Incarto n.
15.2016.58

Lugano

23 settembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 7 luglio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a

 

 

 PI 1

 

 

nell’eredità giacente, composta oltre che dall’escusso PI 1 di

 

 

 PI 2  

 PI 3  

 PI 4  

 PI 5  

 

nelle varie esecuzioni promosse contro l’escusso da:

 

                                         PI 7,

                                         PI 8,

                                         PI 9,

                                         (rappr. dall’RA 1, )

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nelle varie esecuzioni promosse nei confronti di PI 1, il 1° ottobre 2015 l’Ufficio esecuzione (UE) di Mendrisio ha pignorato i “diritti spettanti al debitore nella comunione ereditaria” composta oltre che da lui di PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5. In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato quale unico bene appartenente alla comunione ereditaria la particella n__________ RFD __________ e ha quantificato il valore di stima dell’intera comunione in fr. 305'464.–.

 

                                  B.   Avendo i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 29 dicembre 2015 a norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), alla quale nessuno si è presentato, sicché non si è potuto raggiungere alcuna conciliazione. Il 12 gennaio 2016, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

 

                                  C.   Il 19 aprile 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti ad PI 1, precisando di attribuire all’interessenza del debitore, di un quinto, un valore di fr. 60'000.– tenuto conto della stima di fr. 300'000.– del possibile ricavo dell’immobile.

 

                                  D.   In occasione del pignoramento l’ufficio ha attribuito all’intera comunione ereditaria un valore di fr. 305'464.–. Esso, tuttavia, ha omesso sia nel verbale di pignoramento sia in sede di conciliazione d’indicare la quota spettante all’escusso nella comunione e il suo valore. Solo con l’istanza del 19 aprile 2016 l’ufficio ha apoditticamente determinato in un quinto la quota spettante ad PI 1, omettendo di menzionare i motivi che lo hanno portato a tale conclusione. A seguito di ciò con decisione 29 aprile 2016 (inc. n. 15.2016.30) la Camera ha retrocesso gli atti all’ufficio di esecuzione di Mendrisio affinché proceda ad accertare la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria e a stabilirne nuovamente il valore di stima reale, indicandogli altresì di poi comunicare la quota di spettanza dell’escusso e il valore di stima agli interessati, impartendo loro un nuovo termine per presentare eventuali osservazioni o proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).

 

                                  E.   Dopo aver esperito le necessarie indagini, il 23 maggio 2016 l’uf­­ficio, dando seguito alle indicazioni della Camera, ha comunicato a tutti gli interessati che la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria ammonta a un ottavo e che il valore della stessa, considerato un valore di fr. 305'464.– della part. n. __________ RFD di __________, è di fr. 38'183.–. Nella comunicazione l’ufficio ha altresì assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito nessuna proposta gli è pervenuta.

 

                                  F.   In base ai suddetti dati, il 7 luglio 2016 l’UE ha nuovamente chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti ad PI 1 senza formulare alcuna proposta.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’a­sta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

 

                                   2.   Nel caso di specie l’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di un ottavo e che il suo valore assomma a fr. 38'183.– (scritto 23 maggio 2016). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del pignoramento corrisponde pressoché al valore di stima della quota, appare in concreto inadeguata. L’i­stanza è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quote in questione.

                                   3.    Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.    L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/8 spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria composta di PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5.

 

                                   2.    Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.    Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.