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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 luglio 2016 di
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RI 1 (patrocinato dall’avv. dott. PA 1, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comunicazione 8 luglio 2016 della domanda di realizzazione del pegno immobiliare formulata il 27 giugno 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
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PI 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione delle cartelle ipotecarie gravanti in primo grado la proprietà per piani n. __________, pari a 221/1000 della particella n. __________ RFD di __________, emesso il 14 ottobre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 12'729'023.20 oltre agli accessori;
che con decisione 19 aprile 2016 (inc. 14.2016.55) la Camera ha stralciato dai ruoli per desistenza il reclamo presentato da RE 1 contro la sentenza del 29 febbraio 2016, con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso al predetto precetto esecutivo;
che l’8 luglio 2016 l’UE ha comunicato all’escusso la domanda di realizzazione presentata dall’escutente il 27 giugno 2016;
che con ricorso del 22 luglio 2016, RI 1 chiede l’annullamento di tale domanda facendo valere che il termine minimo di 6 mesi stabilito all’art. 116 LEF non era ancora trascorso al momento del deposito della domanda di realizzazione;
che il ricorrente misconosce però che la specie di esecuzione promossa dalla banca non è quella in via di pignoramento bensì in via di realizzazione di pegno immobiliare (doc. B accluso al ricorso);
che l’art. 116 LEF, relativo alla prima specie di esecuzione, è pertanto inapplicabile;
che la questione è in realtà disciplinata dall’art. 157 LEF (cpv. 1, 1° periodo), per cui il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo;
che nel caso specifico sono trascorsi più di sei mesi tra la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 20 ottobre 2015 (doc. B, pag. 2), e il deposito della domanda di realizzazione formulata il 27 giugno 2016 (doc. A);
che secondo giurisprudenza e dottrina, la sospensione dei termini prevista dall’art. 154 cpv. 1, 2° periodo LEF durante l’eventuale procedura giudiziaria intesa al rigetto dell’opposizione vale solo per il termine (massimo) di perenzione e non per quello (minimo) di temporeggiamento (DTF 124 III 82 consid. 2, 90 III 85, riconfermate nella sentenza del Tribunale federale 5A_753/2014 dell’8 gennaio 2015 consid. 2.5; Bernheim/Känzig in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 154 LEF; Kren Kostkiewicz in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2 ad art. 98 RFF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 154 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 e 17 ad art. 154 LEF);
che il ricorso va pertanto respinto, senza necessità di notificarlo preventivamente alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR) né di statuire sulla domanda di conferimento dell’effetto sospensivo formulata dal ricorrente, diventata senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.