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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza 5 luglio 2016 dell’
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IS 1
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tendente alla determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF del diritto di usufrutto di spettanza dell’escussa
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PI 1,
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nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ promosse da
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PI 2, |
PI 3,
(rappresentati dall’RA 1, )
PI 4,
ritenuto
in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse dalla PI 3, dallo PI 2 e da PI 4 nei confronti di PI 1, l’11 novembre 2014 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato in particolare l’usufrutto spettante all’escussa sulla quota di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ e sulla quota di comproprietà di 1/110 della particella n. __________ RFD di __________.
B. Ricevute le domande di vendita, il 23 settembre 2015 l’Ufficio ha segnalato ai creditori che l’usufrutto era stato costituito quale diritto di abitazione e pertanto veniva escluso dal pignoramento a norma dell’art. 92 LEF.
C. A seguito del ricorso 4 ottobre 2015 di PI 4 contro il predetto provvedimento, con sentenza del 12 febbraio 2016 (inc. 15.2015.86) questa Camera ha stabilito che l’usufrutto in sé non è pignorabile, mentre lo è in principio il diritto di esercitarlo, ragione per cui ha retrocesso l’incarto all’Ufficio affinché procedesse a ulteriori accertamenti e, all’occorrenza, facesse determinare in seguito alla Camera il modo di realizzazione dell’esercizio dell’usufrutto giusta l’art. 132 LEF, fornendo tutte le informazioni necessarie al caso.
D. Con scritto del 15 marzo 2016, R__________, proprietario dei fondi gravati dall’usufrutto in questione, ha proposto all’Ufficio di procedere alla realizzazione di quest’ultimo mediante pubblico incanto.
E. Effettuati i propri accertamenti, con istanza del 5 luglio 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione del diritto di usufrutto, rilevando che il valore attribuitogli dal perito incaricato è di fr. 145'000.– e che l’escussa non abita nell’appartamento oggetto dell’usufrutto.
F. Con ordinanza del 18 agosto 2016 il presidente di questa Camera ha notificato all’escussa e ai creditori l’istanza dell’UE e lo scritto 15 marzo 2016 di R__________, impartendo loro un termine di 10 giorni per presentare osservazioni e formulare eventuali altre proposte sul modo di realizzazione. Entro il termine assegnato, tutti sono rimasti silenti.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l’art. 132 cpv. 1 LEF, il modo di realizzazione degli usufrutti viene determinato dall’autorità di vigilanza su richiesta dell’ufficiale. Uditi gli interessati, in particolare il nudo proprietario (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 132 LEF), tale autorità può ordinare l’incanto, affidare la realizzazione a un amministratore o prendere altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF). Non è vincolata al modo di realizzazione indicato dagli interessati (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 132, con rinvii; sentenza della CEF 15.2004.180 del 12 luglio 2006, consid. 1).
2. Come già rilevato nella sentenza di questa Camera del 12 febbraio 2016, l’usufrutto in quanto tale non è pignorabile, mentre lo è il diritto di esercitarlo ove non abbia carattere strettamente personale (implicitamente: art. 758 cpv. 1 CC, 92 cpv. 4, 93 cpv. 1 e 132 cpv. 1 LEF) e il pignoramento dei redditi e dei frutti sia insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori (cfr. art. 95 cpv. 1 e 97 cpv. 2 LEF). Il pignoramento del diritto di esercitare l’usufrutto – che oltre al diritto di percepire frutti e redditi (diritto di godimento o di fruizione) comprende pure il diritto al possesso, all’uso e alla gestione della cosa gravata dall’usufrutto, nonché il diritto di cederne l’esercizio – è tuttavia limitato dalle restrizioni previste dall’art. 93 LEF. Se l’usufrutto viene effettivamente e personalmente esercitato dall’usufruttuario e se il valore locativo del fondo gravato (sul mercato immobiliare) non supera l’importo che potrebbe essere riconosciuto nel minimo di esistenza a titolo di spese di abitazione, l’ufficio d’esecuzione può prescindere dal pignorarlo, limitandosi a non computare nel calcolo del minimo di esistenza alcun importo a tale titolo (ibidem). Ove non siano dati questi presupposti, l’ufficio d’esecuzione deve valutare se è possibile locare il fondo a terzi, lasciarne l’uso all’escusso dietro pagamento di un compenso (ibidem), porre all’asta il diritto di esercitare l’usufrutto o adottare ogni altro provvedimento più idoneo (art. 132 cpv. 3 LEF). Sulla proposta dell’ufficio statuisce l’autorità di vigilanza (art. 132 cpv. 1 LEF) (sentenza della CEF 15.2015.86 del 12 febbraio 2016, consid. 4.1).
3. Nel caso in rassegna, questa Camera ha già stabilito che l’usufrutto in questione non ha carattere strettamente personale nel senso dell’art. 758 cpv. 1 CC e pertanto è in principio pignorabile (sentenza della CEF 15.2015.86 del 12 febbraio 2016, consid. 4.2). Emerge inoltre dagli accertamenti effettuati dall’UE che l’escussa non esercita effettivamente e personalmente l’usufrutto (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento del 5 luglio 2016, pag. 3), sicché la decisione dell’Ufficio di mantenere il pignoramento dello stesso, anziché limitarsi a non computare nel calcolo del minimo d’esistenza di PI 1 alcun importo a titolo di spese di abitazione, è corretta (consid. 2). Ora, invitati a esprimersi sul modo di realizzazione giusta l’art. 132 LEF, il nudo proprietario ha chiesto la vendita del diritto di usufrutto ai pubblici incanti, mentre la debitrice e i creditori non hanno avanzato alcuna proposta né si sono opposti alla richiesta del nudo proprietario, sicché in principio non v’è ragione per scostarsene. A fronte di crediti posti in esecuzione per fr. 62'363.15 complessivi e del valore di stima dell’usufrutto di fr. 145'000.–, la vendita ai pubblici incanti o, qualora tutti gli interessati vi acconsentano esplicitamente, a trattative private (art. 130 n. 1 LEF), appare invero la soluzione più adeguata al caso di specie. L’alternativa sarebbe cedere in locazione a terzi i fondi gravati dall’usufrutto, ipotesi però che alla luce di un valore locativo di fr. 1'750.– (v. perizia agli atti) avrebbe lo svantaggio di necessitare di un tempo eccessivamente lungo per soddisfare le pretese poste in esecuzione dai creditori.
In ragione di quanto precede l’Ufficio procederà dunque alla realizzazione del diritto di esercitare l’usufrutto ai pubblici incanti o a trattative private, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori. Va ricordato a tal proposito che l’UE dovrà realizzare unicamente l’esercizio dell’usufrutto (cfr. art. 758 cpv. 1 CC), o meglio il diritto di esercitarlo, non invece l’usufrutto stesso, il quale è incedibile (DTF 113 II 125 consid. 2b/aa) e continuerà pertanto a rimanere in capo a PI 1. In altri termini, non si dovrà procedere a nessuna operazione a registro fondiario, l’aggiudicatario non conseguendo alcun diritto reale sui beni gravati dall’usufrutto.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Locarno di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti o a trattative private del diritto di esercitare l’usufrutto gravante la quota di PPP n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ e la quota di comproprietà di 1/110 della particella n. __________ RFD di __________.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Locarno e per il suo tramite a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.