Incarto n.
15.2016.81

Lugano

11 gennaio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo sul ricorso 22 agosto 2016 di

 

 

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento eseguito il 23 giugno 2016 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

Confederazione Svizzera, Berna

(rappr. dalla Direzione del Circondario Lugano, Sezione antifrode

 doganale, Lugano, e dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(entrambi rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

PI 3, __________

(rappr. da __________, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi appena citati emessi dall’CO 1, la Confederazione Svizzera, lo Stato del Canton Ticino e il Comune di PI 3 procedono contro RI 1 per l’incasso dei propri crediti.

 

                                  B.   Il 23 giugno 2016 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

                                         Redditi (del debitore)

AVS

fr.

    2'340.00

 

Basilese Vita

Cassa Pens. La Basilese

fr.

fr.

    1'597.00

    1'203.00

 

Totale

fr.

    5'140.00

 

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'700.00

 

Affitto

fr.

    1'400.00

 

Assicurazione malattia

fr.

       745.00

 

Spese moglie

fr.

       150.00

 

Trasferte (med.)

fr.

       180.00

 

Spese mediche

fr.

       381.00

 

Totale

fr.

    4'556.00

 

 

                                  C.   Con ricorso del 22 agosto 2016, RI 1 chiede gli vengano riconosciute nella determinazione del minimo vitale spese di locazione per fr. 1'880.– mensili, comprensivo di spese accessorie.

 

                                  D.   Con osservazioni 14 settembre 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre la Confederazione Svizzera ha rinunciato a esprimersi e gli altri creditori sono rimasti silenti.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 10 agosto 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                                   3.   Il ricorrente si duole che nella determinazione del minimo vitale, a fronte di un canone di locazione effettivo di fr. 1'880.– mensili, comprensivi di fr. 180.– per le spese accessorie, l’UE ha riconosciuto solo fr. 1'400.–, spese accessorie comprese, con la precisazione che di tale importo sarebbe stato tenuto conto dopo il termine di disdetta del contratto di locazione in essere. L’Ufficio – si lamenta il ricorrente – non ha però motivato tale riduzione e non ha indicato quali sono i canoni di locazione usuali applicati nella zona in cui egli è domiciliato. A suo parere già solo per questo motivo il verbale di pignoramento andrebbe annullato.

 

                                3.1   Nelle sue osservazioni l’Ufficio evidenzia di aver già valutato la problematica nell’ambito di un precedente pignoramento e in quel contesto di aver comunicato al ricorrente, mediante invio raccomandato dell’8 maggio 2015, che avrebbe riconosciuto un canone di locazione di fr. 1'400.– mensili, più consono alle sue reali possibilità economiche, trascorso il primo termine utile di disdetta, ossia il 30 novembre 2015. Esso ritiene quindi di aver agito correttamente, avendo motivato la decisione di riduzione delle spese abitative riconosciute nel minimo esistenziale già un anno prima del pignoramento in esame.

 

                                3.2   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’e­­scusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 consid. 2 e 4; sentenza della CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014 consid. 4.1). La decurtazione del quantum, però, può di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 128 III 337 consid. 3/b; 119 III 73 consid. 3/c; punto II/1.1 della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 528 consid. 3) o che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; sentenza della CEF 15.2014.72 del 16 settembre 2014 consid. 5).

 

                                3.3   Nel caso di specie, nell’ambito di un precedente pignoramento a quello in esame l’UE aveva ricordato all’escusso con provvedimento 8 maggio 2015 l’imperativo categorico per lui di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità e gli aveva accordato fino alla scadenza del termine di disdetta contrattuale, il 30 novembre 2015, per la ricerca di un nuovo appartamento più consono alle sue reali possibilità economiche, avvertendolo che fino a tale data sarebbe stato considerato nel suo minimo esistenziale l’effettivo canone di locazione di fr. 1'700.– più le spese di riscaldamento di fr. 180.– mensili, mentre successivamente, in particolare in caso di futuri pignoramenti, gli sarebbe stato riconosciuto un importo complessivo di fr. 1'400.– al massimo.

 

                                  a)   Il ricorrente non pretende di avere impugnato tale decisione. Emessa in un’altra procedura a un momento in cui il pignoramento in esame non era ancora stato eseguito, essa tuttavia non può considerarsi definitiva ai fini della determinazione dell’im­­porto delle spese abitative computabili nel minimo esistenziale del ricorrente ai fini del nuovo pignoramento. È però pacifico che RI 1 sapesse già dal maggio del 2015 che l’UE riteneva il suo canone di locazione inadeguato alle sue necessità e possibilità e da ridurre al massimo a fr. 1'400.– mensili. Anche se la motivazione indicata nel provvedimento impugnato è imprecisa, dal momento che non si riferisce alla decisione dell’8 maggio 2015, egli non può in buona fede pretendere di non capire il motivo della riduzione.

 

                                  b)   Non gli giova neppure invocare la carente indicazione dell’impor­­to dei canoni di locazione usuali applicati nella zona in cui egli è domiciliato. A parte il fatto che già nel 2015 egli era stato reso attento al suo obbligo, secondo la giurisprudenza, di ridurre al minimo le sue spese abitative, l’importo massimo ritenuto dall’UE come adeguato alle sue necessità e possibilità è stato chiaramente fissato in complessivi fr. 1'400.– mensili. Che tale importo non rientri tra i canoni locativi conformi all’uso locale per un alloggio di fascia bassa per una coppia, di cui l’escusso e la moglie devono accomodarsi vista la loro situazione economica, spettava a lui dimostrare, documentando le ricerche fatte e le risposte ottenute nel lasso di tempo di oltre un anno lasciatogli dall’UE a tale scopo. Al riguardo egli neppure allega di avere cercato un altro appartamento. Una semplice ricerca su internet permette del resto di constatare l’esistenza di oggetti offerti in locazione nella regione compresa tra __________ e __________, anche di tre locali, per pigioni che non eccedono fr. 1'400.– mensili. La decisione dell’UE non presta pertanto il fianco alla critica.

 

                                   4.   Ricordato che l’ente locato è situato a __________ e consta di 4½ locali per complessivi 93 mq e di due posteggi, a mente del ricorrente appare evidente che un canone di locazione di fr. 1'700.– mensili oltre a fr. 180.– di spese accessorie non siano per nulla esagerati per la coppia ch’egli forma con la moglie, considerato anche ch’egli soffre di disturbi nella zona lombo vertebrale e necessita così di disporre di un ascensore per accedere agli spazi abitativi e di un locale dove “effettuare giornalmente della fisioterapia che si aggiunge a quella effettuata negli studi fisioterapici”.

 

                                         Sennonché a sostegno delle sue affermazioni il ricorrente si accontenta di produrre un “Rapporto Fisioterapica” del 9 gennaio 2012, in cui il fisioterapista __________ comunica al medico fiduciario dell’assicurazione Ökk che secondo lui RI 1 necessita di almeno due sedute di fisioterapia a settimana. Il rapporto non accenna invece alla necessità, tanto meno attuale, per l’escusso di disporre di un ascensore o di una camera supplementare. E sia come sia, ancora una volta il ricorrente non dimostra di avere cercato invano un appartamento di tre locali con ascensore per meno di fr. 1'880.– mensili. Infondato, anche nelle sue domanda subordinate, il ricorso va respinto.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e di conseguenza la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–  Ufficio esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,

    Viale S. Franscini 6, Bellinzona;

–  Direzione del Circondario Lugano, Sezione antifrode doganale, Lugano;

–__________, __________.

 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.