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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 1° febbraio 2016 da
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RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’asta pubblica delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ di spettanza del ricorrente eseguita il 20 gennaio 2016 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei suoi confronti da
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PI 1, (c/o RA 1, )
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ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 luglio 2013 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano in realizzazione del pegno gravante le particelle n__________ e __________ RFD di __________, la banca PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'506'656.85 oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2013, dedotto un acconto di fr. 4'026.05 del 4 giugno 2013.
B. In adempimento della domanda di realizzazione presentata dall’escutente il 13 gennaio 2015, l’UE ha pubblicato l’avviso d’incanto delle particelle in questione il 2 ottobre 2015, che menziona un valore di stima ufficiale complessivo di fr. 990'397.– per la particella n. __________ e di fr. 187'334.– per la particella n. __________, e un valore di stima peritale stabilito in rispettivamente fr. 3'891'000.– e fr. 566'000.–. RI 1 non ha ritirato la raccomandata contenente la comunicazione dell’asta, motivo per cui l’UE gliel’ha rimandata con invio semplice (posta A). Il 26 ottobre 2015 l’UE ha trasmesso all’escusso una copia dell’elenco oneri, che riporta gli stessi valori di stima già indicati nell’avviso d’incanto. All’asta pubblica del 20 gennaio 2016 l’UE ha aggiudicato entrambi i fondi alla stessa procedente per fr. 2'833'000.–.
C. Con ricorso del 1° febbraio 2016, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento dell’asta del 20 gennaio 2016 e una sua nuova fissazione solo dopo l’esperimento di un’altra stima peritale dei fondi. Il 3 febbraio 2016 l’UE ha comunicato di non opporsi alla concessione dell’effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla controparte e all’UE per osservazioni (v. art. 9 cpv. 2 LPR).
Considerato
in diritto: 1. Secondo l’art. 17 cpv. 2 LEF i ricorsi contro l’operato degli organi di esecuzione forzata devono essere interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia dell’atto impugnato. Dandosi il caso di un’aggiudicazione, il termine di ricorso decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione (art. 132a cpv. 2 LEF, applicabile alla realizzazione di fondi per il rinvio dell’art. 142a LEF). Pertanto, per tutti gli interessati cui l’asta è stata comunicata nel senso dell’art. 156 cpv. 1 LEF, il termine di ricorso inizia a decorrere, in linea di massima, dal giorno successivo all’incanto, a meno che l’irregolarità si sia verificata ulteriormente (DTF 70 III 11-12; 71 III 115; sentenza della CEF 15.2010.94/101 del 24 settembre 2010 consid. 4 con rinvii). Interposto l’ultimo giorno utile, il 1° febbraio 2016, contro l’asta tenutasi il 20 gennaio, in concreto il ricorso sarebbe dunque ricevibile se vertesse specificatamente sulle operazioni d’asta.
2. Sennonché RI 1 contesta in realtà non l’asta in sé bensì le condizioni d’asta, e più precisamente il valore di stima dei fondi aggiudicati. Orbene, sono da considerare tardive le censure presentate dopo l’asta qualora siano dirette non contro l’aggiudicazione in sé o contro atti preparatori della stessa che non erano stati comunicati prima dell’asta, bensì contro atti esecutivi di cui il ricorrente aveva avuto conoscenza in precedenza (sentenza della CEF 15.2010.94/101 già citata, consid. 4, con un rinvio alla sentenza 15.2003.192 dell’8 gennaio 2004). Che i valori di stima in questione fossero noti al ricorrente prima dell’asta è indubbio, avendo egli ritirato già il 17 novembre 2015 la copia dell’elenco oneri (estratto track & trace n. __________). Il ricorso, in definitiva, si rivela così tardivo e quindi irricevibile, mentre la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.
3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – .
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.