Incarto n.
15.2016.60

Lugano

26 luglio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 luglio 2016 di

 

 

RI 1 e RI 2, __________

RI 3, __________

RI 4, __________

RI 5, __________

RI 6, __________

RI 7, __________

(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’elenco oneri emesso il 24 giugno 2016 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno immobiliare gravante l’unità di comproprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ (inc. imm. __________) promossa dalla

 

 

PI 2, __________

 

nei confronti di

 

 

PI 1, __________

                                  e, quale terza proprietaria del pegno, di

                                   __________, __________

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 2 ha escusso PI 1 in via di realizzazione del pegno immobiliare che grava la proprietà per piani n. __________, pari a __________ della particella n. __________ RFD di __________ per l’incasso di fr. 2'035'566.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2015;

                                  che un secondo esemplare dello stesso precetto esecutivo è stato anche notificato alla terza proprietaria del fondo gravato, la __________;

                                  che il 3 giugno 2016 l’UE ha pubblicato l’avviso d’incanto unico della predetta unità, fissato per il __________ alle ore __________;

                                  che il 23 giugno 2016, l’avv. PA 1 ha insinuato i crediti dei suoi clienti RI 1 e RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6 nonché RI 7 nei confronti di PI 1, tutti garantiti da sequestri annotati a registro fondiario il 10 ottobre 2011, segnalando che gli stessi erano in fase di convalida, sicché ai suoi clienti dovevano essere riconosciuti i benefici previsti dall’art. 281 LEF;

                                  che il 24 giugno 2016 l’UE ha comunicato agli interessati l’elenco oneri;

                                  che nella parte “B. Altri oneri” dell’elenco oneri, l’UE ha riportato dai fogli del registro fondiario relativi all’unità e al fondo base in questione diverse servitù, annotazioni e menzioni, tra cui le restrizioni del diritto di disporre consecutive ai sequestri decretati a favore dei clienti dell’avv. PA 1, e ha menzionato in una tabella in fondo all’elenco i numeri dei sequestri e delle esecuzioni a convalida degli stessi così come gli importi aggiornati al 24 agosto 2016;

                                  che con scritto dello stesso 24 giugno l’UE ha respinto le insinuazioni di credito notificate dall’avv. PA 1, spiegando che non sono garantite da ipoteca legale o convenzionale;

                                  che con ricorso del 7 luglio 2016 i creditori sequestranti sopraccitati chiedono, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’an­­nullamento della decisine appena menzionata e l’ammissione delle loro pretese nell’elenco oneri senza eccezioni nella “Sezione A (Crediti garantiti da pegno immobiliare)” o, in subordine, nella “Sezione B (Altri oneri)”;

                                  che stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato agli altri interessati per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);

                                  che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 27 giugno 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

                                  che i ricorrenti fanno valere che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 5A_394-395/2014 del 21 luglio 2014, pubblicata in BlSchK 2015 pagg. 185 segg.) anche le restrizioni del diritto di disporre consecutive a un sequestro devono essere inserite nella “sezione B (Altri oneri)” dell’elenco oneri;

                                  che i ricorrenti ritengono pertanto il provvedimento impugnato in contrasto con tale giurisprudenza e postulano l’iscrizione delle loro pretese nella sezione A dell’elenco oneri, richiamando il diritto riconosciuto loro di partecipare al pignoramento giusta l’art. 281 cpv. 1 LEF, e in via subordinata nella sezione B;

                                  che la conclusione principale va respinta non solo perché il Tribunale federale ha precisato, nella decisione invocata dai ricorrenti, che le restrizioni del diritto di disporre annotate a registro fondiario in virtù dell’art. 960 cpv. 1 n. 1 e 3 devono, come i diritti personali annotati (art. 959 CC), essere iscritte nella “sezione B (Altri oneri)” dell’elenco oneri (consid. 4.2), ma anche perché il se­questro non conferisce al suo beneficiario alcun diritto reale né altro privilegio di diritto materiale sugli oggetti sequestrati (DTF 116 III 115 seg. consid. 3/a), sicché l’ufficio d’esecuzione, come giustamente rilevato nel provvedimento impugnato, è tenuto a rifiutarne la menzione nella sezione A dell’elenco oneri, siccome non implica un onere reale per il fondo (art. 36 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42);

                                  che in particolare l’art. 281 cpv. 1 LEF conferisce al sequestrante unicamente il diritto, di natura processuale, di partecipare in via inizialmente provvisoria a un pignoramento eseguito a favore di altri creditori dopo l’esecuzione del sequestro, ma non gli dà in sé la facoltà di partecipare a un’esecuzione in via di realizzazione del pegno né soprattutto il diritto di partecipare con i creditori pignoratizi alla distribuzione del provento della realizzazione del pegno;

                                  che i creditori sequestranti hanno una pretesa solo su un’even­­tuale eccedenza dopo integrale soddisfacimento dei creditori pignoratizi (art. 157 cpv. 2 LEF e 113 RFF, e in materia di pignoramento art. 146 cpv. 2 in relazione con l’art. 219 cpv. 4 LEF e art. 81 RFF);

                                  che la conclusione intesa all’inserimento dei crediti dei ricorrenti nella sezione B dell’elenco oneri risulta invece senza oggetto dal momento che ciò, in realtà, è già il caso;

                                  che in effetti i sei sequestri ottenuti dai ricorrenti sono menzionati nella rubrica “Annotazioni” della “sezione B (Altri oneri)” dell’elenco oneri (“dg” __________ a __________ del 10 ottobre 2011);

                                  che con il giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso diventa senza oggetto;

                                  che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

 

    ;

    (per raccomandata internazionale);

–.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.