa in __________, nonché gerente della I__________, sempre in __________. Nonostante tali informazioni, secondo la ricorrente, l’organo esecutivo non ha fatto alcun accertamento sugli eventuali redditi che PI 1 percepisce da tali società. Aggiunge, infine, che l’UE neppure ha chiesto informazioni all’Ufficio circondariale di tassazione di __________, comune in cui è domiciliato l’escusso.

 

                                         Da parte sua, l’Ufficio rileva nelle proprie osservazioni che, malgrado il debitore sia effettivamente gerente delle società I__________ e M__________, il capitale sociale di queste ultime è detenuto da un’altra società con sede in __________ (la G__________). Osserva inoltre che l’escusso risulta membro del consiglio di amministrazione di ulteriori due società anonime (la J__________ e la T__________), il cui recapito è però presso una terza società (la G__________), della quale PI 1 non è organo. L’UE aggiunge infine che, non avendo potuto rintracciare l’escusso, non è stato possibile nemmeno prendere in consegna eventuali azioni.

 

                                2.1   Nell’ambito del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). L’ufficio di esecuzione deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del patrimonio dell’escusso e verificare le affermazioni di quest’ultimo qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2015.27 del 10 agosto 2015, consid. 2.1). Se il debitore, avvisato regolarmente del pignoramento da eseguire, non è presente, l’ufficio delle esecuzioni è autorizzato a procedere al pignoramento in sua assenza, mediante il pignoramento di beni di cui abbia avuto conoscenza in occasione di un pignoramento precedente (DTF 112 III 14 consid. 5a) o di altri beni o redditi scoperti grazie alla collaborazione di terzi o autorità (art. 91 cpv. 4 e 5 LEF; Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 91 LEF).

 

                                2.2   Nel caso in rassegna, pur sapendo che il debitore è organo di diverse società con sedi nei Cantoni di __________ e __________, l’UE non ha proceduto ad alcun accertamento degli eventuali redditi ch’egli percepisce dalle stesse. Tale modo di procedere non è conforme alla legge e le motivazioni avanzate dall’Ufficio non giustificano il suo operato. È invero irrilevante che l’escusso non sia rintracciabile, che il capitale sociale delle società di cui è organo appartenga a un’altra società e che il recapito delle stesse risulti presso l’indirizzo di un’altra persona giuridica. Come esposto sopra (consid. 2.1), l’UE è tenuto a indagare sull’estensione e la composizione del patrimonio dell’escusso e a procedere al pignoramento anche in sua assenza, attraverso la collaborazione di terzi o autorità, che hanno lo stesso obbligo di informare del debitore (art. 91 cpv. 4 e 5 LEF). Non potendo escludere a priori che PI 1 consegua redditi dalle società di cui è organo, l’Ufficio avrebbe dovuto fare altre verifiche anziché dichiarare il pignoramento infruttuoso ed emettere l’attestato di carenza beni per il solo fatto ch’egli non è reperibile.

 

                                   3.   Alla luce di quanto precede, in accoglimento del ricorso, l’incarto va dunque rinviato all’organo esecutivo affinché proceda a ulteriori accertamenti. A tal uopo, mediante rogatoria giusta l’art. 4 LEF l’Ufficio inviterà le società di cui l’escusso è organo (sopra, consid. 2) a fornire informazioni sugli eventuali redditi percepiti dallo stesso e sulla detenzione di azioni da parte sua. Procederà inoltre a farsi consegnare dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________ l’ultima dichiarazione d’imposta di PI 1 e la relativa decisione di tassazione. L’organo esecutivo provvederà infine a pignorare, nei limiti della legge (cfr. art. 92 e 93 LEF), gli eventuali beni scoperti, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento.

 

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e di conseguenza l’incarto è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Lugano, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso del considerando 3.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–     (mediante pubblicazione edittale).

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.