Incarto n.
15.2016.76

Lugano

7 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 25 agosto 2016 presentato da

 

 

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1,)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativo all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 22 luglio 2016 dalla Giudicatura di pace di Lugano Ovest, su istanza del ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1,

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Su istanza di RI 1, con decreto del 22 luglio 2016 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha ordinato il sequestro del salario, della 13a mensilità e di eventuali gratifiche percepiti da PI 1 presso la __________, in __________, sino a concorrenza di fr. 3'106.90 oltre ad accessori.

 

                             B.  In fase di esecuzione del sequestro, il 25 luglio 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1:

 

                                  Redditi

Debitrice

fr.

    2'823.35

 

Totale

fr.

    2'823.35

 

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'080.00

 

Affitto

fr.

      870.75

 

Pasti fuori domicilio

fr.

      211.00

 

Costi di trasferta

fr.

      396.00

 

Corso “SIC”

fr.

      760.00

 

Posteggio

fr.

      400.00

 

Leasing auto

fr.

      414.20

 

Totale

fr.

    4'131.95

 

 

                            C.  Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, l’8 agosto 2016 l’UE ha emesso il relativo verbale, dichiarando il sequestro infruttuoso.

 

                            D.  Con ricorso del 25 agosto 2016 RI 1 si aggrava contro il calcolo del minimo d’esistenza, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che l’incarto sia rinviato all’UE affinché provveda a una nuova decisione sulla base dei considerandi di questa Camera. Egli contesta in sintesi le voci di spesa “minimo base”, “affitto”, “corso SIC”, “posteggio” e “leasing auto”, nonché la determinazione del reddito della debitrice sequestrata.

 

                            E.  Il 6 settembre 2016 il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di concessione dell’effetto sospensivo.

 

                             F.  Con osservazioni del 30 dicembre 2016, aderendo parzialmente al ricorso, l’Ufficio ha modificato il calcolo nel seguente modo:

 

                                  Redditi

Debitrice

fr.

    2'823.35

 

Totale

fr.

    2'823.35

 

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'080.00

 

Affitto

fr.

      870.75

 

Pasti fuori domicilio

fr.

      211.00

 

Costi di trasferta

fr.

      396.00

 

Corso “SIC”

fr.

          0.00

 

Posteggio

fr.

          0.00

 

Leasing auto

fr.

          0.00

 

Totale

fr.

    2'557.75

 

 

                                  Visto l’esito del nuovo computo, l’UE ha ritenuto il sequestro fruttuoso e ha dunque chiesto a questa Camera di respingere il ricorso limitatamente alle censure cui non ha aderito. Dal canto suo, PI 1 è rimasta silente.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 16 agosto 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                             2.  In caso di riconsiderazione parziale, come nella fattispecie, l’au­­torità di vigilanza può ritenere il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte dall’ufficio d’esecuzione nell’ambito della riconsiderazione (la quale, in siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata), mentre deve pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2015.26 del 1° giugno 2015). Nel caso in rassegna, l’UE ha accolto le censure inerenti alle voci di spesa “corso SIC”, “posteggio” e “leasing auto”, sicché non è più necessario chinarsi sulle stesse. Questa Camera deve però pronunciarsi sulle altre contestazioni sollevate dal ricorrente (consid. 4).

 

                             3.  Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

                             4.  Il ricorrente sostiene anzitutto che l’importo di base di fr. 1'080.– è eccessivo, poiché in Italia, se esistesse questo parametro, gran parte della popolazione starebbe ben al di sotto “della possibilità di vita”. Chiede quindi di diminuire il minimo di base secondo il libero apprezzamento di questa Camera.

                           4.1  Giusta l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) l’at­to di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova. Se possono essere espresse in una somma di denaro le conclusioni devono essere quantificate. Il ricorrente non può limitarsi a domandare all’autorità di vigilanza di fissare l’importo richiesto (per analogia: DTF 121 III 392 consid. 1 e 134 III 236 consid. 2). Conclusioni non cifrate sono tuttavia ricevibili nella misura in cui la motivazione del ricorso o del provvedimento impugnato consentono di determinare l’importo richiesto o contestato (cfr. DTF 125 III 414 consid. 1/b). L’esigen­­za di quantificazione delle conclusioni, formulata dal Tribunale federale per la propria procedura, in particolare per quanto riguarda la contestazione del calcolo del minimo esistenziale (già citata DTF 121 III 390 segg.), ha senso anche nella procedura di ricorso all’autorità di vigilanza cantonale, poiché è retta dalla massima dispositiva (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF), sicché i limiti del suo giudizio devono essere chiaramente fissati dal ricorrente (in tal senso: Isaak Meier, Das Verwaltungsverfahren vor den Schuld­betreibungs- und Konkursbehörden, 2002, pag. 116 ad 2.2/b).

 

                           4.2  Nel caso concreto la censura riferita al minimo di base è pertanto irricevibile. Può così essere lasciata aperta la questione di sapere se la riduzione del 10% dell’importo base mensile preconizzata dalla giurisprudenza della Camera dal 2000 (v. sentenza della CEF 15.2000.147 del 15 novembre 2000, consid. 4 e in ultimo luogo 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, consid. 4.3/a) debba essere adattata alle mutate circostanze, tenendo conto di riferimenti discordanti più recenti (v. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4775/2013 del 7 aprile 2016, consid. 21.2.2 e della prima Camera civile del Tribunale d’appello 11.2011.128 del 16 aprile 2014 consid. 7/h; Michel Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l’étranger in: Aspetti patrimoniali e di esecuzione forzata nei rapporti transfrontalieri, 2015, pag. 79).

 

                             5.  L’insorgente avanza inoltre seri dubbi sull’entità degli introiti della debitrice sequestrata. Egli osserva al riguardo che un reddito di fr. 2'823.35 non è sicuramente sufficiente per coprire il minimo di esistenza della debitrice sequestrata, ragione per cui chiede a questa Camera di ordinare all’UE di procedere a ricerche più approfondite. Ritiene altresì che l’Ufficio non abbia accertato se PI 1 percepisce anche una 13a mensilità. Il ricorrente rileva infine che il reddito conseguito dalla debitrice sequestrata neppure rispetta i minimi legali previsti dal Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie dell’11 novembre 2014.

 

                           5.1  Nel caso di specie l’UE ha determinato il reddito di PI 1 fondandosi sul suo conteggio di stipendio di giugno 2016, dal quale si evince un salario netto di fr. 2'823.35. Al riguardo, il ricorrente si limita a sostenere genericamente che siffatto importo non basta a coprire il fabbisogno indispensabile della debitrice sequestrata e ne deduce che in realtà quest’ultima consegue un reddito maggiore. Tale tesi non è tuttavia confortata da alcun indizio concreto e rimane dunque una semplice asserzione del ricorrente. Ora, nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio d’esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Ad ogni modo, basti rilevare che, in base al nuovo calcolo effettuato dall’Ufficio nelle osservazioni al ricorso, il reddito della debitrice sequestrata è sufficiente a sostenere le sue spese assolutamente necessarie accertate (sopra ad F). Non occorre quindi chinarsi oltre su tale censura.

 

                           5.2  Per quanto attiene al rimprovero riguardante il mancato accertamento della 13a mensilità, la questione non è più d’attualità stante il nuovo calcolo effettuato dall’UE, siccome, indipendentemente dall’esatto importo percepito da PI 1, il sequestro verte su tutto l’ammontare che eccede il suo minimo d’esistenza, comprese dunque un’eventuale 13a mensilità o altre gratifiche.

 

                           5.3  Riguardo infine alla contestazione secondo cui l’importo percepito dalla debitrice sequestrata non rispetta i minimi legali previsti dal Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie dell’11 novembre 2014, basti osservare che è materialmente impossibile sequestrare attivi meramente ipotetici, quali redditi mai percepiti (sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, consid. 5 e riferimenti citati). In altri termini, quand’anche il ricorrente avesse ragione, l’Ufficio non può sequestrare più di quanto la debitrice sequestrata ottiene realmente dalla sua attività lavorativa. Anche sotto tale profilo, il gravame non trova dunque sorte migliore.

 

                             6.  Il ricorrente si duole pure della posta “affitto”, rilevando che la quota relativa alle spese condominiali di € 117.51 è giustificata unicamente da generiche tabelle prodotte dalla debitrice sequestrata, che oltre a riportare errori di battitura, non sono state sottoscritte dall’amministrazione condominiale, né vi figura il nome di quest’ultima. Fa notare inoltre che la tabella del consuntivo per il periodo indicato come 1,07,2016 – 36,6,2017 menziona, accanto al nome di PI 1, il nome “PI 2”, sicché – a sua detta – sorge il lecito dubbio che la debitrice sequestrata conviva, (almeno) a partire dal 1° luglio 2016, con un’altra persona e pertanto occorra tenerne conto nel calcolo del mimino d’esistenza, in particolare per quanto riguarda il canone di locazione, le spese accessorie e le spese di riscaldamento.

 

                                  L’insorgente contesta altresì che nella voce di spesa “affitto” l’Uf­­ficio abbia inserito anche le spese per l’utilizzo del gas e della luce, sostenendo che tali oneri sono già compresi nelle spese condominiali. È dunque del parere che la quota di € 81.33 riconosciuta a tale titolo non può ch’essere riconducibile da un lato al gas fornito per l’uso della cucina e dall’altro al consumo di elettricità, importi che, secondo il ricorrente, sono però già compresi nel minimo di base di fr. 1'080.–. L’insorgente rileva pure che le fatture per il gas e la luce presenti agli atti fanno riferimento al periodo di attivazione dell’utenza, per il quale vengono fatturati contributi di subentro e contributi di attivazione, ovvero costi che vengono fatturati una tantum.

 

                           6.1  Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenza CEF 15.2014.64 del 28 agosto 2014, consid. 3.1 e riferimenti citati). Ciò vale anche per il canone di locazione (cfr. punto II/1 della Tabella).

 

                           6.2  Nella fattispecie, emerge dagli atti che l’UE ha stabilito i costi abitativi della debitrice sequestrata basandosi sulle fatture del canone di locazione dei mesi da aprile a luglio 2016, ove è indicato un importo di € 600.– mensili, sulle tabelle inerenti alla ripartizione del preventivo relativo alle spese condominiali del periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, che menzionano a carico di PI 1 un importo complessivo di € 1'410.02, ovvero € 117.50 al mese, e sulle fatture concernenti la fornitura di energia elettrica e gas per il periodo da gennaio ad aprile 2016, che sommate danno un ammontare di € 325.29, vale a dire € 81.32 al mese. Ora, come sostiene a ragione il ricorrente, le tabelle riguardanti le spese condominiali non riportano l’intesta­­zione né la firma dell’amministrazione del condominio, sicché potrebbero effettivamente sorgere legittimi dubbi sull’attendibilità di tali documenti. Inoltre, nella tabella denominata “Riporto consuntivo condominio __________”, a pagina 7, accanto al nome della debitrice sequestrata, appare pure quello di “PI 2”. L’Ufficio non ha svolto alcun accertamento su tale circostanza, motivo per cui non si comprende se “PI 2” possa riferirsi al proprietario dell’appartamento o a un eventuale coinquilino.

 

                                  Ulteriori dubbi sorgono poi sulle fatture relative alla fornitura di energia elettrica e gas, ritenuto ad esempio che quella relativa al periodo dal gennaio al febbraio 2016 indica un indirizzo diverso (__________) rispetto a quello menzionato nelle fatture di marzo e aprile 2016 (__________, ovvero l’indirizzo di residenza della debitrice sequestrata), a prescindere inoltre dal fatto che le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina sono già comprese nell’importo base mensile previsto al punto I della Tabella e non vanno dunque computate due volte. Ad ogni modo, occorre pure osservare che la debitrice sequestrata neppure ha comprovato l’effettivo pagamento delle spese di locazione (canone e spese accessorie).

 

                           6.3  Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso si giustifica di rinviare l’incarto all’UE affinché proceda a ulteriori accertamenti sul canone di locazione e sulle spese accessorie effettivamente pagati da PI 1. A tal uopo, l’Ufficio inviterà la debitrice sequestrata a produrre il contratto di locazione e i giustificativi di pagamento del relativo canone e di eventuali spese accessorie, fermo restando che le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina sono già comprese nell’importo di base, stabilito nel caso specifico in fr. 1'080.–. In mancanza di giustificativi, le spese in questione non potranno essere riconosciute. L’organo esecutivo verificherà inoltre, ponendo specifiche domande all’interessata e trascrivendo, almeno in sunto, le risposte nel verbale interno delle operazioni di sequestro, se quest’ultima convive con altre persone che contribuiscono al pagamento dei costi di locazione. In caso affermativo, ne terrà debitamente conto nel calcolo del minimo d’e­sistenza.

 

                             7.  Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, l’incarto è rinviato all’Uffi­­cio di esecuzione di Lugano, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sulle spese di locazione di PI 1 nel senso del considerando 6.3.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

;

      .

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.