Incarto n.
15.2016.91

Lugano

29 novembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sui ricorsi 26 aprile 2015 e 26 settembre 2016 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il rifiuto di sospendere o di rinviare l’esecuzione del pignoramento fissato per il 31 agosto 2016, i 44 avvisi di pignoramento emessi il 12 settembre 2016 nei confronti della ricorrente a favore del gruppo n. __________ (es. __________ ecc.) e avverso le “non decisioni” della Camera in merito a due ricorsi della ricorrente del 26 aprile e del 31 agosto 2015;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nell’ambito di 44 esecuzioni dirette nei suoi confronti, il 30 agosto 2016 RI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano di spostare il pignoramento previsto il giorno successivo a una data posteriore alla settimana del 3 ottobre 2016, facendo valere, da una parte, di dover presenziare l’indomani a un’udien­­za presso la Pretura di Lugano, e dall’altra di necessitare di quella proroga per ottenere lo sblocco dei suoi beni e conti per sistemare tutte le sue pendenze.

 

                            B.  Il 12 settembre 2016, l’UE ha emesso 44 nuovi avvisi di pignoramento nei confronti di RI 1.

                            C.  Il 14 settembre 2016 l’UE ha respinto la richiesta di spostamento del pignoramento inoltrata da RI 1 il 30 agosto 2016, ricordando che i pignoramenti, ordinati da questa Camera, erano già stati rinviati al 31 agosto 2016 proprio su richiesta dell’escus­­sa, e le ha impartito un termine di 5 giorni per presentarsi ai suoi sportelli onde procedere al pignoramento, avvertendola che trascorso infruttuoso questo termine il pignoramento sarebbe stato eseguito d’ufficio senza nuovo avviso.

 

                            D.  Con il ricorso in esame, del 26 settembre 2016, RI 1 impugna sia i 44 nuovi avvisi di pignoramento sia la decisione negativa del 14 settembre e postula, previa concessione dell’effetto sospensivo da parte del presidente della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) e sua successiva ricusa, in via principale di sospendere le esecuzioni “fino alla definizione del procedimento penale a suo carico, ovvero fino all’esito dei ricorsi avanti il TF”, e in via subordinata di accogliere l’istanza di posticipazione del pignoramento alla fine del mese di ottobre del 2016.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Per quanto attiene anzitutto alla domanda di ricusa, la ricorrente censura la carenza d’indipendenza del presidente della Camera, giudice Jaques, principalmente per “motivi oggettivi, strutturali e legali legati appunto al sistema di selezione della magistratura che in Ticino e strettamente legata la potere politico che infatti nomina i propri magistrati”, sistema che “prevede la lottizzazione dei magistrati in base al peso dei partiti politici” e una durata del mandato di 10 anni “che non garantisce l’inamovibilità dei giudici, che è invece il corollario della loro indipendenza”.

 

                           1.1  In una causa in cui la ricorrente aveva chiesto la ricusa sia del presidente della Camera sia successivamente dell’intera II Corte di diritto civile del Tribunale federale, tale Corte ha già avuto modo di precisare che una domanda di ricusa fondata su un motivo generico che, se ammesso, porterebbe all’esclusione di un intero tribunale è inammissibile, poiché i motivi di ricusa devono essere specificati per ogni singola persona della quale è chiesta la ricusa (sentenza del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016 consid. 1.2 e 3). Non risulta del resto dalla giurisprudenza europea né svizzera che l’attribuzione per legge della nomina dei giudici al potere legislativo per mandati di dieci anni sia in sé contraria all’art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all’art. 30 cpv. 1 Cost., l’indipendenza dei magistrati essendo garantita dall’art. 73 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (v. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3a ed. 2013, n. 1244 e i riferimenti in nota 259; Meyer-Ladewig, EMRK, Handkommentar, 3a ed. 2011, n. 67-69 ad art. 6 CEDU). La domanda di ricusa in esame, ormai ricorrentemente proposta con la stessa motivazione in quasi tutti gli allegati processuali di RI 1, è di conseguenza inammissibile.

 

                           1.2  RI 1 invoca anche “manifestazioni soggettive e specifiche di prevenzione” del giudice Jaques nei suoi confronti, insite a suo dire nelle sentenze da lui emanate, “praticamente tutte e sempre in favore dei nemici ed avversati” di lei. Ora, nella decisione appena citata il Tribunale federale ha ricordato che pure questo genere di motivazione è inammissibile (consid. 1.1).

 

                                  Essendo la domanda di ricusa integralmente irricevibile, nulla osta all’esame di merito del ricorso da parte della Camera nella sua composizione ordinaria.

 

                             2.  "Nel merito" la ricorrente si limita a richiamare la sua "notoria situazione di persecuzione e di olocausto ad personam promosso e sponsorizzato dai noti nemici dove da 7 anni h[a] la vita bloccata oltre alla professione e i conti tutti" e a motivare la necessità di proroga del pignoramento con il "concomitante processo penale fissato la settimana 3-12 ottobre 2016". La ricorrente, tuttavia, non si confronta con la motivazione con cui l’UE ha respinto la sua domanda di posticipazione, ovvero che la data del 31 agosto 2016 era stata proposta da lei. La censura si avvera dunque irricevibile. Sarebbe comunque infondata poiché la ricorrente non spiega per quale motivo essa non avrebbe potuto presentarsi agli sportelli del­l’UE prima o dopo l’udienza in Pretura fissata lo stesso 31 agosto 2016 oppure entro il termine di 5 giorni supplementare impartitole nella decisione impugnata o anche successivamente. Relativamente all’ennesima domanda di sospendere le esecuzioni “fino alla definizione del procedimento penale a suo carico, ovvero fino all’esito dei ricorsi avanti il TF”, ci si può limitare a rinviare alla motivazione di precedenti decisioni relative alla medesima questione (sentenze della CEF 15.2016.49 del 30 giugno 2016 consid. 3; 15.2016.34 del 24 giugno 2016; 15.2016.9 del 26 aprile 2016 consid. 3; 15.2015.94 del 26 aprile 2016; 15.2015.55 del 17 agosto 2015). Come già ricordato nella prima sentenza citata, il quesito della pignorabilità del conto presso __________ verrà esaminato quando la ricorrente si presenterà all’UE (art. 91 cpv. 1 LEF).

 

                             3.  La ricorrente rimprovera infine alla Camera una denegata e ritardata giustizia per non avere statuito sulle sue memorie del 26 aprile e del 31 agosto 2016 (recte: 2015).

 

                           3.1  Per quanto attiene al primo atto valgano le seguenti considerazioni.

 

                             a)  Con scritto del 4 maggio 2015, il presidente della Camera ha informato RI 1 che non sarebbe stato dato alcun seguito alle sue osservazioni del 26 aprile 2015 formulate nella causa di rigetto dell’opposizione SO.2015.1524 della Pretura di Lugano, Sezione 5, precisando, relativamente alla seconda conclusione di tali osservazioni (pag. 14), che fra le competenze della CEF non rientra quella di procedere civilmente, amministrativamente o penalmente nei confronti di un avvocato o di altra persona, il cui comportamento è qualificato come illecito da una parte a una procedura giudiziaria. RI 1 non ha reagito a tale risposta. Non sussiste di conseguenza alcuna denegata o ritardata giustizia.

 

                            b)  Con il ricorso del 26 settembre 2016, tuttavia, RI 1 precisa che la sua domanda di accertamento della nullità del precetto esecutivo n. __________ per falsità era – ed è tuttora – rivolta alla CEF. Al punto 2 della motivazione del suo allegato del 26 aprile 2015, la ricorrente chiedeva in effetti alla Camera di accertare la nullità di quel precetto esecutivo, la cui data d’emissione sarebbe stata falsificata dall’avv. __________ con la verosimile complicità dei funzionari dell’UE di Lugano mediante retrodatazione al 2 gennaio 2015 onde salvaguardare il termine di convalida dell’inventario a tutela del diritto di ritenzione della sua cliente, eseguito il 3 dicembre 2014. A unico supporto delle sue allegazioni, la ricorrente invoca il fatto che il precetto in questione le è stato notificato solo il 12 marzo 2015, dopo essere stato ritornato dalla posta al mittente, dove sarebbe rimasto in giacenza fino a quella data. Risulta però dalle sue stesse allegazioni che è solita a non ritirare i precetti esecutivi in posta ma ad andare a ritirarli allo sportello dell’UE. Si espone così a ritardi nella consegna. Ciò che si è puntualmente verificato nel caso specifico, siccome a fronte del tentativo infruttuoso di notifica postale del precetto spedito il 22 dicembre 2014, l’UE ha dovuto ricorrere all’interven­­to della polizia cantonale il 16 gennaio 2015. In assenza di qualsiasi indizio serio di falsificazione di un atto che la ricorrente nep­pure ha allegato ai suoi ricorsi, non sussiste alcun motivo manifesto di nullità del precetto esecutivo né di adozione delle misure istruttorie richieste.

 

                           3.2  Quanto al ricorso del 31 agosto 2015, basta ricordare che è stato respinto dal vicepresidente della Camera con sentenza del 9 settembre 2016 (inc. 15.2015.76) e che il ricorso in materia civile proposto da RI 1 al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con decisione 5A_720/2016 del 6 ottobre 2016.

 

                             4.  Il giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e la notifica dei ricorsi alle parti interessate dopo emendamento delle espressioni sconvenienti nel senso dell’art. 7 cpv. 6 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2). Vista la situazione esecutiva della ricorrente si prescinde anche dall’infliggerle una multa disciplinare e dal porre a suo carico le spese della procedura nel senso dell’art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF. RI 1 è in ogni caso avvertita che futuri ricorsi contenenti domande di ricusa o di sospensione delle esecuzioni dirette nei suoi confronti fondati sui medesimi motivi fatti valere in questa sede saranno rinviati al mittente senz’altra formalità come viziati da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva (art. 132 cpv. 3 CPC per analogia).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  La domanda di ricusa del presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello è inammissibile.

 

                             2.  Il ricorso del 26 aprile 2015 è respinto.

 

                             3.  Il ricorso del 26 settembre 2016 è inammissibile.

 

                             4.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             5.  Notificazione all’avv.

                                  .

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.