Incarto n.
15.2017.102

Lugano

1 marzo 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 novembre 2017 di

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro lo stato di ripartizione emesso il 3 novembre 2017 nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo

 

 

Stato Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, lo Stato Canton Ticino ha escusso RI 1 per l’incasso dell’imposta cantonale 1989 di fr. 20'510.40 come da attestato di carenza di beni n. __________ del 30 settembre 1999;

 

                                         che il 3 luglio 2017 l’UE ha pignorato a favore dello Stato un credito dell’escussa derivante dalla cessione dell’esercizio del diritto di compera gravante la particella n. __________ RFD di __________;

 

                                         che il 3 novembre 2017 l’UE ha girato dal conto interno n. __________ di __________ su quello di RI 1 parte del prezzo di vendita del summenzionato fondo, ossia fr. 21'398.90;

 

                                         che lo stesso giorno l’UE ha emesso uno “stato di ripartizione”, secondo cui l’intero importo corrisposto dall’escussa è stato versato allo Stato a saldo della sua pretesa in capitale e spese;

 

                                         che con il ricorso in esame RI 1 chiede di aspettare il risultato della richiesta di condono in corso, la somma “da ripartire” essendo a suo dire necessaria per ottenere il condono e il suo prelievo essendo suscettibile di provocare “una inutile guerra fratricida con gli altri coeredi”;

 

                                         che nelle loro osservazioni al ricorso sia lo Stato sia l’UE ne postulano la reiezione;

 

                                         che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 3 novembre 2017 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

 

                                         che ciò posto la domanda di sospensione della “ripartizione” (più esattamente del versamento al creditore) è però infondata, siccome la domanda di condono cui accenna la ricorrente (senza peraltro produrla) non sospende automaticamente l’esecutività delle decisioni fiscali cui si riferisce (art. 246 cpv. 4 LT) e, comunque sia, né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza sono competenti a riesaminare decisioni fiscali passate in giudicato (sentenza della CEF 15.2017.32 del 3 maggio 2017);

 

                                         che per il resto la ricorrente non contesta che la somma da versare allo Stato sia il controvalore del credito pignorato (ovvero il prezzo della cessione dell’esercizio del diritto di compera) – anzi si riferisce esplicitamente al rogito n. __________ del notaio __________ – sicché eventuali contestazioni in merito, in ogni caso di difficile comprensione – sono da ritenere tardive, poiché andavano espresse già in sede di pignoramento;

 

                                         che ad ogni modo eventuali dissidi tra coeredi non sono un motivo che giustifica giuridicamente la sospensione della procedura;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

     .

 

                                         Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.