Incarto n.
15.2016.80

Lugano

25 ottobre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 27 maggio 2016 della

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, o meglio contro lo scritto del 19 maggio 2016 con cui quest’ultimo ha posto a carico della ricorrente le spese riferite all’aggiudi­cazione del fondo realizzato nell’ambito della liquidazione in via di fallimento della

 

 

PI 1,

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nella liquidazione in via di fallimento dell’PI 1, con rogatoria del 23 dicembre 2015 il Konkursamt di Zugo ha incaricato l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano di realizzare ai pubblici incanti la particella n. __________ RFD di __________. Per quanto attiene in particolare alle spese di amministrazione e realizzazione, il Konkursamt di Zugo ha chiesto al­l’UF, nell’ipotesi di un eventuale pagamento del prezzo d’aggiu­dicazione mediante assunzione di debito o compensazione, di esigere il versamento a contanti di un importo sufficiente a coprire le spese di amministrazione e di realizzazione di entrambi gli uffici, precisando di pretendere per sé fr. 15'000.– a tale titolo, segnatamente per i diritti di pegno legali (“Bei allfälliger Bezahlung des Steigerungspreises durch Schuldübernahme oder Verrechnung ist ein genügend grosser Betrag in bar einzufordern, damit die Verwaltungs- und Verwertungskosten beider Ämter gedeckt werden können. Das Konkursamt Zug beansprucht einen Betrag von CHF 15'000.00 (Verwaltungs- und Verwertungskosten, gesetzliches Pfandrecht etc.)”).

 

                            B.  Dando seguito alla rogatoria, il 26 aprile 2016 l’UF ha aggiudicato il fondo per fr. 76'000.– alla RI 1, la quale ha pagato il prezzo d’aggiudicazione mediante compensazione del suo credito di fr. 158'877.77 garantito da una cartella ipotecaria gravante l’immobile per fr. 160'000.–. Come previsto dalle condizioni d’incanto, seduta stante l’aggiudicataria ha consegnato al­l’organo dei fallimenti due assegni rispettivamente di fr. 18'000.– in acconto e garanzia del prezzo di aggiudicazione e fr. 2'000.– in acconto e garanzia delle spese di trapasso della proprietà.

 

                            C.  Con scritto del 19 maggio 2016 l’Ufficio ha invitato la RI 1 a versare fr. 6'457.55 a saldo del prezzo di aggiudicazione e delle relative spese, dopo deduzione degli acconti. In sintesi, l’organo dei fallimenti ha determinato il saldo sulla base del seguente computo:

 

                                  Spese di trapasso                                                                fr.                                        1'109.30

                                  Imposta immobiliare comunale 2015                                     fr.                                        61.70

                                         TUI (importo provvisorio)                                                     fr.                                        3'000.00

                                         Spese Konkursamt di Zugo                                                  fr.                                        15'000.00

                                         Spese UF Lugano                                                                fr.                                        5'142.70

                                         Credito del Comune di __________ garantito da ipoteca legale     fr.                                        2'143.25

                                         Totale                                                                                 fr.                                        26'457.55

                                         Acconti                                                                             - fr.                                        20'000.00

                                         Saldo a favore dell’UF                                                        fr.                                        6'457.55

 

                            D.  Mediante ricorso del 27 maggio 2016 la RI 1 si aggrava contro il predetto conteggio, chiedendo che sia stralciata la posta di fr. 15'000.– relativa alle spese del Konkursamt di Zugo e che venga di conseguenza allestito un nuovo calcolo, dal quale risulti un importo a favore della banca di fr. 8'542.45. Con osservazioni del 9 settembre 2016 l’Ufficio si rimette invece al giudizio della Camera, sostenendo comunque che il gravame si avvera essere di dubbia ricevibilità.

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 20 maggio 2016, sotto questo profilo il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                             2.  La ricorrente contesta la somma di fr. 15'000.– menzionata nel conteggio impugnato, sostenendo che in base all’art. 262 cpv. 2 LEF, alle condizioni d’asta e all’elenco oneri sono prelevabili unicamente le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno, che – a sua detta – nel caso di specie ammontano a fr. 6'252.–. Osserva altresì che il Konkursamt di Zugo non ha apportato alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie pretese. Da parte sua, l’UF si limita a indicare di non opporsi di principio al riconoscimento delle spese dell’ufficio rogante.

 

                           2.1  Giusta l’art. 262 cpv. 2 LEF, sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno. In caso di vendita all’asta di fondi costituiti in pegno, è quindi necessario che nelle condizioni d’incanto sia richiesto il pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, e delle spese di realizzazione (cfr. art. 46 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).

 

                           2.2  Nel caso in rassegna, le condizioni d’incanto menzionano effettivamente l’obbligo per l’aggiudicatario di pagare a contanti, mediante computazione sul prezzo d’aggiudicazione, le spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, e le spese di realizzazione (v. punto 7b delle condizioni d’incanto). Ora, si evince dalla lettera d’incarico in via rogatoria del Konkursamt di Zugo che l’importo di fr. 15'000.– contestato dalla ricorrente fa proprio riferimento alle spese di amministrazione e di realizzazione vantate da tale ufficio (sopra ad A). Sulla base di tali indicazioni, l’UF ha dunque agito correttamente laddove nel conteggio impugnato ha incluso anche l’importo preteso dal Konkursamt di Zugo. Ciò posto, la somma in questione de­v’essere prelevata sul ricavo della vendita del bene costituito in pegno (art. 262 cpv. 2 LEF), a prescindere dal fatto che l’ag­­giudicataria sia al tempo stesso creditrice pignoratizia. Quest’ul­­tima va invero trattata alla stessa stregua di qualsiasi altro deliberatario estraneo alla procedura, che avrebbe dovuto pagare a contanti il prezzo d’aggiudicazione. In entrambi i casi, le spese di amministrazione e di realizzazione sono a ben vedere prelevate dal ricavo dell’incanto e non addossate all’aggiudicatario in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 7B.73/2005 del 12 agosto 2005, consid. 3). Da questo punto di vista, l’operato del­l’Ufficio non presta il fianco a critiche e il ricorso risulta quindi infondato.

 

                           2.3  Per quanto attiene invece alle contestazioni inerenti alla giustificazione e/o all’entità delle spese di fr. 15'000.– del Konkursamt di Zugo, il ricorso si rivela irricevibile, siccome diretto contro una decisione di un ufficio che non sottostà alla giurisdizione di questa Camera. L’UF si è invero limitato a dar seguito, conformemente alla legge, alle istruzioni dell’ufficio rogante. Ad ogni modo, quale creditrice, la ricorrente avrà l’opportunità di contestare la spesa in questione presso la competente autorità di vigilanza del Canton Zugo, mediante impugnazione dello stato di riparto (o meglio del conto finale, art. 261 e 262 cpv. 2 LEF), atto che naturalmente non spetta all’UF di emettere, ma al Konkursamt di Zugo.

 

                             3.  Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a.

 

 

                                  Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.