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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 giugno 2016 di
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RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, )
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro i sequestri n. __________ e __________ eseguiti nei confronti del ricorrente a richiesta rispettivamente di
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PI 1, , e PI 2, (entrambi rappresentati dall’RA 1, )
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che a domanda dello PI 2, con decreto del 27 maggio 2016 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha ordinato nei confronti di RI 1 il sequestro del credito vantato da quest’ultimo verso la banca __________ in relazione agli averi che vi aveva depositato, fino a concorrenza di complessivi fr. 39'150.15 oltre ad accessori;
che su istanza della PI 1, altrettanto ha fatto il Giudice di pace del circolo di Balerna il 3 giugno 2016, ordinando il sequestro del medesimo credito sino a concorrenza di complessivi fr. 2'386.55 oltre ad accessori;
che il 27 maggio e il 6 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha proceduto all’esecuzione dei predetti sequestri;
che venutone a conoscenza, con e-mail del 22 giugno 2016 e poi con scritto del 28 giugno 2016 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di liberare “i modesti averi colpiti da queste misure” e, in caso contrario, di voler considerare la sua lettera come un ricorso giusta l’art. 17 LEF;
ch’egli sostiene in sostanza che i sequestri sono nulli, poiché gli averi colpiti non raggiungono il minimo di sussistenza stabilito in fr. 1'200.– al mese;
che con scritto del 30 giugno 2016, inviato per e-mail, l’UE ha fissato al debitore sequestrato un termine di dieci giorni giusta l’art. 7 cpv. 5 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) per rimediare alle carenze formali del ricorso, rilevando che è stato inoltrato in una sola copia, senza il provvedimento impugnato e privo di indicazione dell’indirizzo di domicilio;
che l’Ufficio ha pure osservato che la somma di fr. 1'200.– menzionata da RI 1 “riguarda il minimo vitale mensile, da tenere in considerazione in caso di pignoramento di un salario, ciò che non è il caso nella presente fattispecie”;
che l’11 luglio 2016 l’avv. PA 1, dichiarando di essere stato consultato dal debitore sequestrato, ha chiesto all’UE di trasmettergli copia dei verbali di sequestro, comunicando che RI 1 non li ha mai ricevuti e che intende inoltrare ricorso;
che in risposta allo scritto appena menzionato, mediante e-mail del 14 luglio 2016 l’Ufficio ha trasmesso all’avv. PA 1 i verbali richiesti;
che con osservazioni del 20 settembre 2016 l’Ufficio ha postulato a questa Camera di dichiarare irricevibile il ricorso, comunicando che né RI 1 né il suo patrocinatore hanno rimediato alle carenze formali dello stesso entro il termine impartito;
che giusta l’art. 7 cpv. 1 LPR, l’atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all’organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l’organo e per l’autorità di vigilanza);
che se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione o non redatti in lingua italiana, è fissato un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);
che nel caso in rassegna, il ricorrente ha effettivamente prodotto una sola copia del ricorso, senza nemmeno aver allegato i provvedimenti impugnati (cfr. art. 7 cpv. 4 LPR);
ch’egli non ha rimediato alle carenze formali nel termine perentorio di 10 giorni fissato dall’UE, né ha fornito qualsivoglia spiegazione al riguardo;
che tantomeno il patrocinatore dell’insorgente ha posto rimedio ai vizi formali in questione o presentato un eventuale nuovo atto di ricorso, come preavvisato nel suo scritto dell’11 luglio 2016, sicché il gravame si rivela dunque irricevibile;
che, ad ogni modo, il ricorso appare infondato anche sotto il profilo della nullità, siccome non emerge dagli atti che l’Ufficio abbia manifestamente leso il minimo d’esistenza del debitore sequestrato e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 30 consid. 2; Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 66 ad art. 93 LEF), come pare sostenere il ricorrente;
che nel caso di specie l’UE non ha invero proceduto al sequestro dei redditi di RI 1, bensì degli averi depositati su un conto bancario intestato a quest’ultimo, i quali al momento del sequestro ammontavano, secondo le dichiarazioni dell’insorgente stesso, a fr. 100.49;
che a tal riguardo il ricorrente non specifica né comprova in che modo l’organo esecutivo avrebbe manifestamente arrecato pregiudizio al minimo d’esistenza suo e/o della sua famiglia;
che difatti egli non ha discusso né contestato le argomentazioni che l’Ufficio ha evocato nello scritto del 30 giugno 2016;
che peraltro neppure si evince dagli atti che i provvedimenti impugnati violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.