Incarto n.
15.2017.13

Lugano

21 aprile 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso per ritardata giustizia presentato il 20 febbraio 2017 da

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, __________

PI 2, __________

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________3 emesso il 29 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 ha escusso i coniugi PI 1 e PI 2 per l’incasso di pigioni dovute per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2015, oltre a spese amministrative e il conguaglio delle spese condominiali del 2014, per complessivi fr. 3'817.30.

 

                            B.  Dopo avere ottenuto il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dai coniugi, la procedente ha chiesto il 27 novembre 2015 la prosecuzione dell’esecuzione. Il pignoramento è stato fissato per il 21 gennaio 2016. Gli escussi non essendosi fatti trovare al proprio domicilio a quella data, l’UE è finalmente riuscito solo il 24 maggio 2016 a eseguire in presenza di PI 1 il pignoramento di uno scooter, valutato in fr. 1.–. Il verbale di pignoramento è stato inviato alle parti il 7 giugno. Con scritto del 23 agosto, RI 1 si è lamentata del fatto che l’UE non avesse pignorato le quote sociali della PI 3, di cui PI 1 è diventato socio il 9 maggio 2016 (circostanza da lei segnalata con email già il 25 maggio), e ha chiesto la realizzazione dello scooter. Il 19 settembre 2016 l’UE ha effettuato a favore dell’esecuzione n. __________3 il pignoramento complementare di 200 quote sociali di fr. 100.– ognuna della PI 3, annotando però la rivendicazione formulata dalla società italiana PI 3 Srl, che se ne pretende tuttora proprietaria, l’escusso non avendone versato il prezzo di vendita stabilito in fr. 11'000.–.

 

                            C.  Il 22 novembre 2016 RI 1 ha chiesto la realizzazione dei beni pignorati (scooter e quote sociali). In seguito al pagamento, il giorno successivo, di un primo acconto di fr. 800.–, l’UE ha concesso agli escussi una dilazione nel senso dell’art. 123 LEF, differendo la vendita di 12 mesi a condizione ch’essi versino ogni mese fr. 713.55 (poi corretti in fr. 349.20 il 21 febbraio 2017), e il saldo entro il 30 novembre 2017. Il 23 gennaio 2017 essi hanno versato ulteriori fr. 713.55.

 

                            D.  In precedenza, con due precetti esecutivi n. __________6 e __________8 emessi il 1° marzo 2016, RI 1 aveva nuovamente escusso PI 1 e PI 2 in via solidale per l’in­­casso da ciascuno di loro del residuo delle pigioni dal luglio del 2015 al gennaio del 2016, pari a fr. 8'760.– oltre agli interessi, dedotta la cauzione di fr. 3'000.–. Entrambi i coniugi avevano interposto opposizione.

 

                            E.  Il 22 novembre 2016, RI 1 aveva poi chiesto la continuazione della sola esecuzione diretta contro il marito, di cui aveva in precedenza fatto rigettare l’opposizione. Lo stesso giorno l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 29 novembre 2016. Data l’assenza dell’escusso in quel giorno e anche il 27 dicembre, data in cui egli si era impegnato a presentarsi all’UE, il pignoramento è finalmente stato eseguito soltanto il 16 febbraio 2017.

 

                             F.  Con ricorso del 17 febbraio 2017, RI 1 chiede l’in­­tervento tempestivo di questa Camera affinché venga fissata la data di realizzazione dei beni pignorati.

 

                            G.  Nelle sue osservazioni dell’8 marzo 2017, l’UE ripercorre l’iter delle tre esecuzioni concludendo che la censura di ritardata giustizia è infondata.

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia all’autorità di vigilanza cantonale, nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR).

 

                             2.  Per quanto riguarda la prima esecuzione (n. __________3), dalla ri­evocazione delle tappe della procedura (sopra da A-C) non si evincono inaccettabili ritardi, se non tra la domanda di proseguimento dell’esecuzione (del 27 novembre 2015) e il pignoramento (eseguito il 24 maggio 2016, e non il 6 maggio come erroneamente indicato sul verbale di pignoramento). La colpa è però essenzialmente degli escussi per non essersi presentati alla data – il 21 gennaio 2016 – fissata per l’esecuzione del pignoramento, né in seguito di loro sponte all’UE, costringendo quest’ultimo, una prima volta il 19 febbraio, a richiedere dalla polizia l’accom­­pagnamento forzato di PI 1, il quale è stato sentito il 22 febbraio e il 16 marzo. Egli è stato poi, il 15 aprile, nuovamente invitato a presentarsi con i documenti giustificativi necessari al­l’esecuzione di un eventuale pignoramento di redditi, ma invano, sicché si è resa necessaria, il 18 maggio 2016, un’ulteriore richiesta d’intervento della polizia affinché l’UE procedesse finalmente al pignoramento del 24 maggio. Scaduto il termine di partecipazione (art. 114 LEF) – accorciato per svista al 6 giugno quale conseguenza della registrazione erronea della data di ese­cuzione del pignoramento – il verbale di pignoramento è poi stato inviato alle parti il 7 giugno 2016. Accortosi della propria dimenticanza segnalatagli dall’escutente il 23 agosto 2016, l’UE ha infine tempestivamente pignorato le quote sociali della PI 3 il 19 settembre 2016.

 

                                  L’operato dell’UE non è certo ineccepibile. L’incarto trasmesso al­la Camera si presentava disordinato, ciò che ha nociuto alla chia­rezza e alla tempestività della sua gestione. Il giornale degli even­ti, inoltre, contiene diversi errori e lacune, non tutte spiegabili con l’imperfetta padronanza dell’utilizzo del nuovo applicativo informatico con cui tale giornale è stato prodotto. Sebbene si sarebbero potute aspettare dall’UE maggiori sollecitudine e accuratezza, fatto sta, ad ogni modo, che il pignoramento è stato effettivamente eseguito, sicché il rimprovero di ritardata giustizia è ormai senza oggetto. È d’altronde prematura la richiesta della ricorrente intesa alla realizzazione dei beni pignorati. In effetti, la decisione di dilazione emessa dall’UE il 22 novembre 2016 (sopra ad C), che non risulta essere stata tempestivamente impugnata, è tuttora in vigore e impedisce quindi la realizzazione finché gli escussi rispettano le scadenze loro fissate (art. 123 LEF). Visto il corso preso dalla procedura, l’UE è però invitato a dimostrarsi particolarmente severo nel controllo del rispetto delle scadenze fissate nella decisione di dilazione e ad avviare senza remore la procedura di realizzazione ove un acconto non dovesse essere versato tempestivamente.

 

                             3.  Quanto alle esecuzioni n. __________6 e __________8, la prima è giunta al pignoramento, il 16 febbraio 2017, in modo sollecito stante il com­portamento una volta di più poco collaborativo di PI 1, mentre la stessa ricorrente ha rinunciato a chiedere il proseguimento della seconda. Non si giustifica quindi alcun intervento di questa Camera.

 

                             4.  Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–;

–.

 

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.