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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 28 luglio 2016 di
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RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato dal Pretore del Distretto di Lugano nei confronti di
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procedura che interessa anche
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PI 2, (patrocinato dall’ PA 2, )
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ritenuto
in fatto: A. Su istanza di PI 2, con sentenza dell’11 luglio 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di PI 1, sino a concorrenza di fr. 1'863'077.96, il sequestro dei seguenti beni:
“a) foglio PPP __________ fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà della signora PI 1;
b) presso l’abitazione di cui alla PPP __________ fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà della signora PI 1, __________, __________, l’arredo della casa e meglio dei mobili antichi di gran pregio, delle opere d’arte (quadri antichi e moderni, sculture, collezioni di giade orientali, di netsuke, di snuff bottles), del dipinto rotondo del Botticelli che sovrasta la scalinata al primo piano, i quattro dipinti opere del Perugino nonché le svariate opere di Vincent Van Gogh e i dipinti di De Chirico, Gattuso, Rosai, Casorati, nonché di svariati autori minori, collocati soprattutto nello studio, fra le opere importanti vanno ricordati i dipinti di Morandi, Matisse e un paio di opere del Favretto;
c) presso l’abitazione di cui alla PPP __________ fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà della signora PI 1, __________, __________, i due ampi tavolini in cristallo e plexiglass con un’esposizione di importanti giade, scettri imperiali, ecc. presenti nel salone, al servizio dei divani”.
B. Il 12 luglio 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto al sequestro della quota di proprietà per piani. Il successivo 18 luglio, alla presenza di RI 1, figlio di PI 1 e PI 2, l’UE ha proceduto invece al sequestro dei beni mobili presenti nell’abitazione sita sul noto fondo. In quell’occasione, RI 1, legittimatosi quale usufruttuario dell’immobile, ha rivendicato la proprietà di tutti i beni mobili sequestrati. Mediante il verbale di sequestro, emesso il 29 luglio 2016, l’UE ha quindi assegnato al creditore sequestrante un termine di 10 giorni per eventualmente contestare la rivendicazione.
C. Con ricorso del 28 luglio 2016 RI 1 si aggrava contro l’esecuzione del sequestro, chiedendone l’annullamento “stante la rivendicazione di proprietà formulata dal detentore di mobili”. Egli ha postulato altresì che gli fosse notificato il verbale di sequestro, richiesta cui l’UE ha già dato seguito, avendogli notificato il documento il 2 agosto 2016.
D. Con scritto del 2 agosto 2016 PI 2 ha contestato la rivendicazione fatta valere dal figlio.
E. Il 12 agosto 2016 RI 1 ha presentato un complemento al ricorso. Lo stesso giorno PI 1 ha formulato opposizione contro il decreto di sequestro. La procedura è tuttora in corso.
F. Con osservazioni del 26 agosto 2016 PI 2 postula la reiezione del ricorso, come pure l’UE nelle sue del 3 ottobre 2016. Aderendo alle tesi del ricorrente, PI 1 chiede invece l’accoglimento del gravame e il contestuale annullamento del sequestro con osservazioni del 27 settembre 2016.
G. Il 17 ottobre 2016 l’insorgente ha presentato una replica spontanea, con cui in sostanza ribadisce le proprie argomentazioni ricorsuali.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 2 agosto 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il ricorrente si duole del fatto che l’UE abbia preso in custodia i beni mobili sequestrati. Egli sostiene al riguardo che quando un terzo possessore faccia valere la proprietà e il possesso esclusivo sui beni sequestrati, gli oggetti devono rimanere presso di lui sino al termine del processo di rivendicazione. A sua detta, il prelievo dei mobili dai locali giuridicamente assegnati a chi fa valere un diritto di proprietà è quindi illecito, sicché il sequestro dev’essere annullato con il ripristino della situazione iniziale, ovvero la reintegrazione degli oggetti dove erano fino al 18 luglio 2016. Nel complemento al ricorso RI 1 rileva altresì che per 38 oggetti sequestrati la stima indicata nel verbale di sequestro non sorpassa i fr. 5'000.–. Alla luce di tale circostanza, egli è del parere che l’UE abbia trascurato la condizione posta dal decreto di sequestro, secondo cui occorreva sequestrare mobili antichi di gran pregio e opere d’arte rinomate. Nella replica spontanea si duole infine dei tempi di avanzamento della procedura di ricorso, o meglio dell’istruttoria condotta dall’Ufficio, tempi che considera nella fattispecie eccessivamente lunghi. Sostiene al riguardo che l’esigenza di rapidità espressa nella legge non è stata osservata dall’UE salvo che per l’esecuzione del sequestro.
Da parte sua, il resistente si limita a contestare la legittimazione ricorsuale di RI 1, osservando che a fronte della rivendicazione fatta valere sui beni mobili sequestrati l’Ufficio ha correttamente menzionato detta pretesa nel verbale di sequestro e il creditore sequestrante l’ha contestata nel termine assegnatogli di 10 giorni. Rileva infine che il titolo in suo possesso è dotato di piena esecutività e gli ha permesso di ottenere il sequestro in questione. L’Ufficio nelle proprie osservazioni ritiene, infine, che la procedura ricorsuale avviata non permetta di risolvere la problematica sollevata dall’insorgente. A suo parere, la fattispecie deve essere affrontata con la procedura di rivendicazione giusta gli art. 106 e segg. LEF.
3. Occorre preliminarmente sgomberare il campo da qualsiasi dubbio riguardante l’oggetto del ricorso al vaglio. Il resistente e l’UE sostengono in sostanza che questa non sia la sede per esaminare la rivendicazione fatta valere dal ricorrente. Ancorché tale considerazione sia corretta, il ricorso non verte su tale questione, bensì sulla “reintegrazione” dei beni mobili sequestrati “dove erano fino al 18 luglio 2016” (data dell’esecuzione del sequestro). L’insorgente si duole infatti che l’Ufficio abbia preso in sua custodia i noti beni, anziché lasciarli in custodia del rivendicante. Sotto questo profilo, in veste di terzo rivendicante, il ricorrente è senz’altro legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF contro l’operato dell’organo esecutivo, ragione per cui l’eccezione sollevata a tale titolo dal resistente è dunque infondata. Ciò premesso, va ora esaminato se la presa in custodia dei noti beni da parte dell’Ufficio sia conforme alla legge.
3.1 All’esecuzione del sequestro si applicano per analogia gli art. 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). L’art. 98 LEF, che regola la custodia dei beni pignorati da parte dell’ufficio, è quindi applicabile in materia di sequestro. Secondo la giurisprudenza, l’ufficio di esecuzione non può prendere in custodia gli oggetti sequestrati se essi sono in possesso esclusivo del terzo rivendicante (DTF 83 III 47, consid. 1). Tale situazione deve perdurare sino al termine della procedura di rivendicazione (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 98 LEF). Per la definizione del possesso fa stato la giurisprudenza relativa agli art. 107 e 108 LEF, secondo cui occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al diritto (DTF 116 III 84 consid. 3). Ciò che è determinante è il possesso al momento del pignoramento o del sequestro (DTF 80 III 114).
3.2 Nel caso in rassegna, si evince dagli atti che al momento dell’esecuzione del sequestro dei beni mobili, oltre ai funzionari dell’UE, a un agente di polizia e a un dipendente della società __________, presso il noto immobile era presente RI 1 (v. verbale di sequestro), il quale aveva le chiavi dell’abitazione. In quell’occasione, RI 1 si è legittimato come usufruttuario del fondo, ciò che emerge del resto dal registro fondiario, e ha rivendicato la proprietà degli oggetti sequestrati. Ora non v’è dubbio che dal punto di vista puramente fattuale, al momento del sequestro RI 1 possedeva l’effettivo potere di disporre dei beni mobili sequestrati, avendo egli le chiavi dell’abitazione e dando quindi la parvenza di poter disporre dei beni mobili presenti all’interno dei locali. Ne consegue che alla luce della giurisprudenza sopra invocata (consid. 3.1), l’Ufficio avrebbe dovuto lasciare i beni sequestrati in custodia del terzo rivendicante con l’obbligo per quest’ultimo di tenerli pronti ad ogni richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF), anziché procedere al loro prelievo. Limitatamente a quest’aspetto il ricorso si rivela dunque fondato.
4. Per quanto attiene alla censura secondo cui l’UE ha trascurato la condizione posta dal decreto pretorile di sequestrare unicamente mobili antichi di gran pregio e opere d’arte rinomate, oggetti che il ricorrente sembra considerare tali soltanto se il loro valore di stima supera fr. 5'000.– (consid. 2), occorre rilevare che il Pretore non ha posto alcuna soglia di valore sotto la quale l’Ufficio non avrebbe potuto procedere al sequestro dei beni in questione. Anzi, ha ordinato genericamente il sequestro dell’“arredo della casa”, specificando soltanto per taluni beni che rientrano in tale categoria il loro autore (v. decreto di sequestro). Ne deriva che nulla può essere rimproverato all’Ufficio a tale titolo. Sotto quest’aspetto il ricorso non può quindi trovare accoglimento.
5. Per quanto concerne infine le doglianze sulla dilatazione dei tempi d’istruttoria della procedura di ricorso, non s’intravvedono gli estremi per ritenere che nel caso di specie vi sia stata denegata o ritardata giustizia, circostanza che il ricorrente del resto neppure adduce. Al riguardo, basti rilevare che l’Ufficio ha dovuto notificare gli allegati a parti che sono tutte domiciliate all’estero, ciò che giocoforza ha contribuito ad allungare i tempi. Non da ultimo, lo stesso ricorrente ha completato successivamente il suo ricorso mediante scritto del 18 agosto 2016 e ha fatto uso della facoltà di replica spontanea, atti che hanno anch’essi dilatato i tempi giudiziari. Neppure si può ritenere, infine, che un periodo di 4 mesi dalla presentazione del ricorso alla sua evasione mediante la presente sentenza sia eccessivamente lungo da costituire un caso di ritardata giustizia.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, occorre ordinare all’Ufficio di ricollocare tutti i beni mobili sequestrati nei locali da cui li ha prelevati, fermo restando ch’essi rimangono sequestrati, che il ricorrente li deve tenere costantemente a disposizione dell’ufficio finché non sarà terminata, a suo favore, la procedura di rivendicazione e ch’egli risponde nei confronti del procedente del danno se ne dispone senza autorizzazione (DTF 62 III 151). Sono inoltre riservate eventuali misure cautelari nell’ambito della procedura di rivendicazione. Gli oggetti in questione essendo in possesso del terzo rivendicante, l’UE assegnerà inoltre senza indugio al creditore sequestrante un termine di 20 giorni per promuovere l’azione di contestazione della rivendicazione, (art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF).
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di ricollocare presso l’abitazione che sorge sulla quota di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ tutti i beni mobili sequestrati nell’esecuzione del sequestro n. __________ e di assegnare senza indugio a PI 2 un termine di 20 giorni per promuovere l’azione di contestazione della rivendicazione.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.