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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 agosto 2016 di
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RE 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 29 dicembre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
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PI 1, __________
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 21 dicembre 2015 dalla CO 1 nei confronti di RE 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni di fr. 2'096.75 rilasciato il 3 settembre 2015, il 29 dicembre 2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha fatto pignorare presso la bancarella del Mercatino di Natale di __________ “una partita di assi d’ulivo ca. 50/60 pezzi”, attribuendole un valore di stima di fr. 2'000.–;
che il 7 gennaio 2016 l’escusso ha dichiarato che la partita di “assi d’ulivo” (meglio detti taglieri) pignorati è proprietà della moglie, M__________ __________, e ne ha contestato il valore di stima, facendo valere che i prezzi da anni esposti sulla bancarella, che variano da fr. 40.– a fr. 150.– tenuto conto che i taglieri sono creati artigianalmente da lui e dalla moglie, superano ampiamente il valore medio di fr. 30.– a 40.– preso in considerazione dall’Ufficio;
che avendo la PI 1 contestato la rivendicazione della moglie dell’escusso, entro il termine impartito dall’UE il 29 gennaio 2016 M__________ __________ ha inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio una richiesta (recte: petizione) di accertamento della sua proprietà sui taglieri pignorati;
che adita dalla moglie contro la decisione 4 maggio 2016 con cui il Giudice di pace del circolo del Ceresio aveva (implicitamente) rigettato la petizione, la Camera ha respinto il reclamo con sentenza del 5 luglio 2016 (inc. 14.2016.121), ora passata in giudicato;
che il 9 agosto 2016 RE 1 ha trasmesso alla Camera il suo scritto del 7 gennaio 2016 all’UE, chiedendo di considerarlo come un “reclamo” secondo l’art. 17 LEF contro il pignoramento di merce necessaria al sostentamento suo e della moglie, stimato oltretutto in modo errato alla stregua di legna da ardere;
che per quanto attiene alla questione della stima, va ricordato che il valore di stima determinante nel senso dell’art. 97 cpv. 1 LEF è quello riferito al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all’asta eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine (sentenze della CEF 15.2012.17/40 del 30 maggio 2012 consid. 3 e 15.2005.47 del 2 giugno 2005 consid. 3; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 97 LEF con rinvii) e non il prezzo che l’escusso vorrebbe ottenerne o cerca di ottenere da anni;
che la censura è pertanto infondata;
che l’allegazione secondo cui i taglieri pignorati sarebbero necessari al sostentamento del ricorrente e della moglie non figura nello scritto del 7 gennaio 2016 ed è pertanto ampiamente tardiva, siccome il termine di ricorso è di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF);
che ad ogni modo la Camera, nella sentenza del 5 luglio 2016 (consid. 7), ha già avuto modo di rammentare al ricorrente che la merce destinata alla vendita o alla locazione non è uno strumento impignorabile siccome necessario alla professione nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF (DTF 113 III 77, Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 97 ad art. 92 LEF) né (ancora) un reddito giusta l’art. 93 LEF;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.