Incarto n.
15.2016.66

Lugano

6 settembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 2 agosto 2016 di

 

 

RI 1

(rappr. dall’avv. RA 1, __________)

 

 

contro

 

l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la stima dei beni sequestrati contenuta nel verbale di sequestro emesso il 21 luglio 2016 nella procedura n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

 PI 1

(patrocinato dall’avv. PR 1, )

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con decreto dell’11 luglio 2016 (inc. SO.2016.2728), su istanza dello RI 1 diretta contro PI 1 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza emessa il 28 aprile 2016 dal Tribunale di __________ (Italia) e decretato, quale misura conservativa, il sequestro in particolare delle azioni delle società E__________ SA e L__________ SA, dei crediti e pretese di PI 1 nei confronti di quelle società, così come di tutti gli averi patrimoniali intestati a dette società o da esse detenuti, sino a concorrenza di fr. 1’087399.16 oltre agli accessori;

 

                                         che il 21 luglio 2016, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha se­questrato, segnatamente, 100 azioni al portatore dell’E__________ SA (Lugano) di fr. 1'000.– cadauna, rappresentanti il suo intero capitale azionario, un credito correntista della società (rec­te: di PI 1) di fr. 1'260'938.03 al 31 dicembre 2014 e un conto dell’E__________ SA presso la L__________ SA con un saldo di fr. 2'483.–;

 

                                         che a ognuno di questi tre attivi l’UE ha assegnato un valore di stima di fr. 1.–;

 

                                         che con ricorso del 2 agosto 2016 il sequestrante chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale di accertare che i valori di stima indicati nel verbale di sequestro sono simbolici e non vincolanti, e dovranno se necessario essere rivalutati nel proseguimento della procedura tenendo conto della par­tecipazione totalitaria dell’E__________ SA nell’El__________ __________ Srl, postulando inoltre la rettifica della designazione del titolare del credito correntista sequestrato;

 

                                         che in via subordinata la ricorrente richiede inoltre che l’eventua­le nuova stima sia eseguita “se del caso” da un perito e che sia accertato “se non sia auspicabile” la realizzazione del credito correntista e delle azioni dell’E__________ SA in un solo lotto;

 

                                         che in via ancor più subordinata la ricorrente chiede che sia ordinata una nuova stima tramite perizia;

 

                                         che stante l’esito del giudizio odierno il ricorso non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);

 

                                         che all’esecuzione del sequestro si applicano per analogia le nor­me (art. 91 a 109 LEF) relative all’esecuzione del pignoramento (art. 275 LEF), segnatamente l’art. 97 cpv. 1 LEF, sicché l’UE deve stimare i beni sequestrati facendosi assistere, ove occorra, da periti;

 

                                         che in linea di principio la stima può essere contestata con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014 consid. 7.3);

 

                                         che, tuttavia, legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato (pro multis: Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 40 ad art. 17 LEF);

 

                                         che nel caso specifico non è dato di capire quale interesse attuale e concreto abbia la sequestrante a ricorrere, né essa lo esplicita, limitandosi ad alludere a non meglio specificati “rischi” connessi alla mancata indicazione del carattere simbolico che il funzionario competente avrebbe attribuito alla stima;

 

                                         che in particolare la ricorrente non pretende che la stima possa impedire il sequestro di altri beni (ciò che presupporrebbe, al contrario, una stima esageratamente alta) né spiega perché il verbale impugnato potrebbe compromettere la sua partecipazione all’asta;

 

                                         che del resto l’UE dovrà nuovamente stimare i beni sequestrati al momento in cui dovessero essere pignorati nell’esecuzione a convalida del sequestro (art. 97 cpv. 2 LEF) e solo a quel momento, di fronte all’eventualità concreta della realizzazione dei beni sequestrati (e nel frattempo pignorati), potrebbe rivelarsi necessaria una determinazione più precisa del loro valore di realizzazione;

 

                                         che contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il patrimonio netto dell’E__________ Srl non sembrava poi superare € 75'000.– nel 2014 (secondo il rapporto informativo della Basic Azienda ac­cluso al ricorso, doc. C);

 

                                         che d’altronde il ricorso a un perito per stimare il valore di realizzazione di azioni è consentito soltanto in presenza di criteri di stima riconosciuti, ciò che non è il caso delle azioni non quotate in borsa, ad ogni modo nella misura in cui la perizia comporti costi eccessivi e sia eseguibile in tempi non compatibili con il termine legale massimo di realizzazione di due mesi (sentenza della CEF 15.2014.113 del 25 febbraio 2015 consid. 3.2);

 

                                         che a fronte di fatti nuovi, come in particolare un’offerta d’acquisto delle azioni sequestrate, il loro valore di stima potrà comunque essere aggiornato (sentenza del Tribunale federale 7B.77/2006 del 22 agosto 2008 consid. 2 e 5);

                                         che le considerazioni che precedono valgono pure per il credito correntista di PI 1 il cui valore dipende dalla sostanza economica della società;

 

                                         che la richiesta di rettifica del verbale di sequestro per quanto ri­guarda il titolare del credito correntista pignorato è prematura in questa sede, poiché andava dapprima rivolta all’UE, solo un suo rifiuto aprendo la via del ricorso;

 

                                         che è pure irricevibile, poiché esula dalle competenze riconosciute all’autorità di vigilanza (v. art. 21 LEF), la domanda volta ad accertare che i valori di stima indicati nel verbale di sequestro sono simbolici e non vincolanti;

 

                                         che la stessa conclusione vale per la domanda intesa all’accerta­mento del modo di realizzazione del credito correntista e delle azioni dell’E__________ SA in un solo lotto, per tacere del suo carattere prematuro;

 

                                         che nella misura in cui è ricevibile il ricorso va indi respinto, ciò che rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

– ,  .

 

                                         Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.