Incarto n.
15.2016.95

Lugano

12 ottobre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 ottobre 2016 di

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione 26 settembre 2016 d’irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, __________

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. (50) __________0072 emesso il 20 settembre 2012 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 ha escusso la PI 1 per l’incasso di fr. 482'238.80 oltre agli interessi del 5% dal 19 settembre 2012;

 

                                         che il 24 settembre 2012 la persona cui è stato consegnato il precetto esecutivo (secondo RI 1 l’impiegato __________) ha interposto opposizione;

 

                                         che quasi quattro anni dopo, e più precisamente il 22 settembre 2016, RI 1 ha presentato la domanda di continuazione dell’esecuzione;

                                         che con decisione 26 settembre 2016 l’UE ha dichiarato tale domanda irricevibile, invitando l’escutente a produrre la sentenza di rigetto dell’opposizione;

 

                                         che con il ricorso in esame, del 6 ottobre 2016, RI 1 contesta la decisione d’irricevibilità, sostenendo che il consegnatario del precetto esecutivo non è iscritto a registro di commercio come rappresentante della società escussa e che l’unico organo della stessa, l’amministratore unico __________, non ha formalmente confermato l’opposizione;

 

                                         che il ricorrente reputa nulle sia la notifica del precetto esecutivo che l’opposizione interposta dal consegnatario e postula pertanto la continuazione dell’esecuzione;

 

                                         che il ricorso è manifestamente tardivo, siccome già dal 2012 il ricorrente è a conoscenza della pretesa irricevibilità dell’opposi­­zione, ch’egli avrebbe dovuto contestare con un ricorso entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla ricezione del suo esemplare del precetto esecutivo;

 

                                         che ad ogni modo l’argomentazione ricorsuale è doppiamente contraddittoria, da un canto perché se la notifica del precetto esecutivo dovesse essere nulla, l’atto dovrebbe essere nuovamente notificato e fino a quel momento (o fino al rigetto di una nuova opposizione da parte del destinatario per ipotesi legittimato) la continuazione dell’esecuzione sarebbe comunque esclusa, e d’altro canto poiché se fosse nulla unicamente l’opposizione, l’esecuzione risulterebbe perenta, essendo ampiamente trascorso il termine di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF per chiedere la continuazione dell’opposizione;

 

                                         che per abbondanza si rileva infine che ogni persona abilitata a ricevere il precetto esecutivo in virtù dell’art. 65 cpv. 2 LEF (altro funzionario o impiegato) è anche reputata autorizzata a interporre opposizione, sotto riserva di ratifica, pur implicita, dei rappresentanti legali della società (sentenza della CEF 15.2009.121 del 23 novembre 2009, consid. 5, riassunta in RtiD 2010 II 717 n. 57c), da considerarsi presunta ove tali rappresentanti non abbiano contestato la validità dell’opposizione e non vi siano indizi ch’essi non siano venuti a conoscenza dell’esecuzione;

 

                                         che la sentenza odierna non pregiudica la sorte di un’eventuale causa volta al rigetto dell’opposizione, cui il ricorrente ha alluso in un reclamo sul quale la Camera ha recentemente statuito (sentenza dell’11 ottobre 2016 nell’inc. 14.2016.214);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile siccome tardivo.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.